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A dieci anni dall’emanazione della normativa europea
93/42 si comincia a tirare le somme del lavoro svolto nei singoli stati
per l’attuazione della direttiva comunitaria. La lettura oggi, della
"comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo
relativa ai dispositivi medici" dà un’immagine abbastanza chiara
della difficoltà di raggruppare in un quadro unico le molteplici
situazioni che si sono presentate in questa prima analisi. In un mercato
di circa 400.000 tipi di dispositivi diversi con un fatturato sempre più
importante nella spesa sanitaria, i singoli stati membri hanno la reale
difficoltà di svolgere la loro azione di monitoraggio per la valutazione
della conformità degli stessi.
Di fronte a queste difficoltà, si pensa ora ad un
miglioramento normativo coinvolgendo tutte le parti, ad un modo più
efficace per la valutazione della conformità, in un clima di trasparenza
in modo da aumentare la fiducia nella direttiva. Al fine di verificare che
la direttiva sia applicata in maniera uniforme in tutti gli stati membri
si stimola un meccanismo comune di sorveglianza con particolare attenzione
per i dispositivi di classe 1, quelli cioè messi nel mercato senza l’intervento
di un ente notificato. Trascurando volutamente le problematiche che meno
interessano il nostro settore faremo ora delle riflessioni sull’applicazione
della normativa a livello nazionale e le possibili strade per la verifica
della conformità.
L’applicazione della normativa a livello nazionale
A livello nazionale l’applicazione della normativa ha
creato molta confusione tra gli operatori del settore odontotecnico.
Confusione spesso dovuta a:
-
Iniziale mancanza di informazione
-
Parte didattica informativa spesso affidata a
consulenti per la qualità che senza esperienza nel settore hanno
offerto soluzioni inadatte alle microrealtà tipiche dell’impresa
odontotecnica
-
Mancanza di un lavoro comune a livello sindacale per
fornire delle soluzioni pratiche e non solo burocratiche.
A cinque anni dall’entrata in vigore a regime della
norma oggi si pensa all’attività di sorveglianza, attività che sembra
prospettarsi non meno burocratica dell’applicazione della direttiva
stessa.
Se poco si è fatto per una chiara e semplice
applicazione della direttiva, ancora meno si è fatto per garantire
oggettivamente la sicurezza del dispositivo. Tale mancanza che ricade
negativamente nelle prestazioni del dispositivo di fatto si traduce in un’enorme
assunzione di responsabilità da parte del produttore. L’applicazione
solo burocratica della direttiva se da un lato ci tutela da eventuali
sanzioni amministrative dall’altro non ci garantisce affatto di fronte
ad un possibile contenzioso.
Categoria di rischio
I dispositivi medici prodotti dagli odontotecnici
appartengono ad una categoria di rischio bassa (cat 2A come previsto nella
direttiva). Il rischio effettivo si abbassa ulteriormente se pensiamo che,
essendo dispositivo su misura, prima di essere consegnato definitivamente
all'utilizzatore finale viene controllato ed installato dal professionista
abilitato che ne deve controllare sotto la propria responsabilità almeno
le caratteristiche funzionali e la corrispondenza alle specifiche da lui
espresse nella prescrizione. Nel rapporto europeo si parla di
intensificare i controlli per i dispositivi classe 1 perché non
controllati da enti notificati, con buona probabilità non sono stati
menzionati anche i dispositivi su misura in quanto già controllati da un
terzo (il professionista). E' ben diverso l'impatto sul mercato di un
prodotto che va in mano al comune utilizzatore rispetto a quello destinato
al mercato professionale. Tuttavia, anche se le protesi odontoiatriche
difficilmente possono mettere in grave pericolo la salute del paziente, vi
è comunque il rischio di creare dei danni al paziente e per questo la
questione non può essere trascurata.
Utilizzo della certificazione per garantire la
conformità
A livello normativo esistono due grandi famiglie:
I sistemi di certificazione aziendale (tipo ISO
9000) sono dei sistemi in grado di garantire la qualità dell’organizzazione
di un’azienda. Tali norme sono di tipo contrattuale e servono
generalmente a garantire al cliente l’affidabilità dell’organizzazione.
Non bisogna però fare confusione tra qualità dell’organizzazione e
qualità del prodotto nel senso che si può essere perfettamente
efficienti nel produrre prodotti di scarsa qualità. La qualità del
prodotto è una scelta aziendale non un’imposizione della norma. L’ente
terzo che esegue la verifica e ne rilascia il certificato verifica
efficacia del sistema nella sua gestione, nella soddisfazione del cliente
e nel rispetto della normativa vigente. Per quest’ultimo punto, nel caso
dell’odontotecnico, valuta anche la presenza della documentazione
necessaria al rispetto della norma 93-42 senza entrare però nello
specifico. Le stesse ISO 46000 (oggi 13485) nate per soddisfare i
requisiti specifici della 93/42 riportano nel capitolo "Controllo
del processo" in sintesi quanto segue:
Requisiti particolari per tutti i dispositivi
medici:
A) Personale: Il fornitore deve predisporre,
documentare… omissis
B) Controllo delle condizioni ambientali in
produzione … omissis
C) Pulizia del prodotto… omissis
D) Manutenzione… omissis
E) Installazione… omissis
F) Processi speciali… omissis
Lasciando poi al produttore il compito di entrare nello
specifico per fissare i termini di garanzia e controllo.
