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09/11/2004    Intervento di Germano Gritti, Presidente Regionale Odontotecnici - Confartigianato Veneto, al convegno "Odontotecnici e Ottici – Il profilo professionale ad una svolta" (Vicenza, 5 novembre 2004)

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Disciplinare l’attività di odontotecnico e di ottico significa oggi intervenire in una materia molto complessa e non circoscritta al solo ambito di attività di queste due figure. E’ innegabile che si entra in un terreno di assoluta importanza, quale quello della salute dei cittadini e del loro diritto a pretendere dallo Stato tutte quelle condizioni per ottenere le migliori prestazioni. E’ un aspetto talmente importante che il nostro Stato, all’articolo 32 della carta costituzionale, prevede che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell’individuo.

La disciplina di attività che hanno così immediate ricadute sulla collettività implica che il provvedimento da adottare dovrà essere un capolavoro di equità, nel senso che dovrà costituire una equilibrata sintesi delle esigenze ed aspettative dei vari attori che entrano in questa partita: i medici, le imprese odontotecniche ed il paziente, la cui consapevolezza e capacità di misurare le prestazioni è migliorata sensibilmente nel tempo. E’ anacronistico pensare che un settore quotidianamente soggetto all’evoluzione tecnologica dei processi e dei prodotti, quale quello dell’odontotecnica, sia ancora disciplinato da un Regio Decreto del 1928.

La visibilità dei laboratori odontotecnici, oggi è assolutamente disattesa, visto che le informazioni su chi ha fabbricato la protesi raramente arrivano al paziente. L’odontotecnico non è mai stato e non deve diventare un contoterzista del medico dentista. Nel rispetto dei ruoli, va esaltata anche la dignità e la professionalità dell’odontotecnico. Se la riforma sanitaria non prende atto di questa innegabile crescita professionale dell’odontotecnico e non ne dà risalto di legge, si corre il rischio di creare più danno che aiuto, alle imprese del settore. L’aumentata consapevolezza del consumatore-paziente deve andare di pari passo con una aumentata visibilità e riconoscibilità dell’odontotecnico senza, beninteso, invadere competenze e professionalità altrui.

Non si tratta, quindi, solo di aggiornare la professione di un soggetto che esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. Si tratta, invece, di dar corso ad una analisi oggettiva che non si incentri né su una visione improntata ad una logica di tecnica sanitaria, né sulla mera modernizzazione dell'attività imprenditoriale, tenendo però conto dell'evoluzione determinatasi in ambito europeo ed internazionale.

Sulla base di queste premesse, i capisaldi sui quali costruire la futura regolamentazione normativa dell’attività di odontotecnico sono il superamento del concetto di ausiliarità con quello di complementarità. Questa figura professionale infatti è sempre più presente, e la sua necessità è riconosciuta dalla esigenza di compartecipazione nella progettazione tecnica della protesi, superando quindi il concetto di ausiliarità che di fatto si concretizza in complementarità al medico, rispetto al primario obiettivo di ristabilire attraverso la protesi le funzioni dell'apparato masticatorio oppure del raggiungimento degli obiettivi preventivi con idonei strumenti ortodontici.

La figura dell'odontotecnico costituisce sempre più una presenza importante, capace di portare, se necessario, un valido contributo professionale all’odontoiatra nelle sue scelte terapeutiche effettuate dopo l'anamnesi e la diagnosi. L’odontotecnico possiede, oggi, delle conoscenze scientifico-tecnologiche e tecnico-pratiche che hanno consentito all’odontotecnica italiana il raggiungimento di alti livelli di qualità, riconosciuti anche in ambito internazionale.

Con ciò, ripeto, non intendiamo certo sostituirci al dentista, ma solamente prevedere la possibilità di un dialogo ad un livello di pari dignità e nel rispetto delle reciproche competenze. Il dentista è infatti il massimo responsabile della salute del proprio paziente e mette in campo tutta la propria professionalità per raggiungere questo obiettivo utilizzando anche dei prodotti che vengono forniti dalle nostre imprese.

Anche noi quindi siamo chiamati, nel nostro ambito, a perseguire il medesimo fine. Lo facciamo predisponendo dispositivi medici su misura nel settore odontoiatrico idonei e sicuri per il paziente. Il nostro ruolo è quindi complesso: da un lato dobbiamo acquisire maggiori abilità e conoscenze per rapportarci con il medico, in particolare per collaborare nelle fasi di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura che si realizzano; dall’altro dobbiamo anche sviluppare sempre più le nostre capacità imprenditoriali per rimanere al passo con la tecnologia, in ragione della funzione di fabbricanti di dispositivi medici su misura assegnataci dalla direttiva europea n. 42 del 1993 e recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 46 del 1997.

Ribadendo quindi che non ci interessa entrare in ambito clinico-terapeutico, la nostra necessità è quella di essere messi nelle migliori condizioni possibili per poter concorrere con il medico odontoiatra alla tutela della salute dentale dei cittadini. Per noi è ovvio che la normativa che ancora regolamenta la nostra attività è ormai superata ed anacronistica. E’ necessario, quindi, un provvedimento per il riconoscimento giuridico-legislativo che riconosca senza contraddizione che:

  1. l’odontotecnico è l’unico professionista con capacità e responsabilità in ordine alla preparazione, elaborazione, fabbricazione e riparazione delle protesi dentali;
  2. la protesi dentale non è una terapia, ma è un dispositivo medico;
  3. il destinatario della protesi è il paziente;
  4. l’odontotecnico è di complemento al medico nelle fasi di ottimizzazione e nelle prove tecniche delle protesi, a contatto diretto del portatore delle stesse nell'ambito del ristabilimento delle funzioni interessate;
  5. le varie prove di adattamento della protesi sono fasi del ciclo produttivo ed è solo alla fine di quest’ultimo che la protesi dentale diviene un dispositivo medico finito e adatto al paziente. È quindi importante non confondere il processo di adattamento, con l’applicazione della protesi nella bocca del paziente, responsabilità, quest’ultima, esclusivamente dell’odontoiatra;
  6. ai fini della massima trasparenza del mercato, dovrà essere prevista la possibilità che al paziente vengano rilasciate due fatture chiaramente differenziate: una dell’odontoiatra per le sue prestazioni cliniche e un’altra del odontotecnico per la costruzione della protesi da lui eseguita. Il modello di riferimento potrebbe essere, ad esempio, quello del tecnico ortopedico, che su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione, l’adattamento, l’applicazione e quindi, fornitura di protesi direttamente al paziente.