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DOMANDE
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Questo spazio è a disposizione di tutti coloro che
vogliono porci delle domande.
Inviateci una mail a
info@odontotecnici.net e saremo lieti di pubblicare le risposte
nello spazio che segue.
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03.06.2004 D. Salve, sono una commercialista, moglie di un
odontotecnico che non è mio cliente. Il suo commercialista gli avrebbe
consigliato di costituire un presidio medico in sostituzione
dell'attuale situazione, ovvero laboratorio odontotecnico e ambulatorio
dentistico, in quanto ritiene che l'odontotecnico non possa fatturare
direttamente al paziente, pur dietro prescrizione medica, come viene
fatto attualmente. Potreste darmi gli eventuali riferimenti giuridici di
quanto sopra esposto, perchè a me non risulta. Possono esserci altre
motivazioni per cui un ambulatorio e un laboratorio, situati nello
stesso locale, ma con ingressi indipendenti (come d'obbligo) non possono
mantenere normali rapporti di collaborazione dal punto di vista fiscale
e sanitario?
Grazie per la collaborazione
R. Gentile signora, l'attività dell'odontotecnico è
paragonabile in linea di massima con una qualsiasi attività
artigianale. Il laboratorio riceve una prescrizione in base alla quale
realizza un dispositivo medico. Il fatto che tale dispositivo venga
fatturato al medico che ha steso la prescrizione o al paziente al quale
la stessa prescrizione è riferita è ininfluente: si tratta solo di
accordi che il laboratorio è libero di prendere con chi gli richiede il
lavoro e, molto spesso, dipende dal rapporto esistente tra odontoiatra e
odontotecnico. Per quanto riguarda invece il tipo di collaborazione
possibile fra medico e fabbricante di dispositivi medici, provi a vedere
se il link sotto riportato può esserle d'aiuto.
Cordiali saluti.
http://www.odontotecnici.net/Documenti/Collaborazione%20con%20medico.pdf
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03.06.2004 D.Volevo chiedervi se e' possibile far coesistere
due societa' diverse tra odontotecnici e medici nella stessa struttura
sanitaria occupando due stanze diverse pur avendo in
comune tutti i servizi
R .Il D.P.R. 14/01/97 fissa i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività
sanitarie, demandando alle regioni ampi settori di intervento. Nel caso
della Regione Veneto, per esempio, l'accertamento e la verifica dei
requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio è
affidata all'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per
territorio (art. 7, L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ). Questo ente,
pertanto, risulta la fonte di informazioni più sicura per coloro che
intendono aprire una struttura sanitaria come, nel caso specifico, un
centro dentale.
Possiamo comunque ritenere che i locali del laboratorio odontotecnico e
quelli dello studio medico non possano essere condivisi.
Cordiali saluti.
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03.06.2004 D. Siamo un laboratorio odontotecnico sotto forma
giuridica di "società in nome collettivo" e vorremmo
gentilmente avere il riferimeno della legge che regola i "Termini
di fatturazione per i laboratori odontotecnici". C'è chi dice che
l'odontotecnico deve fatturare i dispositivi al momento della consegna,
chi al momento del pagamento... ecc... Sarremmo grati di ricevere
delucidazioni in merito
Saluti D.
R. Se riteniamo che l'opera dell'Odontotecnico sia una
prestazione di servizi (perché fatta su richiesta e su misura), questa
si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo (DPR
26.10.72 n. 633, art. 6). Il pagamento del corrispettivo, anche
parziale, costituisce quindi il limite di tempo non superabile per
l'emissione della fattura. L'odontotecnico può dunque emettere i
documento fiscale al momento della consegna tanto quanto al momento del
pagamento. La scelta di fatturare prima della riscossone del
corrispettivo è esclusivamente dettata da una corretta e funzionale
gestione amministrativa del singolo laboratorio.
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28.04.2004 D. Gradirei sapere se, a livello normativo,
l'odontotecnico può emettere fattura direttamente al cliente per la
realizzazione di una protesi dentale oppure se l'odontotecnico debba
fatturare la propria prestazione al medico che ha prescritto la protesi.
Grazie
R. Non siamo a conoscenza di alcun vincolo normativo che
impedisca all'odontotecnico di fatturare al paziente anziché al medico:
solitamente la scelta è determinata dal rapporto instaurato tra lo
studio dentistico e il laboratorio odontotecnico. Va ricordato comunque
che la richiesta di realizzazione di una protesi può essere fatta solo
su prescrizione del medico e che al termine del lavoro, assieme al
dispositivo, deve essere consegnata anche la dichiarazione di conformità,
sia nel caso di fatturazione al medico sia in quello di fatturazione al
paziente.
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28.04.2004 D. Salve vorrei porvi una domanda in merito alle
riparazioni di protesi. E cioè esattamente se sono obbligatorie le
prescrizioni del medico per le riparazioni e per quali?
Se sono obbligatorie le prescrizioni anche per le ditte iscritte come
imprese e non come artigiani?
Se il paziente può dare la riparazione direttamente al lab. od. o deve
per forza passare dal dottore e farsi fare una prescrizione?
Come può essere fatturata da un lab.od. direttamente al paziente e se
lo può fare?
Vi pongo queste domande perchè sono stufo di cercare su Internet un
discorso che non esiste e interessa tutta la categoria odontotecnici.
Grazie siete il miglior sito che collabora con noi .
A.M.
R. L'odontotecnico può eseguire una riparazione direttamente
al paziente.
Per quanto riguarda l'IVA questo tipo di operazione rientra, come la
costruzione della protesi, nel meccanismo di esenzione.
Per quanto riguarda la Fattura o la Ricevuta Fiscale dovrà essere
indirizzata direttamentre al paziente
Per quanto riguarda la 93/42 è l'odontotecnico stesso l'abilitato a
prescrivere la riparazione per la quale dovrà redigere la dichiarazione
di conformità.
Sempre per la 93/42 l'odontotecnico dovrà redigere un piccolo fascicolo
in cui assicura la metodica di lavoro utilizzata, la rintracciabilità
delle materie prime ecc. Così come avrebbe fatto per una riparazione
prescritta da un medico.
Per poter far fronte ad un'eventuale necessità di ritiro dal mercato,
così come previsto dalla direttiva, l'odontotecnico dovrà archiviare
anche i dati necessari per il richiamo del paziente.
Resta però oggetto di discussione se la dichiarazione di conformità,
riguardi solo la riparazione o tutto il dispositivo, è nostro parere
che la dichiarazione riguardi solo la riparazione ma non si possono
escludere altre interpretazioni.
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28.04.2004 D. Buongiorno.
