Odontotecnici.net il portale dell'odontotecnicoAssociazione Artigiani della Provincia di Vicenza

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DOMANDE

Questo spazio è a disposizione di tutti coloro che vogliono porci delle domande.
Inviateci una mail a info@odontotecnici.net e saremo lieti di pubblicare le risposte nello spazio che segue.
03.06.2004 D. Salve, sono una commercialista, moglie di un odontotecnico che non è mio cliente. Il suo commercialista gli avrebbe consigliato di costituire un presidio medico in sostituzione dell'attuale situazione, ovvero laboratorio odontotecnico e ambulatorio dentistico, in quanto ritiene che l'odontotecnico non possa fatturare direttamente al paziente, pur dietro prescrizione medica, come viene fatto attualmente. Potreste darmi gli eventuali riferimenti giuridici di quanto sopra esposto, perchè a me non risulta. Possono esserci altre motivazioni per cui un ambulatorio e un laboratorio, situati nello stesso locale, ma con ingressi indipendenti (come d'obbligo) non possono mantenere normali rapporti di collaborazione dal punto di vista fiscale e sanitario?
Grazie per la collaborazione

R. Gentile signora, l'attività dell'odontotecnico è paragonabile in linea di massima con una qualsiasi attività artigianale. Il laboratorio riceve una prescrizione in base alla quale realizza un dispositivo medico. Il fatto che tale dispositivo venga fatturato al medico che ha steso la prescrizione o al paziente al quale la stessa prescrizione è riferita è ininfluente: si tratta solo di accordi che il laboratorio è libero di prendere con chi gli richiede il lavoro e, molto spesso, dipende dal rapporto esistente tra odontoiatra e odontotecnico. Per quanto riguarda invece il tipo di collaborazione possibile fra medico e fabbricante di dispositivi medici, provi a vedere se il link sotto riportato può esserle d'aiuto.
Cordiali saluti.
http://www.odontotecnici.net/Documenti/Collaborazione%20con%20medico.pdf
03.06.2004 D.Volevo chiedervi se e' possibile far coesistere  due societa' diverse tra odontotecnici e medici nella stessa struttura  sanitaria  occupando  due stanze diverse pur  avendo in comune tutti i servizi

R .Il D.P.R. 14/01/97 fissa i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, demandando alle regioni ampi settori di intervento. Nel caso della Regione Veneto, per esempio, l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio è affidata all'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per territorio (art. 7, L.R.  16 agosto 2002, n. 22 ). Questo ente, pertanto, risulta la fonte di informazioni più sicura per coloro che intendono aprire una struttura sanitaria come, nel caso specifico, un centro dentale.
Possiamo comunque ritenere che i locali del laboratorio odontotecnico e quelli dello studio medico non possano essere condivisi.
Cordiali saluti.

03.06.2004 D. Siamo un laboratorio odontotecnico sotto forma giuridica di "società in nome collettivo" e vorremmo gentilmente avere il riferimeno della legge che regola i "Termini di fatturazione per i laboratori odontotecnici". C'è chi dice che l'odontotecnico deve fatturare i dispositivi al momento della consegna, chi al momento del pagamento... ecc... Sarremmo grati di ricevere delucidazioni in merito
Saluti D.

R. Se riteniamo che l'opera dell'Odontotecnico sia una prestazione di servizi (perché fatta su richiesta e su misura), questa si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo (DPR 26.10.72 n. 633, art. 6). Il pagamento del corrispettivo, anche parziale, costituisce quindi il limite di tempo non superabile per l'emissione della fattura. L'odontotecnico può dunque emettere i documento fiscale al momento della consegna tanto quanto al momento del pagamento. La scelta di fatturare prima della riscossone del corrispettivo è esclusivamente dettata da una corretta e funzionale gestione amministrativa del singolo laboratorio.
28.04.2004 D. Gradirei sapere se, a livello normativo, l'odontotecnico può emettere fattura direttamente al cliente per la realizzazione di una protesi dentale oppure se l'odontotecnico debba fatturare la propria prestazione al medico che ha prescritto la protesi.
Grazie

R. Non siamo a conoscenza di alcun vincolo normativo che impedisca all'odontotecnico di fatturare al paziente anziché al medico: solitamente la scelta è determinata dal rapporto instaurato tra lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico. Va ricordato comunque che la richiesta di realizzazione di una protesi può essere fatta solo su prescrizione del medico e che al termine del lavoro, assieme al dispositivo, deve essere consegnata anche la dichiarazione di conformità, sia nel caso di fatturazione al medico sia in quello di fatturazione al paziente.

28.04.2004 D. Salve vorrei porvi una domanda in merito alle riparazioni di protesi. E cioè esattamente se sono obbligatorie le prescrizioni del medico per le riparazioni e per quali?
Se sono obbligatorie le prescrizioni anche per le ditte iscritte come imprese e non come artigiani?
Se il paziente può dare la riparazione direttamente al lab. od. o deve per forza passare dal dottore e farsi fare una prescrizione?
Come può essere fatturata da un lab.od. direttamente al paziente e se lo può fare?
Vi pongo queste domande perchè sono stufo di cercare su Internet un discorso che non esiste e interessa tutta la categoria odontotecnici.
Grazie siete il miglior sito che collabora con noi .
A.M.

R. L'odontotecnico può eseguire una riparazione direttamente al paziente.
Per quanto riguarda l'IVA questo tipo di operazione rientra, come la costruzione della protesi, nel meccanismo di esenzione.
Per quanto riguarda la Fattura o la Ricevuta Fiscale dovrà essere indirizzata direttamentre al paziente
Per quanto riguarda la 93/42 è l'odontotecnico stesso l'abilitato a prescrivere la riparazione per la quale dovrà redigere la dichiarazione di conformità.
Sempre per la 93/42 l'odontotecnico dovrà redigere un piccolo fascicolo in cui assicura la metodica di lavoro utilizzata, la rintracciabilità delle materie prime ecc. Così come avrebbe fatto per una riparazione prescritta da un medico.
Per poter far fronte ad un'eventuale necessità di ritiro dal mercato, così come previsto dalla direttiva, l'odontotecnico dovrà archiviare anche i dati necessari per il richiamo del paziente.
Resta però oggetto di discussione se la dichiarazione di conformità, riguardi solo la riparazione o tutto il dispositivo, è nostro parere che la dichiarazione riguardi solo la riparazione ma non si possono escludere altre interpretazioni.

