Disciplinare l’attività di odontotecnico e di ottico
significa oggi intervenire in una materia molto complessa e non
circoscritta al solo ambito di attività di queste due figure. E’
innegabile che si entra in un terreno di assoluta importanza, quale quello
della salute dei cittadini e del loro diritto a pretendere dallo Stato
tutte quelle condizioni per ottenere le migliori prestazioni. E’ un
aspetto talmente importante che il nostro Stato, all’articolo 32 della
carta costituzionale, prevede che la Repubblica tuteli la salute come
fondamentale diritto dell’individuo.
La disciplina di attività che hanno così immediate
ricadute sulla collettività implica che il provvedimento da adottare
dovrà essere un capolavoro di equità, nel senso che dovrà costituire
una equilibrata sintesi delle esigenze ed aspettative dei vari attori che
entrano in questa partita: i medici, le imprese odontotecniche ed il
paziente, la cui consapevolezza e capacità di misurare le prestazioni è
migliorata sensibilmente nel tempo. E’ anacronistico pensare che un
settore quotidianamente soggetto all’evoluzione tecnologica dei processi
e dei prodotti, quale quello dell’odontotecnica, sia ancora disciplinato
da un Regio Decreto del 1928.
La visibilità dei laboratori odontotecnici, oggi è
assolutamente disattesa, visto che le informazioni su chi ha fabbricato la
protesi raramente arrivano al paziente. L’odontotecnico non è mai stato
e non deve diventare un contoterzista del medico dentista. Nel rispetto
dei ruoli, va esaltata anche la dignità e la professionalità dell’odontotecnico.
Se la riforma sanitaria non prende atto di questa innegabile crescita
professionale dell’odontotecnico e non ne dà risalto di legge, si corre
il rischio di creare più danno che aiuto, alle imprese del settore. L’aumentata
consapevolezza del consumatore-paziente deve andare di pari passo con una
aumentata visibilità e riconoscibilità dell’odontotecnico senza,
beninteso, invadere competenze e professionalità altrui.
Non si tratta, quindi, solo di aggiornare la
professione di un soggetto che esercita un'arte ausiliaria delle
professioni sanitarie. Si tratta, invece, di dar corso ad una analisi
oggettiva che non si incentri né su una visione improntata ad una logica
di tecnica sanitaria, né sulla mera modernizzazione dell'attività
imprenditoriale, tenendo però conto dell'evoluzione determinatasi in
ambito europeo ed internazionale.
Sulla base di queste premesse, i capisaldi sui quali
costruire la futura regolamentazione normativa dell’attività di
odontotecnico sono il superamento del concetto di ausiliarità con quello
di complementarità. Questa figura professionale infatti è sempre più
presente, e la sua necessità è riconosciuta dalla esigenza di
compartecipazione nella progettazione tecnica della protesi, superando
quindi il concetto di ausiliarità che di fatto si concretizza in
complementarità al medico, rispetto al primario obiettivo di ristabilire
attraverso la protesi le funzioni dell'apparato masticatorio oppure del
raggiungimento degli obiettivi preventivi con idonei strumenti ortodontici.
La figura dell'odontotecnico costituisce sempre più
una presenza importante, capace di portare, se necessario, un valido
contributo professionale all’odontoiatra nelle sue scelte terapeutiche
effettuate dopo l'anamnesi e la diagnosi. L’odontotecnico possiede,
oggi, delle conoscenze scientifico-tecnologiche e tecnico-pratiche che
hanno consentito all’odontotecnica italiana il raggiungimento di alti
livelli di qualità, riconosciuti anche in ambito internazionale.
Con ciò, ripeto, non intendiamo certo sostituirci al
dentista, ma solamente prevedere la possibilità di un dialogo ad un
livello di pari dignità e nel rispetto delle reciproche competenze. Il
dentista è infatti il massimo responsabile della salute del proprio
paziente e mette in campo tutta la propria professionalità per
raggiungere questo obiettivo utilizzando anche dei prodotti che vengono
forniti dalle nostre imprese.
Anche noi quindi siamo chiamati, nel nostro ambito, a
perseguire il medesimo fine. Lo facciamo predisponendo dispositivi medici
su misura nel settore odontoiatrico idonei e sicuri per il paziente. Il
nostro ruolo è quindi complesso: da un lato dobbiamo acquisire maggiori
abilità e conoscenze per rapportarci con il medico, in particolare per
collaborare nelle fasi di verifica di congruità dei dispositivi medici su
misura che si realizzano; dall’altro dobbiamo anche sviluppare sempre
più le nostre capacità imprenditoriali per rimanere al passo con la
tecnologia, in ragione della funzione di fabbricanti di dispositivi medici
su misura assegnataci dalla direttiva europea n. 42 del 1993 e recepita
nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 46 del 1997.
Ribadendo quindi che non ci interessa entrare in ambito
clinico-terapeutico, la nostra necessità è quella di essere messi nelle
migliori condizioni possibili per poter concorrere con il medico
odontoiatra alla tutela della salute dentale dei cittadini. Per noi è
ovvio che la normativa che ancora regolamenta la nostra attività è ormai
superata ed anacronistica. E’ necessario, quindi, un provvedimento per
il riconoscimento giuridico-legislativo che riconosca senza contraddizione
che:
- l’odontotecnico è l’unico professionista con capacità e
responsabilità in ordine alla preparazione, elaborazione,
fabbricazione e riparazione delle protesi dentali;
- la protesi dentale non è una terapia, ma è un dispositivo medico;
- il destinatario della protesi è il paziente;
- l’odontotecnico è di complemento al medico nelle fasi di
ottimizzazione e nelle prove tecniche delle protesi, a contatto
diretto del portatore delle stesse nell'ambito del ristabilimento
delle funzioni interessate;
- le varie prove di adattamento della protesi sono fasi del ciclo
produttivo ed è solo alla fine di quest’ultimo che la protesi
dentale diviene un dispositivo medico finito e adatto al paziente. È
quindi importante non confondere il processo di adattamento, con l’applicazione
della protesi nella bocca del paziente, responsabilità, quest’ultima,
esclusivamente dell’odontoiatra;
- ai fini della massima trasparenza del mercato, dovrà essere
prevista la possibilità che al paziente vengano rilasciate due
fatture chiaramente differenziate: una dell’odontoiatra per le sue
prestazioni cliniche e un’altra del odontotecnico per la costruzione
della protesi da lui eseguita. Il modello di riferimento potrebbe
essere, ad esempio, quello del tecnico ortopedico, che su prescrizione
medica e successivo collaudo, opera la costruzione, l’adattamento, l’applicazione
e quindi, fornitura di protesi direttamente al paziente.