Leggendo sul vostro sito la risposta alla domanda
23.02.2004, risulta chiaro che i locali in cui vengono svolte le
attività di odontotecnico devono essere separati dai locali in cui
lavora l'odontoiatra, anzi specificate addirittura che sono necessari
due ingressi distinti.
Potreste per cortesia indicarmi gli estremi della normativa che prevede
queste restrizioni?
Non sarebbe possibile utilizzare un locale separato, diviso da due porte
dallo studio odontoiatrico?
grazie per la risposta.
R. Le indicazioni fornite nella risposta a cui lei si
riferisce sono derivate dalla nostra esperienza. Il controllo degli
ambienti in cui viene svolta l'attività è affidato all'ULSS locale
che, almeno nel caso della Veneto, è molto attenta nel concedere il suo
nulla osta. Gli accertamenti mirano soprattutto ad evitare che il
presunto centro dentale possa coprire lo svolgimento di attività non
lecite. L'inadeguatezza dei locali potrebbe costituire un serio ostacolo
per l'avvio del centro. Ad ogni modo, se ci sono dubbi relativi a questo
argomento, le consigliamo di rivolgersi direttamente all'ULSS per
chiedere un parere preventivo: le eviterà di incorrere in spese
impreviste di adeguamenti o addirittura il diniego di svolgere l'attività
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28.04.2004 D. Salve,mi chiamo Alfredo,complimenti per
l'utilissimo sito,sono un collega,ed ho conseguito il diploma di
maturita' come odontotecnico nel 1989 presso un'istituto parificato in
Sicilia,adesso vivo in Inghilterra da cinque anni dove lavoro presso un
laboratorio odontotecnico.Vorrei sapere quali sono i requisiti necessari
per aprire un laboratorio in Italia,ho bisogno di fare l'esame di
abilitazione per eseguire dei lavori in Italia per un laboratorio
inglese?
o basta soltanto avere la partita iva? Potreste per favore darmi delle
delucidazioni in merito?
Bisogna avere permessi speciali per collaborare con un laboratorio di un
paese della Comunita' Europea? Dal momento che codesto laboratorio mi
fornirebbe i materiali e le istruzioni riguardante i lavori ,vi
ringrazio sin da adesso cordialmente.
ps: Potreste darmi un idirizzo valido per i programmi di preparazione
all'esame di abilitazione in caso avessi bisogno di superare
quest'ultimo?grazie
R. Per poter condurre un laboratorio odontotecnico in Italia
è necessario aver ottenuto l'abilitazione, nell'89 si otteneva il
diploma di qualifica al 4° anno e la maturità al 5°, con il diploma
del 4° anno si può aprire un laboratorio. Il fatto che i dispositivi
medici prodotti in Italia vengano poi commercializzati in altri Paesi,
anche all'interno dell'UE, a rigor di logica non esonera il laboratorio
a possedere i requisiti richiesti dalla normativa nazionale. Per altri
adempimenti (autorizzazioni ULSS, scarichi, registrazione al Ministero
della Salute in qualità di produttore di dispositivi medici su misura,
iscrizione alla CCIAA, ecc.), le consigliamo di rivolgersi alla sede
della Confartigianato della Provincia in cui desidera avviare il
laboratorio. Lì potrà chiedere eventualmente informazioni anche su
istituti locali per odontotecnici per poter dare l'esame di
abilitazione. Cordiali saluti.
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28.04.2004 D. Salve, mi sono diplomato odontotecnico 3 anni fà
in germania (vivo in germania), la maturità come forse voi sapete dura
3 anni e mezzo e per aprirsi un laboratorio ci vuole la scuola per il
mastro che dura altri 3 anni (a pagamento)...! visto che in italia le
cose sono un pò diverse posso eventualmente aprirmi un laboratorio in
italia??? mi sareste di grande aiuto se mi date un informazione o un
consiglio.
Cordiali saluti, M.P
R. Le normative comunitarie relative al diritto di
stabilimento per lavoratori autonomi nell'Unione Europea consentono che
un odontotecnico, pur provenendo da un altro Paese dell'UE, possa
operare in Italia, ma debba comunque far " riconoscere " i
propri attestati di studio dal Ministero della Salute. Il procedimento
deve produrre una risposta entro i quattro mesi dalla presentazione
della domanda, fornendo indicazioni su eventuali integrazioni per
ottenere l'abilitazione.
Per l'Associazione Artigiani di Vicenza, la pratica viene istruita, a
pagamento, dal Servizio stranieri (dott. Alberto Bordignon, tel
++39.0444.392480, fax ++39.0444.392479, e-mail a.bordignon@vi.artigianinet.com).
Per altre informazioni, le possiamo consigliare di rivolgersi alla sede
di Confartigianato della Provincia in cui intenderebbe avviare il
laboratorio o, in alternativa, direttamente al Ministero della Salute
italiano (www.sanita.it). Cordiali
saluti.
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28.04.2004 D. Sono una apprendista odontotecnico avrei piacere di
ricevere informazioni relative alla Formazione Continua in Medicina (ECM),
vorrei sapere se ci sono dei corsi a Torino e nella sua provincia
relativi all' anno 2004 e gli eventuali accreditamenti rilasciati.
Nell'attesa di una Vostra risposta Vi saluto cordialmente.
R. Gentile collega, potrai trovare le informazioni di cui hai
bisogno sull'E.C.M. utilizzando i link sulla home page del nostro sito.
In particolare, ti potranno essere utili gli interventi sulla materia
proposti dalle sedi Confartigianato di due Provincie piemontesi, Biella
e Cuneo, accessibili attraverso il link http://www.odontotecnici.net/Regionale/index.htm.
Vogliamo comunque ricordare che, secondo l'interpretazione più volte
confermata dagli odontotecnici vicentini aderenti a Confartigianato, i corsi
ECM allo stato attuale delle cose non sono un obbligo per la nostra
categoria. Ciò, ovviamente, non ci esonera dall'obbligo deontologico di
una valida formazione; per tale motivo, abbiamo sempre invitato i
colleghi, così come ora invitiamo te, a considerare il valore del corso
di formazione non in base al "punteggio" (i cosiddetti
"crediti formativi") ma unicamente in base ai suoi contenuti.
In quest'ottica, ti dovrebbe essere più facile scegliere tra le varie
proposte formative che sono presenti sul mercato, senza condizionamenti.
Cordiali saluti.
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28.04.2004 D. Ciao,sono un collega di Ferrara.
Volevo sapere che novità ci sono in merito alla legge sulla privacy
che,mi pare è stata modificata o sta per esserlo.
Quali sono quindi le norme in merito alle quali attenerci?