28.04.2004 D. Buongiorno.
Leggendo sul vostro sito  la  risposta alla domanda 23.02.2004, risulta chiaro che  i locali in cui vengono svolte le attività di odontotecnico devono essere separati dai locali in cui lavora l'odontoiatra, anzi specificate addirittura che sono necessari due ingressi distinti.
Potreste per cortesia indicarmi gli estremi della normativa che prevede queste restrizioni?
Non sarebbe possibile utilizzare un locale separato, diviso da due porte dallo studio odontoiatrico?
grazie per la risposta.

R. Le indicazioni fornite nella risposta a cui lei si riferisce sono derivate dalla nostra esperienza. Il controllo degli ambienti in cui viene svolta l'attività è affidato all'ULSS locale che, almeno nel caso della Veneto, è molto attenta nel concedere il suo nulla osta. Gli accertamenti mirano soprattutto ad evitare che il presunto centro dentale possa coprire lo svolgimento di attività non lecite. L'inadeguatezza dei locali potrebbe costituire un serio ostacolo per l'avvio del centro. Ad ogni modo, se ci sono dubbi relativi a questo argomento, le consigliamo di rivolgersi direttamente all'ULSS per chiedere un parere preventivo: le eviterà di incorrere in spese impreviste di adeguamenti o addirittura il diniego di svolgere l'attività

28.04.2004 D. Salve,mi chiamo  Alfredo,complimenti per l'utilissimo sito,sono un collega,ed ho conseguito il diploma di maturita' come odontotecnico nel 1989 presso un'istituto parificato in Sicilia,adesso vivo in Inghilterra da cinque anni dove lavoro presso un laboratorio odontotecnico.Vorrei sapere quali sono i requisiti necessari per aprire un laboratorio in Italia,ho bisogno di fare l'esame di abilitazione per eseguire dei lavori in Italia per un laboratorio inglese?
o basta soltanto avere la partita iva? Potreste per favore darmi delle delucidazioni in merito?
Bisogna avere permessi speciali per collaborare con un laboratorio di un paese della Comunita' Europea? Dal momento che codesto laboratorio mi fornirebbe i materiali e le istruzioni riguardante i lavori ,vi ringrazio sin da adesso cordialmente.
ps: Potreste darmi un idirizzo valido per i programmi di preparazione all'esame di abilitazione in caso avessi bisogno di superare quest'ultimo?grazie

R. Per poter condurre un laboratorio odontotecnico in Italia è necessario aver ottenuto l'abilitazione, nell'89 si otteneva il diploma di qualifica al 4° anno e la maturità al 5°, con il diploma del 4° anno si può aprire un laboratorio. Il fatto che i dispositivi medici prodotti in Italia vengano poi commercializzati in altri Paesi, anche all'interno dell'UE, a rigor di logica non esonera il laboratorio a possedere i requisiti richiesti dalla normativa nazionale. Per altri adempimenti (autorizzazioni ULSS, scarichi, registrazione al Ministero della Salute in qualità di produttore di dispositivi medici su misura, iscrizione alla CCIAA, ecc.), le consigliamo di rivolgersi alla sede della Confartigianato della Provincia in cui desidera avviare il laboratorio. Lì potrà chiedere eventualmente informazioni anche su istituti locali per odontotecnici per poter dare l'esame di abilitazione. Cordiali saluti.

28.04.2004 D. Salve, mi sono diplomato odontotecnico 3 anni fà in germania (vivo in germania), la maturità come forse voi sapete dura 3 anni e mezzo e per aprirsi un laboratorio ci vuole la scuola per il mastro che dura altri 3 anni (a pagamento)...! visto che in italia le cose sono un pò diverse posso eventualmente aprirmi un laboratorio in italia??? mi sareste di grande aiuto se mi date un informazione o un consiglio.
Cordiali saluti, M.P

R. Le normative comunitarie relative al diritto di stabilimento per lavoratori autonomi nell'Unione Europea consentono che un odontotecnico, pur provenendo da un altro Paese dell'UE, possa operare in Italia, ma debba comunque far " riconoscere " i propri attestati di studio dal Ministero della Salute. Il procedimento deve produrre una risposta entro i quattro mesi dalla presentazione della domanda, fornendo indicazioni su eventuali integrazioni per ottenere l'abilitazione.
Per l'Associazione Artigiani di Vicenza, la pratica viene istruita, a pagamento, dal Servizio stranieri  (dott. Alberto Bordignon, tel ++39.0444.392480, fax ++39.0444.392479, e-mail a.bordignon@vi.artigianinet.com). Per altre informazioni, le possiamo consigliare di rivolgersi alla sede di Confartigianato della Provincia in cui intenderebbe avviare il laboratorio o, in alternativa, direttamente al Ministero della Salute italiano (www.sanita.it). Cordiali saluti.

28.04.2004 D. Sono una apprendista odontotecnico avrei piacere di ricevere informazioni relative alla Formazione Continua in Medicina (ECM), vorrei sapere se ci sono dei corsi a Torino e nella sua provincia relativi all' anno 2004 e gli eventuali accreditamenti rilasciati. Nell'attesa di una Vostra risposta Vi saluto cordialmente.

R. Gentile collega, potrai trovare le informazioni di cui hai bisogno sull'E.C.M. utilizzando i link sulla home page del nostro sito. In particolare, ti potranno essere utili gli interventi sulla materia proposti dalle sedi Confartigianato di due Provincie piemontesi, Biella e Cuneo,  accessibili attraverso il link http://www.odontotecnici.net/Regionale/index.htm. Vogliamo comunque ricordare che, secondo l'interpretazione più volte confermata dagli odontotecnici vicentini aderenti a Confartigianato, i corsi ECM allo stato attuale delle cose non sono un obbligo per la nostra categoria. Ciò, ovviamente, non ci esonera dall'obbligo deontologico di una valida formazione; per tale motivo, abbiamo sempre invitato i colleghi, così come ora invitiamo te, a considerare il valore del corso di formazione non in base al "punteggio" (i cosiddetti "crediti formativi") ma unicamente in base ai suoi contenuti. In quest'ottica, ti dovrebbe essere più facile scegliere tra le varie proposte formative che sono presenti sul mercato, senza condizionamenti.
Cordiali saluti.                

