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31/01/2005  Laboratorio multato per la mancanza della prescrizione?

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Ritornano ad intervalli regolari le notizie di controlli dei Carabinieri del NAS in laboratori odontotecnici e delle successive multe comminate a colleghi. Protagonista sempre in primo piano è la direttiva comunitaria 93/42/CEE e la sua attuazione (D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46).
Il caso dell'odontotecnico di Savona apparso su un sito del settore, al quale nel 2003 venne contestata la presenza in laboratorio di numerose protesi finite e pronte all'immissione in commercio, senza il riscontro né di prescrizione medica né di dichiarazione di conformità, continua ad essere motivo di discussione e suscitare perplessità nell'interpretazione della norma.
Che tipo di considerazioni fare su una sentenza che condanna al pagamento di 3.000 euro (sanzione ridotta) un artigiano che si viene a trovare nella situazione descritta? Innanzitutto esprimiamo alcune perplessità su come è stata impostata la difesa della posizione (sotto certi aspetti comunque ambigua) dell'odontotecnico in questione. L'ipotesi secondo la quale un odontotecnico non possa rientrare, neppure indirettamente, nella definizione di fabbricante data dalla legge risulta alquanto discutibile ed è stata giustamente rigettata.
E' necessario tuttavia soffermarsi su di un altro aspetto della vicenda, cioè la mancanza di dichiarazioni di conformità relative a lavori già finiti. Questo discorso ci riconduce infatti ad un episodio analogo verificatosi in Provincia di Vicenza nel 1998 quando, a seguito di una ispezione dei Carabinieri, un artigiano venne condannato al pagamento di 60 milioni di lire, 30 milioni per ognuno dei due lavori sprovvisti della dichiarazione di conformità che erano stati rinvenuti nel suo laboratorio. La deduzione dei militari era stata che, in assenza di prescrizione, non poteva essere redatto alcun documento di conformità. La vicenda si concluse positivamente per il nostro odontotecnico, assistito dall'Associazione Artigiani vicentina: dopo due anni di processo si riuscì a dimostrare che le protesi non erano finite e che in quanto tali non potevano considerarsi "dispositivi medici su misura", facendo di conseguenza cadere anche l'obbligo di accompagnamento della conformità.
Non si trattò di una arguzia processuale della difesa o dei risultati di una abile ricerca di cavilli: si era semplicemente partiti dalla valutazione dei motivi che hanno portato l'Unione Europea ad emettere la direttiva 93/42. Come la maggior parte delle norme comunitarie, la direttiva in questione ha infatti come scopo la tutela della salute del cittadino. La dichiarazione di conformità garantisce quindi il paziente che il dispositivo, controllato e messo in funzione dal medico che lo ha prescritto, è stato realizzato dal laboratorio secondo le disposizioni di legge. Il lavoro dell'odontotecnico, dunque, si completa in questa fase con la consegna del manufatto al medico prescrivente il quale può verificarne la funzionalità. Il dispositivo medico è ritenuto a questo punto "finito" e immesso in commercio con la relativa conformità. E' evidente allora che parlare di sanzioni per protesi senza dichiarazione rinvenute in laboratorio non ha alcun valore: queste non sono, come abbiamo appena visto, né finite né tanto meno commercializzate.
Vista sotto questo aspetto, la vicenda appare finalmente chiara e la posizione presa dall'AssoArtigiani di Vicenza all'epoca si è dimostrata vincente. Prova ne è il fatto che in altre occasioni i controlli dei NAS sulla presenza o meno delle dichiarazioni di conformità non hanno più interessato direttamente gli odontotecnici ma bensì, attraverso i medici, gli stessi pazienti, destinatari finali del documento che accompagna i dispositivi su misura in loro possesso. Ribaltando dunque il ruolo nella catena delle competenze, spetta ora al professionista dimostrare di aver consegnato la conformità al suo paziente e, nel caso questo non sia stato fatto, sopportarne le conseguenze. Una differenza di impostazione forse di poco conto per alcuni, ma di grande importanza per noi artigiani odontotecnici, coscienti delle responsabilità alle quali la legge ci chiama ma allo stesso tempo sollevati dai disastrosi effetti di una sua interpretazione distorta.