Grazie.
R. Gentile collega,
come hai ben ricordato, la normativa sulla privacy ha subito negli
ultimi tempi una serie di modifiche. Dopo la "vecchia" legge
n. 675/96 che regolava la materia, è entrato in vigore infatti il nuovo
"Codice della Privacy" di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che ha
riaperto una nuova fase operativa in ordine alla gestione degli
adempimenti. Va segnalato comunque che le nuove norme non sconvolgono
profondamente l'assetto preesistente e, in molti casi, introducono
semplificazioni considerevoli; solo alcuni elementi costituiscono una
vera novità in termini applicativi. L'Associazione Artigiani della
Provincia di Vicenza ha predisposto a riguardo un utile vademecum,
consultabile sul sito www.artigiani.vi.it
alla pagina http://www.artigianinet.com/servizi/informaimpresa/speciali2004.asp.
Cordiali saluti.
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04.03.2004 D.
gradirei sapere se come odontotecnico ho diritto a rissarcimento in caso
di sfratto per finita locazione.Gradirei, se possibile l'eventuale
giurisprudenza in merito.
R. Gentile collega, il modo migliore
per risolvere la questione ci sembra quello di analizzare bene il
contratto di locazione che lei ha sottoscritto 20 anni fa con il
proprietario dell'immobile. Le consigliamo pertanto di verificare le
clausole contrattuali, magari appoggiandosi alla sede di Confartigianato
più vicina a lei o consultando un legale esperto in materia, in modo da
stabilire le responsabilità di entrambe le parti. Per quanto riguarda
la giurisprudenza in merito, potrebbe esserle d'aiuto la cosiddetta
"legge sull'equo canone" (L. n. 392 del 27/07/1978), in
particolare il Capo II (artt. 27-42) sulla locazione di immobili urbani
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Cordiali saluti.
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04.03.2004 D. Salve, sono un
collega e avevo da porvi due quesiti:
1) volevo sapere com'è attualmente la disciplina relativa agli acquisti
dell'oro per lavorazione e se sono obbligato a presentare la
comunicazione annuale iva visto che nel 2003 i fornitori mi addebitano
l'imposta in fattura
2) l'anno scorso ho ottenuto un finanziamento dall'artigiancassa come
ditta individuale, però nel mese di marzo 2004 dovrò cambiare ragione
sociale e trasformare la ditta in sas con relativo conferimento di beni
nella società. Volevo sapere se questa procedura mi comporta la perdita
del finanziamento ottenuto, e se si come posso ovviare a questa
situazione.
Grazie ancora per la disponibilità.
R. 1) A seguito delle risoluzioni
dell'Agenzia delle Entrate n. 168 del 2001 e n. 282 del 2002, si può
correttamente sostenere l'applicazione generalizzata dell'aliquota
ridotta del 4% per tutti gli acquisti di leghe metalliche nobili per
odontoiatria a base d'oro, palladio, platino e altri metalli contenenti
quantità di oro superiori ai 325 millesimi. Infatti l'Agenzia, in
risposta ad un quesito di una ditta esercente il commercio di leghe
metalliche nobili per odontoiatria, in data 13 agosto 2002 ha affermato
che "...si ritiene che le cessioni di leghe metalliche nobili per
odontoiatria, proprio in ragione della loro inequivocabile destinazione
sanitaria, sempreché realizzata in concreto, possono beneficiare
dell'aliquota IVA agevolata del 4% in quanto rientranti nella previsione
del richiamato numero 33) della Tabella A, pare II, allegata al DPR n.
633 del 1972." Questo per quanto riguarda l'acquisto.
Lo stesso DPR n. 633 del 1972, art. 10, stabilisce che sono esenti da
imposta "...le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti
sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze".
Se le fatture emesse, di norma ai medici odontoiatri, sono "esenti
IVA" non c'è motivo di presentare la comunicazione annuale.
2) Per quanto riguarda il finanziamento agevolato ai sensi della Legge
949/52 di Artigiancassa, in linea di massima, se la nuova ditta è
artigiana e regolarmente iscritta all'Albo e se c'è continuità
nell'attività, è necessario che nell'atto notarile di conferimento la
SAS dichiari di accollarsi tra i debiti pure il piano di ammortamento
del prestito agevolato a suo tempo contratto dalla Ditta Individuale. E'
inoltre necessario che il bene oggetto di tale finanziamento agevolato
venga acquisito e non distolto dal processo produttivo della nuova
Società. Le consigliamo comunque di rivolgersi direttamente alla
Cooperativa Artigiana di Garanzia che a suo tempo le ha seguito la
pratica di finanziamento o all'istituto di Credito presso il quale lo
stesso è appoggiato, al fine di predisporre gli incartamenti da
inoltrare ad Artigiancassa, al fine di non correre il rischio di perdere
i benefici acquisiti.
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04.03.2004 D. salve sono un
odontotecnico in cerca del numero iscrizione ministero
sanità.Ho effettuato in data 17/giugno 1998 l'iscrizione tramite
raccomandata inviata al ministero della sanità ....sono ancora in
attesa di
questo numero come devo fare per averlo?
R. Gentile collega, sul sito del
Ministero della Salute, dove è riportato l'elenco dei fabbricanti di
dispositivi medici e il relativo "numero di iscrizione",
l'aggiornamento (almeno per quanto riguarda la Regione Veneto) porta la
data del 2 febbraio 2004, quindi è piuttosto recente. Se ha già avuto
ultimamente modo di verificare che il suo nominativo non compare tra
quelli della sua regione (può utilizzare il link sulla nostra homepage
per collegarsi direttamente al sito del Ministero), allora il consiglio
che le diamo è lo stesso che è stato più volte dato ad altri
colleghi: interpelli direttamente l'ufficio che a Roma si occupa
dell'attribuzione del numero. Potrebbe infatti essere accaduto che la
richiesta di registrazione fosse risultata incompleta e quindi messa da
parte in attesa di richiedere ulteriori informazioni al laboratorio,
procedura che potrebbe ancora essere in corso. Una telefonata le
permetterebbe di chiarire immediatamente eventuali difficoltà e
rimediare con una richiesta di variazione o integrazione, o comunque
potrebbe chiarire se la sua domanda è effettivamente stata presa in
esame. Il numero da contattare è lo 06-59942235: una volta ottenuta la
linea, cosa non facile, chieda di della persona che si occupa
dell'attribuzione dei numeri di iscrizione degli odontotecnici
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23.02.2004 D. Sono alla ricerca
della normativa della Regione Puglia che regolamenta l'apertura di un
"centro dentale" da parte di un odontotecnico, ma messuno
riesce a darmi indicazioni esatte.