28.04.2004 D. Ciao,sono un collega di Ferrara.
Volevo sapere che novità ci sono in merito alla legge sulla privacy che,mi pare è stata modificata o sta per esserlo.
Quali sono quindi le norme in merito alle quali attenerci?
Grazie.

R. Gentile collega,
come hai ben ricordato, la normativa sulla privacy ha subito negli ultimi tempi una serie di modifiche. Dopo la "vecchia" legge n. 675/96 che regolava la materia, è entrato in vigore infatti il nuovo "Codice della Privacy" di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che ha riaperto una nuova fase operativa in ordine alla gestione degli adempimenti. Va segnalato comunque che le nuove norme non sconvolgono profondamente l'assetto preesistente e, in molti casi, introducono semplificazioni considerevoli; solo alcuni elementi costituiscono una vera novità in termini applicativi. L'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza ha predisposto a riguardo un utile vademecum, consultabile sul sito www.artigiani.vi.it alla pagina http://www.artigianinet.com/servizi/informaimpresa/speciali2004.asp.
Cordiali saluti.

04.03.2004 D.   gradirei sapere se come odontotecnico ho diritto a rissarcimento in caso di sfratto per finita locazione.Gradirei, se possibile l'eventuale giurisprudenza in merito.

R.  Gentile collega, il modo migliore per risolvere la questione ci sembra quello di analizzare bene il contratto di locazione che lei ha sottoscritto 20 anni fa con il proprietario dell'immobile. Le consigliamo pertanto di verificare le clausole contrattuali, magari appoggiandosi alla sede di Confartigianato più vicina a lei o consultando un legale esperto in materia, in modo da stabilire le responsabilità di entrambe le parti. Per quanto riguarda la giurisprudenza in merito, potrebbe esserle d'aiuto la cosiddetta "legge sull'equo canone" (L. n. 392 del 27/07/1978), in particolare il Capo II (artt. 27-42) sulla locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Cordiali saluti.

04.03.2004 D.   Salve, sono un collega e avevo da porvi due quesiti:
1) volevo sapere com'è attualmente la disciplina relativa agli acquisti dell'oro per lavorazione e se sono obbligato a presentare la comunicazione annuale iva visto che nel 2003 i fornitori mi addebitano l'imposta in fattura
2) l'anno scorso ho ottenuto un finanziamento dall'artigiancassa come ditta individuale, però nel mese di marzo 2004 dovrò cambiare ragione sociale e trasformare la ditta in sas con relativo conferimento di beni nella società. Volevo sapere se questa procedura mi comporta la perdita del finanziamento ottenuto, e se si come posso ovviare a questa situazione.
Grazie ancora per la disponibilità.

R.  1) A seguito delle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 168 del 2001 e n. 282 del 2002, si può correttamente sostenere l'applicazione generalizzata dell'aliquota ridotta del 4% per tutti gli acquisti di leghe metalliche nobili per odontoiatria a base d'oro, palladio, platino e altri metalli contenenti quantità di oro superiori ai 325 millesimi. Infatti l'Agenzia, in risposta ad un quesito di una ditta esercente il commercio di leghe metalliche nobili per odontoiatria, in data 13 agosto 2002 ha affermato che "...si ritiene che le cessioni di leghe metalliche nobili per odontoiatria, proprio in ragione della loro inequivocabile destinazione sanitaria, sempreché realizzata in concreto, possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4% in quanto rientranti nella previsione del richiamato numero 33) della Tabella A, pare II, allegata al DPR n. 633 del 1972." Questo per quanto riguarda l'acquisto.
Lo stesso DPR n. 633 del 1972, art. 10, stabilisce che sono esenti da imposta "...le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze". Se le fatture emesse, di norma ai medici odontoiatri, sono "esenti IVA" non c'è motivo di presentare la comunicazione annuale.
2) Per quanto riguarda il finanziamento agevolato ai sensi della Legge 949/52 di Artigiancassa, in linea di massima, se la nuova ditta è artigiana e regolarmente iscritta all'Albo e se c'è continuità nell'attività, è necessario che nell'atto notarile di conferimento la SAS dichiari di accollarsi tra i debiti pure il piano di ammortamento del prestito agevolato a suo tempo contratto dalla Ditta Individuale. E' inoltre necessario che il bene oggetto di tale finanziamento agevolato venga acquisito e non distolto dal processo produttivo della nuova Società. Le consigliamo comunque di rivolgersi direttamente alla Cooperativa Artigiana di Garanzia che a suo tempo le ha seguito la pratica di finanziamento o all'istituto di Credito presso il quale lo stesso è appoggiato, al fine di predisporre gli incartamenti da inoltrare ad Artigiancassa, al fine di non correre il rischio di perdere i benefici acquisiti.

04.03.2004 D.   salve sono un odontotecnico in cerca del numero iscrizione ministero
sanità.Ho effettuato in data 17/giugno 1998 l'iscrizione tramite
raccomandata inviata al ministero della  sanità ....sono ancora in attesa di
questo numero come devo fare per averlo?

R.  Gentile collega, sul sito del Ministero della Salute, dove è riportato l'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici e il relativo "numero di iscrizione", l'aggiornamento (almeno per quanto riguarda la Regione Veneto) porta la data del 2 febbraio 2004, quindi è piuttosto recente. Se ha già avuto ultimamente modo di verificare che il suo nominativo non compare tra quelli della sua regione (può utilizzare il link sulla nostra homepage per collegarsi direttamente al sito del Ministero), allora il consiglio che le diamo è lo stesso che è stato più volte dato ad altri colleghi: interpelli direttamente l'ufficio che a Roma si occupa dell'attribuzione del numero. Potrebbe infatti essere accaduto che la richiesta di registrazione fosse risultata incompleta e quindi messa da parte in attesa di richiedere ulteriori informazioni al laboratorio, procedura che potrebbe ancora essere in corso. Una telefonata le permetterebbe di chiarire immediatamente eventuali difficoltà e rimediare con una richiesta di variazione o integrazione, o comunque potrebbe chiarire se la sua domanda è effettivamente stata presa in esame. Il numero da contattare è lo 06-59942235: una volta ottenuta la linea, cosa non facile, chieda di della persona che si occupa dell'attribuzione dei numeri di iscrizione degli odontotecnici

23.02.2004 DSono alla ricerca della normativa della Regione Puglia che regolamenta l'apertura di un "centro dentale" da parte di un odontotecnico, ma messuno riesce a darmi indicazioni esatte.
Sareste gentili ad indicarmi gli estremi della normativa regionale (Puglia) e/o regolamenti regionali che disciplinano la materia, ovvero gli uffici cui devo rivolgermi per avere informazioni attendibili.
Vi ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

Seconda domanda: Sono un odontotecnico ed è mia intenzione aprire un centro dentale (studio medico, con la nomina di un medico in qualità di responsabile + laboratorio).
Vorrei sapere se è possibile che un odontotecnico possa acquistare tutta l'attrezzatura necessaria ed avere nella stessa sede lo studio medico, con la nomina di un medico dentista in qualità di responsabile, ed il laboratorio artigiano curato dal sottoscritto.
Grazie.

