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05/05/2004  La direttiva 93/42 e le proposte di modifica

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A più di 10 anni dall'emanazione della direttiva europea 93/42 stiamo ora per assistere alla sua revisione. Tutti gli stati membri della comunità si sono adoperati per una corretta e funzionale applicazione, tuttavia si sono registrate delle diverse modalità applicative nonché delle diverse modalità di controllo.
Anche il numero di controlli effettuati dalle autorità competenti dei rispettivi stati membri è diverso da stato a stato permettendo però in tutti i casi di evidenziare un insufficiente controllo sui prodotti.
Questo aspetto abbinato alla sempre crescente importazione in territorio comunitario di dispositivi odontotecnici da paesi extra UE ha spinto alcune associazioni odontotecniche europee tra cui la stessa FEPPD a richiedere maggiori controlli proponendo una sorta di certificazione obbligatoria del tipo ISO 9000 con controlli da parte di un ente terzo.
Questo concetto però non è in nessun modo condivisibile in quanto la direttiva 93/42 fa parte delle direttive che Intendono garantire che alcune tipologie di prodotti ritenuti particolarmente pericolosi per il consumatore vengano progettati e realizzati garantendo i criteri minimi di sicurezza, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e del progresso tecnologico del momento delle convenzioni sociali degli utilizzatori e dell'ambiente in cui il prodotto viene utilizzato.

Le Direttive da prodotto e il DPR. 224 regolamentano la responsabilità civile da prodotto difettoso, le quali, affidano al fabbricante la responsabilità di dimostrare che il prodotto da lui fabbricato è sicuro. Rammentiamo che il DPR 224 è entrato nell'ordinamento giuridico italiano nel 1988 con l'attuazione della direttiva europea 85/374 data che precede con un notevole lasso di tempo l'avvento delle direttive da prodotto e già imponeva l'assunzione formale della responsabilità da parte del costruttore.

La nascita di questo tipo di direttive trova origine in una visione diversa del mercato, un mercato in cui, come succede oltreoceano, ogni volta che un prodotto crea dei danni, il fabbricante è chiamato a rispondere in prima persona salvo non sia in grado di dimostrare in modo formale la sua estraneità all'evento.
In questo contesto il mercato è costretto ad autoregolamentarsi, dove il fabbricante per non essere continuamente chiamato a rispondere del proprio operato adotta tutte le misure necessarie perché il suo prodotto sia "sicuro" e non possa originare motivi di contenzioso, in tale situazione appare normale pensare che le autorità nazionali chiamate a vigilare si limitino ad un'attività non di controllo ma di semplice vigilanza a campione.

Così come altre direttive, anche la 93/42 in questa prima fase, spesso dal fabbricante, è stata applicata non tanto per il concetto di responsabilità da prodotto ma bensì per far fronte delle nuove richieste di burocrazia imposte. Allo stato attuale parte Delle carenze evidenziate dalla Commissione Europea della quale accettiamo le conclusioni, è dovuta al fatto che l'utilizzatore non è ancora a conoscenza della forza che le direttive di responsabilità da prodotto gli hanno messo a disposizione per difendere i propri interessi, e dall'altra dal fatto che la direttiva 93/42 non è stata sufficientemente conosciuta, condivisa e coinvolti gli operatori sanitari chiamati in prima persona a vigilare sul mercato.

NOTA
Precisiamo, che, comunque il DPR. 224 fornisce al produttore la possibilità di essere scagionato dalla presunta colpa, quando sia in grado di dimostrare, in modo formale, che il prodotto è uscito dall'azienda progettato in modo coerente e costruito in modo sicuro.
Rimangono determinanti le informazioni date al consumatore dal produttore in tema di uso coerente del prodotto. Esiste sempre un rischio ritenuto accettabile dalla comunità.

E' sbagliato oggi pensare di far fronte a questa insufficiente maturazione del mercato imponendo ai fabbricanti nuovi obblighi o trasformando l'attività di vigilanza in attività di controllo a tappeto, se così facessimo realmente, andremmo a screditare non solo il principio ispiratore della 93/42 ma di tutte le direttive per la responsabilità civile da prodotto (tra l'altro contro il principio di proporzionalità previsto dall' U.E.).

Semmai dobbiamo come rappresenti dei produttori fare un'ulteriore sforzo per far comprendere al meglio lo spirito della direttiva ricordando che lo sforzo da affrontare da parte del fabbricante non è finalizzato alla creazione di un sistema, di sola burocrazia, per il soddisfacimento della documentazione richiesta dalla direttiva, ma bensì finalizzato alla raccolta di elementi in grado di dimostrare oggettivamente la bontà delle scelte fatte in fase di progettazione e produzione di un dispositivo.