Sareste gentili ad indicarmi gli estremi della normativa regionale
(Puglia) e/o regolamenti regionali che disciplinano la materia, ovvero
gli uffici cui devo rivolgermi per avere informazioni attendibili.
Vi ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
Seconda domanda: Sono un odontotecnico ed è mia intenzione
aprire un centro dentale (studio medico, con la nomina di un medico in
qualità di responsabile + laboratorio).
Vorrei sapere se è possibile che un odontotecnico possa acquistare
tutta l'attrezzatura necessaria ed avere nella stessa sede lo studio
medico, con la nomina di un medico dentista in qualità di responsabile,
ed il laboratorio artigiano curato dal sottoscritto.
Grazie.
R. Nulla vieta che l'odontotecnico acquisti
l'attrezzatura necessaria al funzionamento del centro dentale. La legge
n.175 del 5/2/1992 (la cosiddetta "legge Volponi/Poggiolini")
non consente infatti all'odontotecnico l'uso
delle apparecchiature mediche, non la loro proprietà. In riferimento
agli spazi fisici del centro dentale, è necessario che il laboratorio
odontotecnico e lo studio dentale siano nettamente separati, con due
ingressi distinti (i controlli sono molto severi su questo punto e
mirano a verificare che il presunto centro non sia solo un escamotage
per poter operare in condizioni non lecite).
Ricordiamo comunque che la predisposizione delle regole che normano
l'apertura dei centri dentali è stata demandata dallo Stato alle
Regioni e che quindi le direttive della Regione Veneto in materia
possono essere dissimili a quelle di altre Regioni. Dove queste ultime
non siano intervenute, vale comunque la traccia
nazionale.
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23.02.2004 D. E' possibile sapere che
tipo di rifiuti producono gli odontotecnici e le relative adempienze?
R. Nella grande maggioranza dei casi,
i rifiuti di un laboratorio odontotecnico si riducono a materiali inerti
(p.e. gessi) che, tramite apposita delibera, possono essere considerati
dai Comuni come rifiuti assimilabili agli urbani. Occorre comunque
prestare attenzione a determinate lavorazioni (galvanica, decapaggio)
che richiedono uso di acidi. I rifiuti derivanti da queste lavorazioni
non possono sicuramente essere conferiti al Servizio Pubblico di
raccolta e smaltimento rifiuti ma ci si deve rivolgere a ditte
autorizzate.
E' chiaro che la posizione dell'azienda in rapporto alla normativa
ambientale attualmente in vigore va valutata attentamente per capire in
che misura l'azienda stessa possa rientrare nel campo di applicazione
del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche.
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09.01.2004 D. Buongiorno, mi chiamo xxx e mi sono diplomata 3
anni fa in Odontotecnico con la speranza che un giorno avrei proseguito
con questa bellissima attivita`,ma purtroppo non e` stato cosi.Pur
avendo inviato vari curriculum in tantissimi laboratori,non ho ricevuto
nessuna risposta in merito alla mia richiesta,alche`mi son recata
personalmente in tre laboratori ma per tutti e tre la risposta e` stata
la stessa:"Abbiamo necessita` di acquisire personale gia`con
esperienza" "Non cerchiamo nessuno il mercato per il momento
e` saturo".
A questo punto mi chiedo; ma per lavorare in un laboratorio,per fare
esperienze in modo che un domani possa aprire un laboratorio,cosa devo
fare?
In Attesa di una risposta,ringrazio in anticipo
R. Gentile collega, purtroppo la realtà
del nostro settore è quella che lei ha ben descritto. Il sensibile calo
del numero dei laboratori odontotecnici iscritti alle Camere di
Commercio e degli stessi addetti del settore è un chiaro segnale delle
difficoltà che il comparto sta attraversando. Per contro, anche il
numero di diplomati è in calo, cosa che dovrebbe equilibrare il
rapporto tra la domanda e l’offerta. Il suggerimento che possiamo
darle è quello di insistere nella ricerca di un posto di lavoro se,
come scrive nella sua mail, considera questa professione
"bellissima" (e noi non possiamo che essere d’accordo). Ad
ogni modo, visto che il numero di addetti in un laboratorio
odontotecnico nel nostro Paese è solitamente di due-tre persone, è
possibile che curriculum e altre comunicazioni possano non essere
considerate con attenzione proprio per pura mancanza di tempo. Punti sul
contatto visivo, parli direttamente con i titolari dei laboratori:
potrebbe essere più produttivo. Buona fortuna.
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09.01.2004 D. Salve vorrei delle informazioni io ho conseguito il
diploma di odontotecnico nel 93 con il 4 anno al 5 anno mi sono ritirato
per frequentare un corso di laurea devo prendere la maturità o basta il
4?Se si dato che lavoro mi consiglia una scuola pubblica o privata?
R. Gentile collega, sebbene il diploma da
lei conseguito e la relativa abilitazione consentano l’accesso alla
professione dell’odontotecnico, la normativa in merito prevede che per
poter iscriversi ad un corso di laurea il soggetto debba necessariamente
essere in possesso di un diploma di maturità conseguito dopo il 5°
anno di istruzione secondaria. Per quanto riguarda il tipo di istituto
da frequentare per questo anno "integrativo", le consigliamo
di rivolgersi direttamente alla scuola per odontotecnici più vicina e
chiedere informazioni sulle modalità di iscrizione e frequenza: alcune
procedure per l'inserimento potrebbero essere sensibilmente diverse da
istituto ad istituto. Cordiali saluti.
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09.01.2004 D.Ritagliate da questa mia e-mail solo quanto
riterrete necessario alla comprensione della domanda. Sono un paziente,
mi è stata consigliata una combinata che prevede i sei denti davanti
fissi con un lungo ponte con ganci ed una protesi mobile per tutti gli
altri sia a dx che a sx. Una volta eseguite le cure canalari e preparati
i monconi sono stato 'messo in mano' all'odontotecnico, che dal quel
momento mi ha preso le impronte, mi ha montato i provvisori, e sta
cercando di adattare i definitivi., Io non sono soddisfatto del lavoro
che sta facendo, e ad ogni mia obiezione mi ricopre di dati tecnici per
renderla inefficace, oppure o l'impressione che si adoperi per
modificare il 'manufatto' prendendo 'parziali' con la cera, ma alla fine
tutto è pressoché come all'inizio.