I sistemi di certificazione di prodotto invece
sono specifici per un prodotto per il quale si valuta in modo approfondito
la presenza di procedure, controlli e test per valutare la conformità del
prodotto. L’attenzione dell’ente durante la visita ispettiva è tutta
concentrata sulle caratteristiche del prodotto che devono rispondere a
delle specifiche norme.
Sarebbe improprio pensare quindi che la certificazione
di qualità sia sufficiente a dimostrare che un laboratorio odontotecnico
produce dei dispositivi sicuri, se così non fosse la stessa direttiva
93/42 avrebbe richiesto, invece che la certificazione di prodotto per
poter apporre la marcature CE, la certificazione di qualità tipo ISO
9000.
Utilizzo dell’analisi dei rischi per garantire la
conformità
La direttiva per tutti i dispositivi ha richiesto un’analisi
dei rischi.
L’analisi dei rischi dovrebbe essere sviluppata in
modo che siano presenti almeno i seguenti punti:
-
Valutazione dei pericoli
-
Analisi del rischio
-
Riconoscimento ed analisi dei punti di maggior
pericolo su cui intervenire
-
Azioni da intraprendere per la riduzione del
pericolo a livelli accettabili, tenendo conto dello stato dell’arte.
Il rispetto di un’analisi fatta in questo modo è in
grado da sola di offrire sufficienti garanzie per la tutela del
paziente/utilizzatore.
Punti di maggior pericolo
L’esperienza fatta fino ad ora ci ha permesso di
individuare i seguenti punti di maggior pericolo:
-
Garanzie igieniche, sia nel materiale in
entrate che in uscita dal laboratorio
-
Elementi di progettazione intesi proprio come
la raccolta di informazioni necessarie per la progettazione tecnica
-
Caratteristiche dei materiali , dove però
buona parte dei requisiti vengono a monte garantiti dall’utilizzo
di materiali con marcatura CE
-
Processi speciali
-
Controlli sull’apparecchiatura critica
-
Controlli sul prodotto
I costi ed il valore aggiunto
Nella scelta di quale tipo di soluzione adottare per
garantire la qualità, non può essere trascurato il fattore costi ed
ancora di più il valore aggiunto che determinati costi possono apportare
al prodotto.
-In organizzazioni fino a 5 addetti è impensabile
riuscire ad ammortizzare sia il tempo investito che le spese di
consulenza.
-In organizzazioni da 5 a 10 addetti con un aumento dell’organizzazione
si dovrebbe riuscire ad ammortizzare i tempi ma difficilmente si
riesce ad ammortizzare il costo della consulenza.
-Oltre i 10 addetti la cosa dovrebbe funzionare.
L'impatto sul cliente della certificazione non è sempre
positivo e spesso il cliente e più propenso a pensare che "la
certificazione ha un costo che si ripercuoterà sul prodotto",
più che "la nuova organizzazione dovrebbe far funzionare
meglio le cose". Questa tendenza potrebbe cambiare in futuro
nel momento in cui sempre più studi odontoiatrici ricorrono alla
certificazione.
In termini di valore aggiunto la certificazione da sicuramente un
maggior valore all'organizzazione ed un po' meno sul prodotto.
Conclusioni
Credo che molto si debba ancora fare a livello sindacale
per una migliore applicazione della 93/42.
Per quanto riguarda le attività di vigilanza è
comprensibile la difficoltà del ministero a creare un metodo valido di
controllo, è nostra responsabilità indicare quindi un metodo efficace,
che garantisca l’utilizzatore, ma che dia anche ampia possibilità di
movimento e bassi costi al produttore.
Voglio qui ricordare che demandare i controlli per la
93/42 a un ente notificato da un lato assicura al ministero l'avvenuto
controllo ma dall'altro impone al fabbricante i costi per il controllo.
Per avere poi un minimo di garanzia sull’efficacia, l’ipotetico
scenario dev'essere visto in funzione non delle classiche ISO 9000 (quelle
del supermercato) ma rivolto alle ISO 46000 (oggi 13485) con ulteriore
aumento di costi rispetto ad una certificazione classica del 10 - 20 %.
Ricordiamo ancora che l'imposizione per legge della
certificazione toglierebbe di fatto il vantaggio organizzativo di cui può
disporre l'azienda certificata rispetto a quella non certificata, mettendo
nuovamente tutti sullo stesso piano di fronte al cliente, ma con costi
superiori.
Senza la definizione di un'analisi dei rischi ed, in
risposta a questa, di uno stato dell'arte dei punti critici di produzione,
si perderebbero le condizioni per garantire la sicurezza del dispositivo
rendendo inutile anche un’eventuale sforzo certificativo.
La vera semplificazione della 93/42 non consiste nel
cambiamento della norma ma bensì nella ricerca di modalità semplici di
applicazione, meno burocratiche delle attuali e finalizzate alla vera
garanzia oggettiva del prodotto. Tale ricerca non può che portare ad un
ulteriore innalzamento dello standard produttivo delle nostre aziende
garantendole anche in caso di contenzioso.
Enrico Tolio
Bassano del Grappa 15.10.2003
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