R. Nulla vieta che l'odontotecnico acquisti l'attrezzatura necessaria al funzionamento del centro dentale. La legge n.175 del 5/2/1992 (la cosiddetta "legge Volponi/Poggiolini") non consente infatti all'odontotecnico l'uso
delle apparecchiature mediche, non la loro proprietà. In riferimento agli spazi fisici del centro dentale, è necessario che il laboratorio odontotecnico e lo studio dentale siano nettamente separati, con due
ingressi distinti (i controlli sono molto severi su questo punto e mirano a verificare che il presunto centro non sia solo un escamotage per poter operare in condizioni non lecite). 
Ricordiamo comunque che la predisposizione delle regole che normano l'apertura dei centri dentali è stata demandata dallo Stato alle Regioni e che quindi le direttive della Regione Veneto in materia possono essere dissimili a quelle di altre Regioni. Dove queste ultime non siano intervenute, vale comunque la traccia
nazionale.

23.02.2004 D.  E' possibile sapere che tipo di rifiuti producono gli odontotecnici e le relative adempienze?

R.  Nella grande maggioranza dei casi, i rifiuti di un laboratorio odontotecnico si riducono a materiali inerti (p.e. gessi) che, tramite apposita delibera, possono essere considerati dai Comuni come rifiuti assimilabili agli urbani. Occorre comunque prestare attenzione a determinate lavorazioni (galvanica, decapaggio) che richiedono uso di acidi. I rifiuti derivanti da queste lavorazioni non possono sicuramente essere conferiti al Servizio Pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti ma ci si deve rivolgere a ditte autorizzate.
E' chiaro che la posizione dell'azienda in rapporto alla normativa ambientale attualmente in vigore va valutata attentamente per capire in che misura l'azienda stessa possa rientrare nel campo di applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche.

09.01.2004 D. Buongiorno, mi chiamo xxx e mi sono diplomata 3 anni fa in Odontotecnico con la speranza che un giorno avrei proseguito con questa bellissima attivita`,ma purtroppo non e` stato cosi.Pur avendo inviato vari curriculum in tantissimi laboratori,non ho ricevuto nessuna risposta in merito alla mia richiesta,alche`mi son recata personalmente in tre laboratori ma per tutti e tre la risposta e` stata la stessa:"Abbiamo necessita` di acquisire personale gia`con esperienza" "Non cerchiamo nessuno il mercato per il momento e` saturo".
A questo punto mi chiedo; ma per lavorare in un laboratorio,per fare esperienze in modo che un domani possa aprire un laboratorio,cosa devo fare?
In Attesa di una risposta,ringrazio in anticipo

R. Gentile collega, purtroppo la realtà del nostro settore è quella che lei ha ben descritto. Il sensibile calo del numero dei laboratori odontotecnici iscritti alle Camere di Commercio e degli stessi addetti del settore è un chiaro segnale delle difficoltà che il comparto sta attraversando. Per contro, anche il numero di diplomati è in calo, cosa che dovrebbe equilibrare il rapporto tra la domanda e l’offerta. Il suggerimento che possiamo darle è quello di insistere nella ricerca di un posto di lavoro se, come scrive nella sua mail, considera questa professione "bellissima" (e noi non possiamo che essere d’accordo). Ad ogni modo, visto che il numero di addetti in un laboratorio odontotecnico nel nostro Paese è solitamente di due-tre persone, è possibile che curriculum e altre comunicazioni possano non essere considerate con attenzione proprio per pura mancanza di tempo. Punti sul contatto visivo, parli direttamente con i titolari dei laboratori: potrebbe essere più produttivo. Buona fortuna.

09.01.2004 D. Salve vorrei delle informazioni io ho conseguito il diploma di odontotecnico nel 93 con il 4 anno al 5 anno mi sono ritirato per frequentare un corso di laurea devo prendere la maturità o basta il 4?Se si dato che lavoro mi consiglia una scuola pubblica o privata?

R. Gentile collega, sebbene il diploma da lei conseguito e la relativa abilitazione consentano l’accesso alla professione dell’odontotecnico, la normativa in merito prevede che per poter iscriversi ad un corso di laurea il soggetto debba necessariamente essere in possesso di un diploma di maturità conseguito dopo il 5° anno di istruzione secondaria. Per quanto riguarda il tipo di istituto da frequentare per questo anno "integrativo", le consigliamo di rivolgersi direttamente alla scuola per odontotecnici più vicina e chiedere informazioni sulle modalità di iscrizione e frequenza: alcune procedure per l'inserimento potrebbero essere sensibilmente diverse da istituto ad istituto. Cordiali saluti.

