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La progettazione nella riforma del profilo professionale Pagina precedente 
 

Nel parere espresso dal CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' nella Seduta del 30 Ottobre - 14 Novembre 2001 si dice:
comma 2, non è condivisibile la dizione "progettazione esecutiva". poiché essa è una diretta conseguenza del processo diagnostico e costituisce in sé un intervento terapeutico. La progettazione, pertanto, deva rimanere di esclusiva competenza del responsabile dell’atto terapeutico, quindi dell’abilitato all'esercizio della professione dì odontoiatra.

Capiamoci nei termini

Progettazione: insieme di processi che trasforma requisiti in caratteristiche specificate

Progettazione clinica di un dispositivo: si intende l’insieme di attività svolte dal medico abilitato al fine di definire la tipologia ed i requisiti di un dispositivo medico in funzione alla cura di un caso clinico

Es. eseguire un ponte di tre elementi in metallo ceramica da 13 a 16, altre indicazioni possono essere del tipo: Non utilizzare leghe contenenti nichel ecc..

Progettazione esecutiva di un dispositivo: sono le scelte operative che l’odontotecnico fa’ nella fase preliminare di costruzione del dispositivo al fine di garantire: il rispetto delle prescrizione riportate dall’abilitato, la corretta realizzazione del dispositivo e la soddisfazione dei requisiti di legge con particolare riferimento all’allegato I del D.Lvo 46/97

Es. Eseguirò il dispositivo sopra descritto:

  • Con un metallo con modulo di elasticità > X con un coefficiente di espansione Y in grado quindi ospitare un rivestimento ceramico Z
  • Con un disegno dell’armatura tale da assorbire i carichi masticatori
  • Con una superficie da saldare di X mm2 con forma di un certo tipo piuttosto che un altro.

Ma anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico, i requisiti di competenza del personale, affidabiltà dei metodi di produzione, informazioni di ritorno da esperienze passate e non ultima l'analisi dei rischi.

L’elenco potrebbe proseguire all’infinito riportando delle attività decisionali e quindi progettuali che nessuno al di la dell’odontotecnico può prendere.

Caratteristiche specificate

Le caratteristiche specificate dell'odontotecnico sono descritte:

  • Nella progettazione del singolo dispositivo
  • Nell'analisi dei rischi
  • Nelle scelte di fornitura della materia prima
  • Nei protocolli di lavoro
  • Nella schede di produzione

Il fabbricante

Togliendo all'odontotecnico qualsiasi potere decisionale in fase progettuale si mette seriamente in dubbio il fatto che sia o meno il fabbricante come previsto nella direttiva europea 93/42. Nel caso specifico infatti l'odontotecnico diventerebbe un contoterzista che esegue in parte o interemente la mansione di costruttore fisico del dispositivo.

 

L'analisi dei rischi

Nel caso sia il medico l'unico titolare della progettazione, l'analisi dei rischi fatta dall'odontotecnico diverrebbe di fatto la validazione della progettazione del professionista. Sarebbe molto più logico che la progettazione tecnica o esecutiva dell'odontotecnico venisse validata dall'abilitato sia in fase progettuale che durante le prove nella costruzione del dispositivo.

Responsabilità

Ricordiamo che questi passaggi legislativi non possono oltrepassare il concetto di responsabilità espresso nella direttiva europea che identifica nel fabbricante la responsabilità dell'immissione in commercio di un dispositivo e quindi la conformità all'allegato I della direttiva stessa. E' come se fossimo chiamati a costruire un vettura seguendo delle rigide regole progettuali dettate da altri e ci venisse poi chiesto di firmare la dichiarazione (a nostro rischio e pericolo) che il veicolo immesso in commercio è esente da pericoli residui di qualsiasi genere.

Per questi motivi si ritiene che la progettazione esecutiva, delicato passaggio nella costruzione dei dispositivi medici ad uso odontoiatrico, debba essere di esclusiva competenza dell'odontotecnico.