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del decreto legislativo 172/2004, sicurezza generale prodotti
Vi sono discipline di ampio rilievo che entrano in vigore nel nostro
ordinamento in modo silenzioso. Pare quasi che nessuno se ne accorga. E’ il
caso del Dlgs 172/04 di recepimento della Direttiva 2001/95/Ce sulla sicurezza
generale dei prodotti.
La disciplina, tesa a garantire che vengano immessi sul mercato solo
prodotti sicuri, trova applicazione relativamente ai beni di consumo. Più
precisamente detta regole precise non solo per i beni di consumo che non sono
sottoposti ad alcuna regolamentazione specifica (e su questi ha una portata
enorme), ma anche relativamente a quelli che sono già disciplinati da
direttive comunitarie ad hoc (le cosiddette direttive verticali): per questi
ultimi però limitatamente a quegli aspetti di sicurezza che non trovano
prescrizioni specifiche nella direttiva di riferimento.
In questo senso si ritiene che il Dlgs 172/04 si applichi anche ai
dispositivi medici che vanno al consumatore, disciplinati dal Dlgs 46/97 che
recepisce in Italia la Direttiva 93/42/Cee.
Tale disciplina, infatti – che regola anche beni quali adesivi per dentiere,
lenti oftalmiche o/o occhiali, protesi acustiche, calze graduate, garze,
cerotti paracalli, lavande vaginali, siringhe monouso, termometri ecc. e che
peraltro incidono sulla salute dello stesso consumatore- pur essendo senza
dubbio già piuttosto specifica ed esaustiva rispetto agli obiettivi di
sicurezza che si propone, non regolamenta profili che trovano invece oggi
prescrizioni specifiche del Dlgs 172/94 sulla sicurezza generale dei prodotti.
In altre parole il Dlgs 172/04 integra il Dlgs 46/97 sui dispositivi
medici.
Su aspetti integrativi occorre dunque porre l’attenzione in quanto
introducono nel nostro ordinamento nuove prescrizioni in capo agli operatori
commerciali.
La direttiva 2001/95/Ce facendo infatti tesoro dell’esperienza maturata in
questi anni in ambito comunitario e sulla scia di una cultura giuridica Nord
europea, chiama a una forte partecipazione e , responsabilità tutti gli
operatori commerciali.
E, in questo caso, diversamente da quanto avviene solitamente, non solo i
produttori ma anche i distributori. L’architettura della legge obbliga
infatti, oltre alla garanzia circa la sicurezza del prodotto, a tutta una
serie di altre prescrizioni precise, dettagliate e cogenti inerenti alla
cosiddetta fase post vendita.
In primo luogo un monitoraggio costante e continuo sul prodotto dopo l’immissione
in commercio: tale adempimento si concretizza nell’obbligo di controlli a
campione sui prodotti, nell’esame dei reclami e nella tenuta di un registro
dei prodotti.
Vi è poi una previsione di informazione attiva e volontaria alle autorità
competenti circa i rischi incompatibili con l’obbligo di sicurezza di cui si
è a conoscenza nonchè relativamente alle azioni intraprese per prevenire
tali rischi.
Infine il produttore è chiamato ad adottare su base volontaria o su richiesta
delle autorità competenti le misure di ritiro o di richiamo del prodotto,
nonché a porre in essere l’informazione più appropriata per dare notizia
al consumatore. Ancor più dirompente poi, rispetto alle abitudini commerciali
del nostro paese, è la circostanza che parte delle previsioni sopra indicate
sono sancite come obbligo diretto in capo al distributore, che diventa in
questo modo coprotagonista, ma anche corresponsabile, della corretta
circolazione del prodotto.
Nello specifico il distributore è chiamato espressamente a garantire la
rintracciabilità del prodotto per un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
E’ sancito poi un altro obbligo generale in capo a produttori e distributori
che si ritiene sarà di difficile assimilazione alla luce della nostra
mentalità giuridica e commerciale: quello di informare immediatamente le
autorità competenti qualora un prodotto dagli stessi immesso sul mercato
presenti rischi incompatibili con l’obbligo di sicurezza dei prodotti.
I casi e le modalità per procedere a tale notifica sono poi rinvenibili
nelle recenti linee guida pubblicate dalla comunità europea.
La mancata notifica alle autorità competente può comportare l’applicazione
di una sanzione da 1.500 a 30mila euro.
da: Sole 24 ore sanità
note della redazione: la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti
integra la 93/42 con gli aspetti sopra descritti coinvolgendo in particolar
modo quelle figure che intervengono nella distribuzione del prodotto prima che
questo raggiunga il consumatore finale, abbiamo motivo di credere che, se in
passato il dentista si riteneva estraneo alla direttiva 93/42, con queste
nuove specifiche non possa più ritenersi tale. Vi sono poi gli aspetti legati
al post vendita tra l'altro oggetto di recente circolare ministeriale,
scaricabile nella sezione legislazione, che integra con nuovi adempimenti le
attività di monitoraggio dei dispositivi una volta messi in commercio.
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