09.01.2004 D.Ritagliate da questa mia e-mail solo quanto riterrete necessario alla comprensione della domanda. Sono un paziente, mi è stata consigliata una combinata che prevede i sei denti davanti fissi con un lungo ponte con ganci ed una protesi mobile per tutti gli altri sia a dx che a sx. Una volta eseguite le cure canalari e preparati i monconi sono stato 'messo in mano' all'odontotecnico, che dal quel momento mi ha preso le impronte, mi ha montato i provvisori, e sta cercando di adattare i definitivi., Io non sono soddisfatto del lavoro che sta facendo, e ad ogni mia obiezione mi ricopre di dati tecnici per renderla inefficace, oppure o l'impressione che si adoperi per modificare il 'manufatto' prendendo 'parziali' con la cera, ma alla fine tutto è pressoché come all'inizio.
Mi ha realizzato un primo scheletrato con una giunzione della parte dx con la sx che passava sopra il palato, ma creava con questo uno spazio di 1-2 mm. Ha fatto di tutto per farlmela 'digerire' sostenendo che la protesi non deve andare 'a pressione', 'ma può carezzevolmente aderire' sostenevo io. Alla fine è stato costretto a rifarla a causa della pronuncia della 'ESSE che veniva fuori 'ESCE', gli ho chiesto di mantenere la stessa soluzione, ma quando ho visto il secondo scheletrato questi era con l'elemento di unione passante al di sopra degli incisivi. Quando gli ho chiesto perché non avesse ripetuto lo scheletrato secondo la prima impostazione mi ha risposto perché io non lo sopportavo!
Comunque, per adattare il tutto ci sono da fare dei ritocchi, e lui, piuttosto che limare la protesi ha già iniziato a dare una limatina ai miei denti di sotto naturali. Con il medico lui ha una grande confidenza, e quando questi chiede come va lui gli prospetta un rassicurante 'tutto bene', se io sollevo delle obiezioni lui minimizza e fa vedere che si tratta di dettagli insignificanti e che comunque tutto è sotto controllo, e che ha già pianificato le cose in modo tale che alle sedute successive tutto venga risolto. Così facendo siamo arrivati a fine anno, dove proprio una settimana fa mi ha consegnato formalmente il lavoro invitandomi al saldo, al quale io forse sbagliando ho provveduto. Ora, per i denti sulla sx che non toccano, per un molare sulla dx che non tocca per il fatto che quando mastico sulla sx sento il ponte 'tirare' sulla dx come se volesse sfilarsi, in pratica è basculante, e per un moncone di canino che si è spezzato, è stato rimandato tutto a gennaio. Ho il terrore di chiudere la vicenda con questo tecnico, che è riuscito a mettermi in bocca quello che bene o male è riuscito a realizzare. Tanto per la cronaca, e dichiarando io stesso che in questi casi andrebbero ascoltate tutt'e due le campane, i lavori sono constiti in due cure canalari, due estrazioni, uno smontaggio di corona, una apicectomia a causa di materiale fuoriuscito dall'apice in una delle cure canalari, un lungo ponte di sei elementi in ceramica con ganci (i sei denti davanti), uno scheletrato (rifatto una volta) per praticamente 4 denti a sx e 5 a dx. spesa totale 5.250€.
Posso pretendere, per legge, che dalla prossima seduta in poi sia solo uno dei due medici che gestiscono il laboratorio ad aver un contatto diretto con me? Posso pretendere, per legge e non per cortesia, che mai e poi mai l'odontotecnico operi per qualsiasi motivo nella mia bocca?

R. Gentile signore, in merito alla sua domanda su chi può operare a contatto con il paziente, possiamo confermarle che è suo diritto pretendere che tale persona sia il esclusivamente il medico. E’ tuttavia consentito, in alcuni limitati casi, un interessamento da parte dell’odontotecnico che deve predisporre il dispositivo. Cordiali saluti.

09.01.2004 D.  Salve vorrei sapere per fare una protesi fissa sia superiore che inferiore , basandosi su del materiale accettabile cosa mi possono chiedere di preventivo.Lo so i materiali fanno la diffrenza , ma giusto per avere un'idea.Oppure se potete darmi un'indirizzo di un odontotecnico della zona di Savona oppure di Caserta .Grazie a presto.Rispondere a xxx

R. Gentile sig. De Michele, nella sua mail non specifica se lei è un paziente o un odontoiatra. Nel primo caso, presumiamo che la sua richiesta di informazioni su un preventivo consideri il lavoro finito, quindi comprensivo dell'opera sia dell'odontotecnico che dell'odontoiatra. Come certo capirà, non siamo in grado di quantificare il lavoro nella sua totalità poiché la variabile relativa al medico, che è determinante, non è di nostra competenza. La parte di nostra competenza è invece quella relativa alla fabbricazione del dispositivo. Nel sito www.odontotecnici.net è stato recentemente pubblicato un manuale dei prezzi informativi per dispositivi odontotecnici, aggiornato al 2004 e relativo alla Regione Veneto. Le facciamo notare comunque che la rilevazione dei prezzi può subire in alcuni casi sensibili variazioni dovute alle diverse aree geografiche in cui opera il laboratorio. Per informazioni più precise sulle zone da lei richieste, potrebbe provare a rivolgersi direttamente alle sedi della Confartigianato locale.
Confartigianato Savona - Sede Provinciale, Piazza Mameli, 4/2, Telefono 019-838.551
Confartigianato Caserta - Corso Trieste, Telefono 0823-443990

22.12.2003 D. Salve sono xxx  di Roma. Innanzitutto complimenti per il sito e per le info che date. Volevo chiedere una cosa per quanto riguarda le riparazioni. E' legale effetuarle direttamente a pazienti che si presentano al laboratorio? E se nel caso lo fosse come ci si mette con la dichiarazione di conformità? Conosco alcuni odontotecnici che mi hanno detto che basta solo emettere la fattura ma sono un po' perplesso e gradirei avere delucidazioni. Grazie ancora e un saluto a tutti!

R. L'odontotecnico può fare direttamente le riparazioni al paziente deve però emettere la Dichiarazione di Conformità, mantenere la rintracciabilità dei processi e delle materie prime come per gli altri dispositivi.
E' oggetto di discussione se la dichiarazione in oggetto riguardi solo la riparazione o tutto il dispositivo, è nostro parere che la dichiarazione riguardi solo la riparazione ma non si possono escludere altre interpretazioni

22.12.2003 D. Devo consegnare una fattura per prestazioni tecniche eseguite nel corso dell'anno 2003 ad un laboratorio odontotecnico; i lavori da me eseguiti sono modellazioni in cera e quindi non possono essere definiti semilavorati, vorrei sapere se posso evitare di produrre la documentazione per la lagge 93/42, e se sulla
descrizione della fattura posso rimanere con una descrizione generica del tipo "prestazioni tecniche eseguite nel corso dell'annno", senza dover indicare nello specifico i lavori eseguiti.

R. In questo quesito in realtà bisogna dare due risposte:
1° per quanto riguarda la 93/42 per la tipologia di lavorazioni da lei descritte non è previsto rilascio di documentazione se non su specifica richiesta contrattuale del laboratorio che commissiona la lavorazione (che è il detentore della prescrizione medica)
2° per quanto riguarda invece la fatturazione bisogna fare attenzione alla dicitura in quanto questa deve avere specifico riferimento alla protesi, è la protesi infatti a beneficiare dell'esenzione I.V.A.. Consigliamo quindi
una descrizione più attinente alle nostre lavorazioni magari come da lei proposto: "modellazioni" o altre comunque attinenti la protesi.