Mi ha realizzato un primo scheletrato con una giunzione della parte dx
con la sx che passava sopra il palato, ma creava con questo uno spazio
di 1-2 mm. Ha fatto di tutto per farlmela 'digerire' sostenendo che la
protesi non deve andare 'a pressione', 'ma può carezzevolmente aderire'
sostenevo io. Alla fine è stato costretto a rifarla a causa della
pronuncia della 'ESSE che veniva fuori 'ESCE', gli ho chiesto di
mantenere la stessa soluzione, ma quando ho visto il secondo scheletrato
questi era con l'elemento di unione passante al di sopra degli incisivi.
Quando gli ho chiesto perché non avesse ripetuto lo scheletrato secondo
la prima impostazione mi ha risposto perché io non lo sopportavo!
Comunque, per adattare il tutto ci sono da fare dei ritocchi, e lui,
piuttosto che limare la protesi ha già iniziato a dare una limatina ai
miei denti di sotto naturali. Con il medico lui ha una grande
confidenza, e quando questi chiede come va lui gli prospetta un
rassicurante 'tutto bene', se io sollevo delle obiezioni lui minimizza e
fa vedere che si tratta di dettagli insignificanti e che comunque tutto
è sotto controllo, e che ha già pianificato le cose in modo tale che
alle sedute successive tutto venga risolto. Così facendo siamo arrivati
a fine anno, dove proprio una settimana fa mi ha consegnato formalmente
il lavoro invitandomi al saldo, al quale io forse sbagliando ho
provveduto. Ora, per i denti sulla sx che non toccano, per un molare
sulla dx che non tocca per il fatto che quando mastico sulla sx sento il
ponte 'tirare' sulla dx come se volesse sfilarsi, in pratica è
basculante, e per un moncone di canino che si è spezzato, è stato
rimandato tutto a gennaio. Ho il terrore di chiudere la vicenda con
questo tecnico, che è riuscito a mettermi in bocca quello che bene o
male è riuscito a realizzare. Tanto per la cronaca, e dichiarando io
stesso che in questi casi andrebbero ascoltate tutt'e due le campane, i
lavori sono constiti in due cure canalari, due estrazioni, uno
smontaggio di corona, una apicectomia a causa di materiale fuoriuscito
dall'apice in una delle cure canalari, un lungo ponte di sei elementi in
ceramica con ganci (i sei denti davanti), uno scheletrato (rifatto una
volta) per praticamente 4 denti a sx e 5 a dx. spesa totale 5.250€.
Posso pretendere, per legge, che dalla prossima seduta in poi sia solo
uno dei due medici che gestiscono il laboratorio ad aver un contatto
diretto con me? Posso pretendere, per legge e non per cortesia, che mai
e poi mai l'odontotecnico operi per qualsiasi motivo nella mia bocca?
R. Gentile signore, in merito alla sua
domanda su chi può operare a contatto con il paziente, possiamo
confermarle che è suo diritto pretendere che tale persona sia il
esclusivamente il medico. E’ tuttavia consentito, in alcuni limitati
casi, un interessamento da parte dell’odontotecnico che deve
predisporre il dispositivo. Cordiali saluti.
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09.01.2004 D. Salve vorrei sapere per fare una protesi
fissa sia superiore che inferiore , basandosi su del materiale
accettabile cosa mi possono chiedere di preventivo.Lo so i materiali
fanno la diffrenza , ma giusto per avere un'idea.Oppure se potete darmi
un'indirizzo di un odontotecnico della zona di Savona oppure di Caserta
.Grazie a presto.Rispondere a xxx
R. Gentile sig. De Michele, nella sua mail non specifica se
lei è un paziente o un odontoiatra. Nel primo caso, presumiamo che la
sua richiesta di informazioni su un preventivo consideri il lavoro
finito, quindi comprensivo dell'opera sia dell'odontotecnico che
dell'odontoiatra. Come certo capirà, non siamo in grado di quantificare
il lavoro nella sua totalità poiché la variabile relativa al medico,
che è determinante, non è di nostra competenza. La parte di nostra
competenza è invece quella relativa alla fabbricazione del dispositivo.
Nel sito www.odontotecnici.net è stato recentemente pubblicato un
manuale dei prezzi informativi per dispositivi odontotecnici, aggiornato
al 2004 e relativo alla Regione Veneto. Le facciamo notare comunque che
la rilevazione dei prezzi può subire in alcuni casi sensibili
variazioni dovute alle diverse aree geografiche in cui opera il
laboratorio. Per informazioni più precise sulle zone da lei richieste,
potrebbe provare a rivolgersi direttamente alle sedi della
Confartigianato locale.
Confartigianato Savona - Sede Provinciale, Piazza Mameli, 4/2, Telefono
019-838.551
Confartigianato Caserta - Corso Trieste, Telefono 0823-443990
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22.12.2003 D. Salve sono xxx di Roma. Innanzitutto
complimenti per il sito e per le info che date. Volevo chiedere una cosa
per quanto riguarda le riparazioni. E' legale effetuarle
direttamente a pazienti che si presentano al laboratorio? E se nel caso
lo fosse come ci si mette con la dichiarazione di conformità? Conosco
alcuni odontotecnici che mi hanno detto che basta solo emettere la
fattura ma sono un po' perplesso e gradirei avere delucidazioni. Grazie
ancora e un saluto a tutti!
R. L'odontotecnico può fare direttamente le riparazioni al
paziente deve però emettere la Dichiarazione di Conformità, mantenere
la rintracciabilità dei processi e delle materie prime come per gli
altri dispositivi.
E' oggetto di discussione se la dichiarazione in oggetto riguardi solo
la riparazione o tutto il dispositivo, è nostro parere che la
dichiarazione riguardi solo la riparazione ma non si possono escludere
altre interpretazioni
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22.12.2003 D. Devo consegnare una fattura per prestazioni
tecniche eseguite nel corso dell'anno 2003 ad un laboratorio
odontotecnico; i lavori da me eseguiti sono modellazioni in cera e
quindi non possono essere definiti semilavorati, vorrei sapere se posso
evitare di produrre la documentazione per la lagge 93/42, e se sulla
descrizione della fattura posso rimanere con una descrizione generica
del tipo "prestazioni tecniche eseguite nel corso dell'annno",
senza dover indicare nello specifico i lavori eseguiti.
R. In questo quesito in realtà bisogna dare due risposte:
1° per quanto riguarda la 93/42 per la tipologia di lavorazioni da lei
descritte non è previsto rilascio di documentazione se non su specifica
richiesta contrattuale del laboratorio che commissiona la lavorazione
(che è il detentore della prescrizione medica)
2° per quanto riguarda invece la fatturazione bisogna fare attenzione
alla dicitura in quanto questa deve avere specifico riferimento alla
protesi, è la protesi infatti a beneficiare dell'esenzione I.V.A..