La nuova sfida deve quindi ritornare al prodotto con la creazione di linee guida tecniche in grado di sviscerare gli elementi fondamentali per la sicurezza di un dispositivo, richiamando l'attenzione sulla rintracciabilità, l'analisi dei rischi, i requisiti delle materie prime, gli elementi di progettazione e di controllo dei processi, rafforzando quindi la nostra documentazione non di sistema ma di prodotto perché quando ci troveremo di fronte ad un contenzioso, la dimostrazione dell'effettiva efficacia di un controllo ha un valore superiore di qualsiasi procedura scritta.
Positivo anche pensare ad una certificazione di processo, cosa che solo il fabbricante può fare, e senza bisogno di organismi esterni di certificazione, permetterebbe uno dopo l'altro di rendere ufficialmente "sicuri" i principali processi di produzione (pensiamo ad esempio alla fusione od alla disinfezione) con protocolli operativi accettati e riconosciuti dal ministero come stato dell'arte.

Dobbiamo inoltre stimolare le autorità competenti perché informino e vigilino sugli operatori sanitari per far si che le importanti informazioni di ritorno dal mercato possano essere raccolte, catalogate e utilizzate per il miglioramento del prodotto.

Resta poi l'importante questione legata all'importazione di dispositivi medici e semilavorati da paesi extra UE, questione di primaria importanza sia per i produttori, che senza regole precise rischiano un'ingiusta concorrenza sleale, sia per gli utilizzatori che rischiano l'utilizzo di dispositivi su cui non è stata fatta alcuna vigilanza da parte delle autorità e che non corrispondono nemmeno allo stato dell'arte che per anni in Europa ha garantito la sicurezza dei prodotti.
Anche in questo caso il problema non si risolve imponendo ai nostri fabbricanti nuove regole come la certificazione perché, ricordiamolo, la dove il costo del lavoro è irrilevante anche i costi per la certificazione sono di pari misura.
A tal fine si propone una percentuale di controlli più sostenuta per gli importatori nella comunità di dispositivi o semilavorati da paese extra UE rispetto ai produttori locali, ma soprattutto che gli importatori offrano le stesso garanzie dei produttori locali, ossia che:
· dimostrino per ogni dispositivo la sicurezza dei materiali utilizzati (marcatura CE)
· mettano a disposizione delle autorità competenti l'intero protocollo di produzione
· le modalità di controllo dei processi
· la taratura e la buona manutenzione dell'attrezzatura
· che il personale addetto ai controlli sia finali che in fase di produzione abbia i requisiti (quindi diploma riconosciuto nella comunità) per eseguire le sue mansioni
Quest'ultimo punto è di particolare rilevanza per i produttori dei dispositivi su misura dove la sicurezza dei prodotti sempre diversi uno dall'altro è affidata alla sapiente opera di personale altamente preparato e specializzato dove un diploma garantisce un requisito minimo di sicurezza per l'utilizzatore.
Tutte le cose appena elencate sono immediatamente verificabili dalle autorità di controllo presso le sedi dei nostri produttori in qualsiasi attività di verifica.

E' inoltre doveroso ricordare, sia per il già espresso concetto di tutela dei mercati, che per la necessaria trasparenza nei confronti degli utilizzatori, di proporre una modifica della direttiva in modo da esprimere in modo più esplicito che la dichiarazione di conformità debba essere consegnata all'utilizzatore finale e che, come nuovo inserimento, riporti al suo interno la storia dei fabbricanti su misura, in quanto è troppo facile far produrre dispositivi a basso costo oltre il confine, importarli come semilavorati per poi applicarvi la dichiarazione di conformità nella comunità europea nascondendo la vera origine del dispositivo. E' un diritto per chi acquista sapere dove è prodotto ciò che acquista. (Questo si riferisce solo per i semilavorati "su misura", quindi sprovvisti di marcatura CE, prodotti al di fuori della UE)

Da quando sono iniziate le consultazioni per la modifica della direttiva molte cose sono cambiate compreso il numero di stati membri che compongono l'UE, per questi ultimi arrivati sembra che la comunità sia disposta ad applicare "sconti" sull'applicazione delle direttive rendendoli ancora una volta più competitivi rispetto ai nostri laboratori. Forse questo è il prezzo che dobbiamo pagare come comunità per diventare più forti, cerchiamo almeno di non complicarci ulteriormente le cose e di proteggersi da chi per il momento nella comunità non c'è.

In conclusione si chiede:
A. di lasciare alle autorità competenti il regime di sorveglianza attuale e di vincolare le modalità d'esecuzione dell'ispezione a quanto previsto in un'apposita metodica specifica (da definirsi).
B. di lasciare al fabbricante la libertà di scegliere su base volontaria altre forme di controllo finalizzate alla promozione del prodotto.
C. di creare le condizioni per una migliore applicazione delle direttiva, riportando il tema principale sulla responsabilità da prodotto
D. di stimolare un maggiore coinvolgimento degli operatori sanitari, primi attori nel controllo del mercato.
E. di creare proposte di modifica della direttiva in modo da regolamentare al meglio l'importazione di dispositivi da paese extra CEE
F. di imporre l'obbligo di dichiarare nella dichiarazione di conformità eventuali semilavorati "su misura" prodotto in paesi extra UE.


Enrico Tolio 05.05.2004