22.12.2003 D. Gentile odontotecnici.net, un mio amico è in possesso del diploma quinquennale conseguito presso un istituto industriale.
E' sua intenzione diventare odontotecnico, ma le informazioni sino ad ora trovate sono contrastanti: qualcuno ha detto che deve andare all'università, altri che è necessario fare un corso di 2 anni.
Le sarei pertanto grato se volesse darmi le indicazioni esatte.

R. Per poter essere titolare di un laboratorio odontotecnico, allo stato attuale, è necessario aver conseguito la maturità presso un istituto per la formazione di odontotecnici e aver sostenuto successivamente l'esame di abilitazione alla professione (solo in questo caso gli sarà consentito di iscriversi alla CCIAA).

 Per quanto riguarda la posizione di dipendente di un laboratorio odontotecnico, le cose non sono chiare. Secondo alcune
interpretazioni occorrerebbe avere comunque il diploma (anche se non l'abilitazione) o almeno l'abilitazione a meccanico conseguita al termine del terzo anno di odontotecnica. In questo caso però verrebbero automaticamente esclusi stagisti ed altre figure. La questione è tutt'altro che vicina ad un chiarimento. L'ipotesi di una formazione universitaria successiva alla maturità per poter diventare odontotecnico è stata bloccata e una sua riproposta come legge dello Stato pare comunque molto lontana. Le novità potrebbero non essere finite: pare che con la nuova riforma l'esame di abilitazione potrebbe essere già fatto al 4° anno e la frequenza del 5° servirebbe solo per accedere poi alla formazione universitaria. Occorre vedere i regolamenti attuativi. 

Nel caso sottoposto si parla inoltre di un "percorso abbreviato" per coloro che hanno già ottenuto il diploma di maturità, anche se in altri settori. Effettivamente potrebbero essere stati maturati crediti formativi tali da permettere un passaggio diverso per ottenere l'abilitazione. Potrebbe essere una buona cosa interessarsi direttamente presso gli istituti per cercare di chiarire i termini esatti per questo caso specifico (n. anni, materie, possibilità di un percorso come "privatista", ecc.).

10.10.2003 D. Sono un collega che da 20 anni lavora nella Regione Marche.A tutto ' oggi non avendo ricevuto,e tantomeno mi sono mai interessato del n° di iscrizione al ministero della salute,ho dato uno sguardo alla lista da voi pubblicata e ahimè non mi sono trovato.Che cosa può essere successo ? Ora, dopo tanto tempo, ricordo che la mia domanda la inoltrai un mesetto in ritardo,ma la inoltrai.Che cosa mi consigliate di fare?

R. Caro collega, il fatto che il tuo nominativo non compaia nella lista da noi pubblicata non significa che non ti sia stato assegnato il famigerato "numero di iscrizione" o che la tua pratica sia stata persa. Infatti gli elenchi, come avrai avuto modo di notare, sono datati marzo 2003, e quindi non ancora completi. Inoltre può essere accaduto che i documenti a suo tempo da te inviati fossero incompleti e necessiti un'integrazione. Infine può anche essere accaduto che a suo tempo tu abbia fatto la domanda "provvisoria", senza aver poi proceduto a inviare quella definitiva. Per tutti questi motivi sarà meglio che tu contatti direttamente il Ministero (tel.: 06-59942235) chiedendo di poter parlare con l'ufficio che si occupa dell'attribuzione dei numeri di iscrizione degli odontotecnici per verificare come stanno le cose.

10.10.2003 D. Salve mi chiamo XXX e lavoro come dipendente (unico) in un piccolo laboratorio della provincia ferrarese, sento parlare sempre più spesso di "ecm" ma ancora non mi è chiara una cosa;
Il mio titolare mi dice che l'ecm non è obbligatorio per il dipendente, solo quando io dovessi decidere di aprire un mio laboratorio dovrei cominciare a frequentare corsi con lo scopo di accumulare punti!
Invece, da quanto mi sembra di aver capito, non è affatto così; io dovrei frequentare già i corsi, ed aver "già raggiunto la mia quota annuale" di punti.
Se fosse così (non ho mai accumulato punti, pur frequentando alcuni buoni corsi ) non potrei mai aprire un mio laboratorio e sarei costretto a collaborare (in caso di società) con chi ha fatto tutto l'ecm come si deve, rimanendo io relegato in una posizione subalterna?
(o devo aspettare un condono del governo tra qualche anno?).

Spero sappiate darmi voi una risposta.
Grazie
XXX

R. Egregio Signor XXX,
le considerazioni dalle quali si deve muovere per comprendere se i corsi ECM sono obbligatori a nostro avviso sono le seguenti:
1) l'obbligo di aggiornamento professionale per gli operatori della sanità è previsto nella Legge di riordino della Sanità pubblica. Da ciò si rileva un chiaro riferimento a chi opera con la Sanità pubblica, mentre notevoli
preplessità rimangono con riferimento al settore privato;
2) in particolare comunque si parla di "operatori della sanità", mentre la professione dell'odontotecnico è definita, per legge, "arte ausiliaria delle professioni sanitarie", e quindi fino a prova contraria non ci si riferisce anche agli odontotecnici.

Sembra pertanto che non sussista il reale rischio che lei, non avendo accumulato punteggi, non possa aprire un suo laboratorio. Infine ci permetta di esprimere il nostro apprezzamento per la sua scelta di aggiornarsi
professionalmente anche senza accumulare punteggio. E' questa la giusta prospettiva in cui bisogna porsi, a nostro avviso, in un libero mercato: aggiornarsi perchè lo si ritiene utile per la propria professionalità, non
per accumulare punteggi che spesso poco hanno a che vedere con la reale crescita professionale.

22.09.2003 D. Egr. Sig.
in rifermento alla sentenza del TAR ultimo scorso, sulla pregettazione, chiedo, l,impianto ed i lavori su impianti è parte tecnica o medica, in pratica chi è responsabile della progetazione di questi lavoro?
porgo distinti saluti

R. Possiamo dire che non è cambiato assolutamente niente in quanto la progettazione e la costruzione dell'impianto come si sa  è competenza del produttore di impianti. E' del medico la responsabilità della progettazione clinica che comprende la scelta degli impianti e la scelta del tipo di soluzione protesica, è del tecnico la progettazione tecnica del lavoro. Il tecnico in pratica, dopo che il professionista ha deciso che tipo di lavoro vuole, (es. ponte in metallo ceramica su impianti da 13 a 16), progetta come sarà costruito il dispositivo per scelta di forma, dimensione e tipo di materiale e metodo di produzione, segnalando al medico eventuali limiti costruttivi.