Consigliamo quindi
una descrizione più attinente alle nostre lavorazioni magari come da
lei proposto: "modellazioni" o altre comunque attinenti la
protesi.
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22.12.2003 D. Gentile odontotecnici.net, un mio amico è in
possesso del diploma quinquennale conseguito presso un istituto
industriale.
E' sua intenzione diventare odontotecnico, ma le informazioni sino ad
ora trovate sono contrastanti: qualcuno ha detto che deve andare
all'università, altri che è necessario fare un corso di 2 anni.
Le sarei pertanto grato se volesse darmi le indicazioni esatte.
R. Per poter essere titolare di un laboratorio odontotecnico,
allo stato attuale, è necessario aver conseguito la maturità presso un
istituto per la formazione di odontotecnici e aver sostenuto
successivamente l'esame di abilitazione alla professione (solo in questo
caso gli sarà consentito di iscriversi alla CCIAA).
Per quanto riguarda la posizione di dipendente di un
laboratorio odontotecnico, le cose non sono chiare. Secondo alcune
interpretazioni occorrerebbe avere comunque il diploma (anche se non
l'abilitazione) o almeno l'abilitazione a meccanico conseguita al
termine del terzo anno di odontotecnica. In questo caso però verrebbero
automaticamente esclusi stagisti ed altre figure. La questione è
tutt'altro che vicina ad un chiarimento. L'ipotesi di una formazione
universitaria successiva alla maturità per poter diventare
odontotecnico è stata bloccata e una sua riproposta come legge dello
Stato pare comunque molto lontana. Le novità potrebbero non essere
finite: pare che con la nuova riforma l'esame di abilitazione potrebbe
essere già fatto al 4° anno e la frequenza del 5° servirebbe solo per
accedere poi alla formazione universitaria. Occorre vedere i regolamenti
attuativi.
Nel caso sottoposto si parla inoltre di un "percorso
abbreviato" per coloro che hanno già ottenuto il diploma di
maturità, anche se in altri settori. Effettivamente potrebbero essere
stati maturati crediti formativi tali da permettere un passaggio diverso
per ottenere l'abilitazione. Potrebbe essere una buona cosa interessarsi
direttamente presso gli istituti per cercare di chiarire i termini
esatti per questo caso specifico (n. anni, materie, possibilità di un
percorso come "privatista", ecc.).
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10.10.2003 D. Sono un collega che da 20 anni lavora nella Regione
Marche.A tutto ' oggi non avendo ricevuto,e tantomeno mi sono mai
interessato del n° di iscrizione al ministero della salute,ho dato uno
sguardo alla lista da voi pubblicata e ahimè non mi sono trovato.Che
cosa può essere successo ? Ora, dopo tanto tempo, ricordo che la mia
domanda la inoltrai un mesetto in ritardo,ma la inoltrai.Che cosa mi
consigliate di fare?
R. Caro collega, il fatto che il tuo nominativo non compaia
nella lista da noi pubblicata non significa che non ti sia stato
assegnato il famigerato "numero di iscrizione" o che la tua
pratica sia stata persa. Infatti gli elenchi, come avrai avuto modo di
notare, sono datati marzo 2003, e quindi non ancora completi. Inoltre
può essere accaduto che i documenti a suo tempo da te inviati fossero
incompleti e necessiti un'integrazione. Infine può anche essere
accaduto che a suo tempo tu abbia fatto la domanda
"provvisoria", senza aver poi proceduto a inviare quella
definitiva. Per tutti questi motivi sarà meglio che tu contatti
direttamente il Ministero (tel.: 06-59942235) chiedendo di poter parlare
con l'ufficio che si occupa dell'attribuzione dei numeri di iscrizione
degli odontotecnici per verificare come stanno le cose.
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10.10.2003 D. Salve mi chiamo XXX e lavoro come dipendente
(unico) in un piccolo laboratorio della provincia ferrarese, sento
parlare sempre più spesso di "ecm" ma ancora non mi è chiara
una cosa;
Il mio titolare mi dice che l'ecm non è obbligatorio per il dipendente,
solo quando io dovessi decidere di aprire un mio laboratorio dovrei
cominciare a frequentare corsi con lo scopo di accumulare punti!
Invece, da quanto mi sembra di aver capito, non è affatto così; io
dovrei frequentare già i corsi, ed aver "già raggiunto la mia
quota annuale" di punti.
Se fosse così (non ho mai accumulato punti, pur frequentando alcuni
buoni corsi ) non potrei mai aprire un mio laboratorio e sarei costretto
a collaborare (in caso di società) con chi ha fatto tutto l'ecm come si
deve, rimanendo io relegato in una posizione subalterna?
(o devo aspettare un condono del governo tra qualche anno?).
Spero sappiate darmi voi una risposta.
Grazie
XXX
R. Egregio Signor XXX,
le considerazioni dalle quali si deve muovere per comprendere se i corsi
ECM sono obbligatori a nostro avviso sono le seguenti:
1) l'obbligo di aggiornamento professionale per gli operatori della
sanità è previsto nella Legge di riordino della Sanità pubblica. Da
ciò si rileva un chiaro riferimento a chi opera con la Sanità
pubblica, mentre notevoli
preplessità rimangono con riferimento al settore privato;
2) in particolare comunque si parla di "operatori della
sanità", mentre la professione dell'odontotecnico è definita, per
legge, "arte ausiliaria delle professioni sanitarie", e quindi
fino a prova contraria non ci si riferisce anche agli odontotecnici.
Sembra pertanto che non sussista il reale rischio che lei, non avendo
accumulato punteggi, non possa aprire un suo laboratorio. Infine ci
permetta di esprimere il nostro apprezzamento per la sua scelta di
aggiornarsi
professionalmente anche senza accumulare punteggio. E' questa la giusta
prospettiva in cui bisogna porsi, a nostro avviso, in un libero mercato:
aggiornarsi perchè lo si ritiene utile per la propria professionalità,
non
per accumulare punteggi che spesso poco hanno a che vedere con la reale
crescita professionale.
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22.09.2003 D. Egr. Sig.
in rifermento alla sentenza del TAR ultimo scorso, sulla pregettazione,
chiedo, l,impianto ed i lavori su impianti è parte tecnica o medica, in
pratica chi è responsabile della progetazione di questi lavoro?
porgo distinti saluti
R. Possiamo dire che non è cambiato assolutamente niente in
quanto la progettazione e la costruzione dell'impianto come si sa
è competenza del produttore di impianti. E' del medico la
responsabilità della progettazione clinica che comprende la scelta
degli impianti e la scelta del tipo di soluzione protesica, è del
tecnico la progettazione tecnica del lavoro. Il tecnico in pratica, dopo
che il professionista ha deciso che tipo di lavoro vuole, (es. ponte in
metallo ceramica su impianti da 13 a 16), progetta come sarà costruito
il dispositivo per scelta di forma, dimensione e tipo di materiale e
metodo di produzione, segnalando al medico eventuali limiti costruttivi.