22.09.2003 D. Sono xxx un collega della provincia di Lecce
Desidererei sapere che fine ha fatto la proposta di legge che per esercitare l'odontotecnico occorreva un diploma di laurea.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra risposta
Cordiali saluti xxx

R. La proposta di normare la professione di odontotecnico attraverso un Regolamento Ministeriale che prevedesse una formazione di livello universitario si è arenata per motivi tecnici, in quanto il Consiglio di Stato ha stabilito che il Regolamento Ministeriale non fosse lo strumento legislativo idoneo a tale azione. Per questo motivo tutto è stato praticamente azzerato e il Ministero ora deve provvedere a ripercorrere l'iter utilizzando lo strumento adatto, ossia una Legge dello Stato, discussa e approvata dai due rami del Parlamento e ratificata dal Presidente della Repubblica.

17.09.2003 D. Buongiorno, mi chiamo xxx e scrivo da xxx.   Sono un odontotecnico e lavoro nella clinica odontoiatrica della xxx.
Vorrei sapere se un dipendente odontotecnico che lavora 40 ore settimanali puo` aprire legalmente e con partita IVA un laboratorio in proprio per "arrotondare" nelle ore pomeridiane e quale e` la prassi per poterlo fare.
R. Lei può fare questo tipo di operazione iscrivendosi al registro imprese della CCIAA come "Piccola Impresa Commerciale". Sarà tenuto a tutti gli adempimentoi degli artigiani ma non potrà essere iscritto all'albo delle imprese artigiane in quanto la sua attività prevalente è di dipendente della clinica odontoiatrica. Sarà altresì tenuto a tutti gli adempimenti in materia di USL, Fumi, Scarichi ecc.
17.09.2003 D.  Dopo 15 anni cambio sede del laboratorio dovrò rifare tutte le domande e autorizzazioni , non ho le idee molto chiare se potete mandarmi una lista per quel che riguarda  USL ,scarichi,fumi,ecc
R. se si rivolge all'ufficio soci della sede mandamentale Assoartigiani a lei più vicina, l'addetto/a gli fornirà l'elenco completo delle azioni da fare quando si cambia la sede del laboratorio

05.03.2003 D. Ciao, sono V.M. e come tanti ,suppongo non ho ancora capito se questa
"benedetta" progettazione tecnica la dobbiamo fare o meno ;io fino adesso ho sempre prodotto insieme agli altri doc. anche questa ma mi è stato detto che  da parte nostra è inutile in quanto non ci compete, ditemi voi,Grazie.
 n.b. :complimenti per il sito

13.06.2003 R. La mancanza della progettazione non dovrebbe essere sanzionabile ai fini della 93/42 anche se l'allegato VIII della direttiva cita quanto segue:

Il fabbricante s'impegna inoltre a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti i documenti seguenti:

"Per i dispositivi su misura, la documentazione che consente di esaminare la progettazione, la fabbricazionee le prestazioni del prodotto"
da quì la necessità di dover in qualche modo tenere a disposizione una progettazione scritta. Vi è poi un secondo motivo per cui è conveniente avere una progettazione tecnica: la nostra progettazione contiene tra le varie cose i materiali che noi adoperiamo e delle specifiche sulle nostre scelte progettuali, tale documento avvallato dalla firma del medico toglierà a quest'ultimo, in caso di contenzioso, la possibilità di contestare  ad esempio la nostra scelta di un metallo perchè, grazie alla progettazione, noi siamo in grado di dimostrare che lui era a conoscenza. 

Per cui il nostro consiglio è di continuare a fare la progettazione magari arricchendola di quelle informazioni che in caso di contenzioso possono essere utili per dimostrare ciò che è a noi più utile.

Cordiali saluti e grazie per i complimenti

   

15.06.2003 D. Innanzitutto grazie per l'esaudiente risposta, vorrei inoltre, visto che ci sono, sapere se mi conviene far indicare al medico il tipo di lega  da utilizzare,dato che quasi sempre sono loro a indicarmelo o devo imporre il tipo da me ritenuto piu' idoneo e se cio' non fosse possibile come cautelarmi? Mi scuso per avermene approfittato dell'occasione ma sono tanti i quesiti con cui ci dibattiamo in questo lavoro a dir poco
particolare.Grazie!

   

17.06.2003 R. A me personalmente dispiacerebbe se il medico mi indicasse il tipo e marca di lega, anche perché, mi troverei a utilizzare più leghe di quelle che adopero oggi. Mi dispiacerebbe anche dover cambiare un prodotto che so che va bene solo perché il medico ha ricevuto una particolare offerta commerciale da un rivenditore. Al di la di queste considerazioni di tipo personale, nel momento in cui devo adoperare un prodotto che non ritengo idoneo proprio in fase progettuale posso cautelarmi indicando loro i limiti del materiale e rimandando al medico la valutazione se tali caratteristiche siano sufficienti a garantire la sicurezza del loro paziente. Un altro modo è quello, una volta riconosciuti, di dichiarare i rischi residui della dichiarazione di conformità, questo secondo sistema, che da un punto di vista normativo sarebbe perfetto, non ci trova spesso nella possibilità contrattuale di poterlo fare.

18-04-2003 D. Egr. Sig.sono un collega chiedo se la garanzia delle protesi è di un anno o di due, come la nuova legge impone.in attesa porgo distinti saluti

15-05-2003 R.  Molti sono i pareri su questo argomento, le riporto quella che secondo noi è la versione più attendibile:
La legge sulla garanzia a cui lei fa riferimento riguarda i beni di consumo e quindi non riguarda i nostri dispositivi medici per due motivi: 

  • La protesi dentaria per definizione non è un bene di consumo ma un dispositivo medico su misura,
  • tale dispositivo non viene ceduto direttamente al pubblico acquirente ma bensì ad un professionista e farà parte di una terapia. Oggetto quindi della vendita al paziente non è più il dispositivo ma la terapia stessa. 

La garanzia dei nostri prodotti è una garanzia di qualità ed è legata alla direttiva europea 93/42, ha valore per durata di "vita prevista" per uno specifico dispositivo. Può quindi essere di un solo mese per un provvisorio oppure anche di 5 anni per un circolare in ceramica.
  