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22.09.2003 D. Sono xxx un collega della provincia di Lecce
Desidererei sapere che fine ha fatto la proposta di legge che per
esercitare l'odontotecnico occorreva un diploma di laurea.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra risposta
Cordiali saluti xxx
R. La proposta di normare la professione di odontotecnico
attraverso un Regolamento Ministeriale che prevedesse una formazione di
livello universitario si è arenata per motivi
tecnici, in quanto il Consiglio di Stato ha stabilito che il Regolamento
Ministeriale non fosse lo strumento legislativo idoneo a tale azione.
Per questo motivo tutto è stato praticamente azzerato
e il Ministero ora deve provvedere a ripercorrere l'iter utilizzando lo
strumento adatto, ossia una Legge dello Stato, discussa e approvata dai
due rami del Parlamento e ratificata dal Presidente della Repubblica.
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17.09.2003 D. Buongiorno, mi chiamo xxx e scrivo da xxx.
Sono un odontotecnico e lavoro nella clinica odontoiatrica della xxx.
Vorrei sapere se un dipendente odontotecnico che lavora 40 ore
settimanali puo` aprire legalmente e con partita IVA un laboratorio in
proprio per "arrotondare" nelle ore pomeridiane e quale e` la
prassi per poterlo fare.
R. Lei può fare questo tipo di operazione iscrivendosi al
registro imprese della CCIAA come "Piccola Impresa
Commerciale". Sarà tenuto a tutti gli adempimentoi degli artigiani
ma non potrà essere iscritto all'albo delle imprese artigiane in quanto
la sua attività prevalente è di dipendente della clinica
odontoiatrica. Sarà altresì tenuto a tutti gli adempimenti in materia
di USL, Fumi, Scarichi ecc.
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17.09.2003 D. Dopo 15 anni cambio sede del laboratorio
dovrò rifare tutte le domande e autorizzazioni , non ho le idee molto
chiare se potete mandarmi una lista per quel che riguarda USL ,scarichi,fumi,ecc
R. se si rivolge all'ufficio soci della sede mandamentale
Assoartigiani a lei più vicina, l'addetto/a gli fornirà l'elenco
completo delle azioni da fare quando si cambia la sede del laboratorio
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05.03.2003 D. Ciao, sono V.M. e come tanti ,suppongo non
ho ancora capito se questa
"benedetta" progettazione tecnica la dobbiamo fare o meno ;io
fino adesso ho sempre prodotto insieme agli altri doc. anche questa ma
mi è stato detto che da parte nostra è inutile in quanto non ci
compete, ditemi voi,Grazie.
n.b. :complimenti per il sito
13.06.2003 R. La mancanza della progettazione non
dovrebbe essere sanzionabile ai fini della 93/42 anche se l'allegato
VIII della direttiva cita quanto segue:
Il fabbricante s'impegna inoltre a tenere a disposizione delle autorità
nazionali competenti i documenti seguenti:
"Per i dispositivi su misura, la documentazione che consente di
esaminare la progettazione, la fabbricazionee le prestazioni del
prodotto"
da quì la necessità di dover in qualche modo tenere a disposizione una
progettazione scritta. Vi è poi un secondo motivo per cui è
conveniente avere una progettazione tecnica: la nostra progettazione
contiene tra le varie cose i materiali che noi adoperiamo e delle
specifiche sulle nostre scelte progettuali, tale documento avvallato
dalla firma del medico toglierà a quest'ultimo, in caso di contenzioso,
la possibilità di contestare ad esempio la nostra scelta di un
metallo perchè, grazie alla progettazione, noi siamo in grado di
dimostrare che lui era a conoscenza.
Per cui il nostro consiglio è di continuare a fare la progettazione
magari arricchendola di quelle informazioni che in caso di contenzioso
possono essere utili per dimostrare ciò che è a noi più utile.
Cordiali saluti e grazie per i complimenti
15.06.2003 D. Innanzitutto
grazie per l'esaudiente risposta, vorrei inoltre, visto che ci sono,
sapere se mi conviene far indicare al medico il tipo di lega da
utilizzare,dato che quasi sempre sono loro a indicarmelo o devo imporre
il tipo da me ritenuto piu' idoneo e se cio' non fosse possibile come
cautelarmi? Mi scuso per avermene approfittato dell'occasione ma sono
tanti i quesiti con cui ci dibattiamo in questo lavoro a dir poco
particolare.Grazie! 17.06.2003
R. A me personalmente dispiacerebbe se il medico mi indicasse il
tipo e marca di lega, anche perché, mi troverei a utilizzare più leghe
di quelle che adopero oggi. Mi dispiacerebbe anche dover cambiare un
prodotto che so che va bene solo perché il medico ha ricevuto una
particolare offerta commerciale da un rivenditore. Al di la di queste considerazioni
di tipo personale, nel momento in cui devo adoperare un prodotto che non
ritengo idoneo proprio in fase progettuale posso cautelarmi indicando
loro i limiti del materiale e rimandando al medico la valutazione se
tali caratteristiche siano sufficienti a garantire la sicurezza del loro
paziente. Un altro modo è quello, una volta riconosciuti, di dichiarare
i rischi residui della dichiarazione di conformità, questo secondo
sistema, che da un punto di vista normativo sarebbe perfetto, non ci
trova spesso nella possibilità contrattuale di poterlo fare.
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18-04-2003 D. Egr. Sig.sono un collega chiedo se la garanzia
delle protesi è di un anno o di due, come la nuova legge impone.in
attesa porgo distinti saluti
15-05-2003 R. Molti sono i pareri su questo argomento,
le riporto quella che secondo noi è la versione più attendibile:
La legge sulla garanzia a cui lei fa riferimento riguarda i beni di
consumo e quindi non riguarda i nostri dispositivi medici per due
motivi:
- La protesi dentaria per definizione non è un bene di consumo ma
un dispositivo medico su misura,
- tale dispositivo non viene ceduto direttamente al pubblico
acquirente ma bensì ad un professionista e farà parte di una
terapia. Oggetto quindi della vendita al paziente non è più il
dispositivo ma la terapia stessa.
La garanzia dei nostri prodotti è una garanzia di qualità ed è
legata alla direttiva europea 93/42, ha valore per durata di
"vita prevista" per uno specifico dispositivo. Può
quindi essere di un solo mese per un provvisorio oppure anche di 5 anni
per un circolare in ceramica.
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28-01-2003 D. ciao sono L.B. volevo sapere,
dato che fino ad ora ognuno a un'opinione diversa, se le
ribasature e le riparazioni sono soggette a dichiarazioni di
conformita, dato che mi arrivano le prescrizioni , se si continuo
a farle ? se no che cosa ci faccio della prescrizione? la
archivio , o faccio a meno di farmela fare?
sperando che dio c'e la mandi buona!!!!!!!!!
R 13/02/2003 .La risposta alla
domanda da Lei inviataci è che le riparazioni e le ribasature devono
essere trattate come tutti gli altri dispositivi, devono quindi essere
consegnati dalla dichiarazione di conformità. Vi è tuttavia un
problema legato alla responsabilità, in quanto la direttiva parla di
rimessa a nuovo dei dispositivi e per questo si imporrebbe la
responsabilità di chi rimette a nuovo il dispositivo di garantirne la
sicurezza. Per questo molti sono dell'opinione che noi dobbiamo
riparare e ribasare solo dispositivi da noi stessi prodotti. Tuttavia
io come odontotecnico non ho il potere contrattuale di rifiutare un
lavoro fornitomi dal medico per cui un buon accorgimento è quello di
valutare comunque il dispositivo ed eventualmente comunicarne
eventuali pericoli che questo può generare.
Speriamo di esserLe stati utili e, nel frattempo, La salutiamo molto
cordialmente.
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22/01/2003 D. Sussiste realmente il "pericolo"di
un'accertamento automatico da parte dell'intendenza di Finanza, se avvio
la richiesta per recuperare la differenza dal 4% al 20% (16%) dell'
I.V.A.versata? Se si, l'accertamento potrà essere esclusivamente sulla
dichiarazione I.V.A, o anche su altro ?Il gioco vale la
c..........?
Si calcola solamente dell'anno retroattivo, cioè se
io faccio richiesta ora, Gennaio 2003, potrò recuperare l'I.V.A. da
Gennaio 2002, anche se la vertenza è stata deliberata ad Agosto
2002, o retroattiva da Agosto 2001?
Ho notato che nella lista del ministero della sanità,
come laboratori sono iscritti "studi dentistici".
Si iscrivono perchè eseguono provvisori, ribasature
in studio, e di conseguenza seguono tutta la direttiva 93/42 consegnando
la dichiarazione di conformità al paziente, o altro? Allora tutti gli
studi dentistici (dentisti) dovrebbero essere iscritti? Quindi l'abuso
della professione non esiste? Nella speranza di essere stato
chiaro, cordialmente Vi saluto V.G.
R. Egr. sig. V.G.,
- non ci risulta che esista alcun automatismo tra la richiesta di
recupero IVA pagata in eccesso sulle leghe nobili superiori a 375
millesimi eaccertamento da parte dell'Intendenza di Finanza o
dell'Agenzia delle Entrate, per cui riteniamo che, per mutuare i termini
usati da Lei, il gioco vale la c.........
- Per quanto riguarda la retroattività abbiamo attivato il nostro
ufficio tributario e attendiamo una risposta dai nostri tecnici. Non
appena l'avremo ricevuta sarà nostra cura informare anche Lei.
- Per quanto riguarda l'iscrizione di alcuni studi dentistici al
Ministero della Salute (ex Sanità), ci pare di poter affermare che
laddove un dentista , nel proprio studio, produca anche dispositivi
medici (ossia
qualche cosa che abbia le caratteristiche tecniche dl dispositivo medico
quali tecnica di produzione, durata della permanenza nella bocca, ecc.),
in questo caso è tenuto a chiedere l'iscrizione al Ministero dianzi
nominato. Per quanto riguarda i provvisori da Lei menzionati ciò non è
vero, in quanto il dentista li acquista già preparati e non è tenuto
all'osservanza delle prescrizioni della 93/42. Infine ciò non significa
che tutti i dentisti debbano (o possano) richiedere l'iscrizione e fare
concorrenza agli odontotecnici, ma solo quelli che, come detto prima,
realizzano prodotti con le caratteristiche dei -dispositivi medici- .
Speriamo di averLe fornito risposte esaurienti e, in attesa di saperLe
dire in merito alla rertroattività dei recuperi IVA, La salutiamo
cordialmente.
La redazione di odontotecnici.net
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D.
ciao,sono B. .Volevo sapere se è obbligatorio il numero di lotto dei
materiali nella dichiarazione di conformità.Mi hanno detto che bisogna
metterlo solamente nella scheda tecnica.Grazie
R. La direttiva rende obbligatorio il meccanismo di
rintracciabilità delle materie prime (quelle che vanno in bocca) ognuno
di noi può scegliere il metodo che gli sta più comodo per fare questo.
Ad es. una persona può:
-
inserire il numero di
lotto nella dichiarazione di conformità
-
metterlo nella scheda
tecnica o di lavorazione
-
Metterlo nella fattura
come fanno molti laboratori tedeschi
-
o ancora non segnarlo da
nessuna parte ed assicurare la rintracciabilità con una accurata
gestione del magazzino in modo da poter risalire che nel
dispositivo costruito il giorno X è stato adoperato il materiale Y
con il relativo n° di lotto.
Tra questi o altri metodi
devo adoperare quello che più si adatta alla mia organizzazione.
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D. Desidero sapere se a Vicenza esistono come a Padova delle cooperative
che agevolano chi vuole intraprendere l'attività per conto proprio di
odontotecnico.
R. Non mi risulta che in provincia di Vicenza esistano cooperative
che agevolino lo start up di un laboratorio odontotecnico. Per contro
l'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza attraverso il
proprio ufficio soci e la divisione credito è in grado di fornire
assistenza su svariati fronti.
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D. ciao, vorrei sapere se è normale che non sia stato ancora registrato
il mio laboratorio al ministero della sanità (ho mandato tutta la
documentazione richiesta)visto che sono passati due anni. Vi ringrazio
R. No, in linea di principio non è normale. Tuttavia possono esserci
alcune spiegazioni:
a) L'elenco pubblicato nel sito del Ministero è attualmente aggiornato
al mese di giugno 2002, per cui potrebbe darsi che sia solo un problema
di aggiornamento dell'elenco stesso.
b) I dati da voi trasmessi potrebbero essere incompleti o errati. In
casi come questo però di solito il Ministero contatta il laboratorio in
questione e chiede le integrazioni o correzioni. Credo che vi convenga
contattare l'ufficio al quale avete a suo tempo inviato i documenti e
verificare che cosa è successo (tel.: 06 -59942235).
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