28-01-2003 D. ciao sono L.B. volevo sapere, dato che fino ad ora ognuno a un'opinione diversa,  se le ribasature e le riparazioni sono soggette a dichiarazioni di conformita, dato che mi arrivano le prescrizioni , se si continuo a farle ? se no che cosa ci faccio della prescrizione? la archivio , o faccio a meno di farmela fare?

sperando che dio c'e la mandi buona!!!!!!!!!

 

R  13/02/2003  .La risposta alla domanda da Lei inviataci è che le riparazioni e le ribasature devono essere trattate come tutti gli altri dispositivi, devono quindi essere consegnati dalla dichiarazione di conformità. Vi è tuttavia un problema legato alla responsabilità, in quanto la direttiva parla di rimessa a nuovo dei dispositivi e per questo si imporrebbe la responsabilità di chi rimette a nuovo il dispositivo di garantirne la sicurezza. Per questo molti sono dell'opinione che noi dobbiamo riparare e ribasare solo dispositivi da noi stessi prodotti. Tuttavia io come odontotecnico non ho il potere contrattuale di rifiutare un lavoro fornitomi dal medico per cui un buon accorgimento è quello di valutare comunque il dispositivo ed eventualmente comunicarne eventuali pericoli che questo può generare.
Speriamo di esserLe stati utili e, nel frattempo, La salutiamo molto cordialmente.

 

22/01/2003 D. Sussiste realmente il "pericolo"di un'accertamento automatico da parte dell'intendenza di Finanza, se avvio la richiesta per recuperare la differenza dal 4% al 20% (16%) dell' I.V.A.versata? Se si, l'accertamento potrà essere esclusivamente sulla dichiarazione I.V.A, o anche su altro ?Il gioco vale la c..........? 

Si calcola solamente dell'anno retroattivo, cioè se io faccio richiesta ora, Gennaio 2003, potrò recuperare l'I.V.A. da Gennaio 2002, anche se la vertenza è stata deliberata ad Agosto 2002, o retroattiva da Agosto 2001?

Ho notato che nella lista del ministero della sanità, come laboratori sono iscritti "studi dentistici".

Si iscrivono perchè eseguono provvisori, ribasature in studio, e di conseguenza seguono tutta la direttiva 93/42 consegnando la dichiarazione di conformità al paziente, o altro? Allora tutti gli studi dentistici (dentisti) dovrebbero essere iscritti? Quindi l'abuso della professione non esiste?  Nella speranza di essere stato chiaro, cordialmente Vi saluto V.G.

 

 

R. Egr. sig. V.G.,
- non ci risulta che esista alcun automatismo tra la richiesta di recupero IVA pagata in eccesso sulle leghe nobili superiori a 375 millesimi eaccertamento da parte dell'Intendenza di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, per cui riteniamo che, per mutuare i termini usati da Lei, il gioco vale la c.........
- Per quanto riguarda la retroattività abbiamo attivato il nostro ufficio tributario e attendiamo una risposta dai nostri tecnici. Non appena l'avremo ricevuta sarà nostra cura informare anche Lei.
- Per quanto riguarda l'iscrizione di alcuni studi dentistici al Ministero della Salute (ex Sanità), ci pare di poter affermare che laddove un dentista , nel proprio studio, produca anche dispositivi medici (ossia
qualche cosa che abbia le caratteristiche tecniche dl dispositivo medico quali tecnica di produzione, durata della permanenza nella bocca, ecc.), in questo caso è tenuto a chiedere l'iscrizione al Ministero dianzi
nominato. Per quanto riguarda i provvisori da Lei menzionati ciò non è vero, in quanto il dentista li acquista già preparati e non è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della 93/42. Infine ciò non significa che tutti i dentisti debbano (o possano) richiedere l'iscrizione e fare concorrenza agli odontotecnici, ma solo quelli che, come detto prima, realizzano prodotti con le caratteristiche dei -dispositivi medici- .
Speriamo di averLe fornito risposte esaurienti e, in attesa di saperLe dire in merito alla rertroattività dei recuperi IVA, La salutiamo cordialmente.
La redazione di odontotecnici.net

D.   ciao,sono B. .Volevo sapere se è obbligatorio il numero di lotto dei materiali nella dichiarazione di conformità.Mi hanno detto che bisogna metterlo solamente nella scheda tecnica.Grazie


R.   La  direttiva rende obbligatorio il meccanismo di rintracciabilità delle materie prime (quelle che vanno in bocca) ognuno di noi può scegliere il metodo che gli sta più comodo per fare questo. Ad es. una persona può:

  • inserire il numero di lotto nella dichiarazione di conformità

  • metterlo nella scheda tecnica o di lavorazione

  • Metterlo nella fattura come fanno molti laboratori tedeschi

  • o ancora non segnarlo da nessuna parte ed assicurare la rintracciabilità con una accurata gestione del magazzino in modo da poter risalire che nel dispositivo costruito il giorno X è stato adoperato il materiale Y con il relativo n° di lotto.

Tra questi o altri metodi devo adoperare quello che più si adatta alla mia organizzazione.

D. Desidero sapere se a Vicenza esistono come a Padova delle cooperative che agevolano chi vuole intraprendere l'attività per conto proprio di odontotecnico.

R. Non mi risulta che in provincia di Vicenza esistano cooperative che agevolino lo start up di un laboratorio odontotecnico. Per contro l'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza attraverso il proprio ufficio soci e la divisione credito è in grado di fornire assistenza su svariati fronti.

D. ciao, vorrei sapere se è normale che non sia stato ancora registrato il mio laboratorio al ministero della sanità (ho mandato tutta la documentazione richiesta)visto che sono passati due anni. Vi ringrazio

R. No, in linea di principio non è normale. Tuttavia possono esserci alcune spiegazioni:
a) L'elenco pubblicato nel sito del Ministero è attualmente aggiornato al mese di giugno 2002, per cui potrebbe darsi che sia solo un problema di aggiornamento dell'elenco stesso.
b) I dati da voi trasmessi potrebbero essere incompleti o errati. In casi come questo però di solito il Ministero contatta il laboratorio in questione e chiede le integrazioni o correzioni. Credo che vi convenga contattare l'ufficio al quale avete a suo tempo inviato i documenti e verificare che cosa è successo (tel.: 06 -59942235).