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Essere
imprenditori significa possedere quelle abilità per trovare e valutare
le opportunità, raccogliere le risorse necessarie ed agire per trarne
un vantaggio. Per agire è però necessario possedere quelle capacità
necessarie per combinare le caratteristiche personali con i mezzi
finanziari, risorse umane e tecniche per ottenere un valore aggiunto.
Le
capacità si acquisiscono e si affinano con l’esperienza ma anche in
gran parte con l’aggiornamento frequentando opportuni corsi di
formazione. Ed è in questo contesto che si inserisce la formazione
imprenditoriale che fino ad oggi ogni imprenditore è stato libero di
scegliere ed organizzarsi e che ora, invece, sembra essere divenuta
obbligatoria con il programma di E.C.M. del Ministero della Salute.
Per
noi il condizionale è d’obbligo per due ragioni:
-
il
programma di ECM tra origine dal D.L.vo 502/92 recante il
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e gli imprenditori odontotecnici
non fanno parte del servizio sanitario nazionale
-
l’attività
odontotecnica non é professione sanitaria.
Per
quanto riguarda il primo punto si evidenzia che il Decreto Legislativo
n. 502, all'articolo 6, comma 2, prevede un obbligo formativo per il
personale sanitario, ed al successivo articolo 16, definisce che la
formazione medica implica la partecipazione guidata o diretta alla
totalità delle attività mediche, ivi comprese la medicina preventiva,
le guardie, l'attività di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e
l'attività operatoria per le discipline chirurgiche nonché la graduale
assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile
della formazione.
Lo
stesso decreto definisce anche le sanzioni per gli inadempienti che ad
oggi, sono quelle previste dall’articolo 16/quater, ovvero che
"La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce
requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in
qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende
ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle
strutture sanitarie private. I contratti collettivi
nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano
specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il
personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di
crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. Per le
strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale
sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo
di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei
crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale
per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio
sanitario nazionale."
Da
tutto ciò lo scenario che emerge è che il programma ECM interessa
quindi solo le strutture del SSN e con il termine
"odontotecnico" si deve intendere il personale dipendente
delle sole strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di questa
qualifica, non quindi anche il titolare di impresa artigiana che opera
in quel settore.
Per
quanto riguarda invece il secondo aspetto, si ricorda che l’attività
odontotecnica, non deve essere confusa con le PROFESSIONI
sanitarie ausiliarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) il
cui status è stato modificato dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42
recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".
Con questa legge, infatti, le sole "professioni sanitarie
ausiliarie" sono soppresse, e quelle attività ad esse
riconducibili sono disciplinate come professioni sanitarie vere e
proprie.
Ciò
significa che il Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 è rimasto quindi
invariato cosi come di conseguenza l’odontotecnica rimane ARTE di
ausilio, ovvero sussidiaria, di sostegno, a chi esercita una
professione sanitaria nel campo odontoiatrico e chi la esercita è
autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su
modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli
abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi
dentaria.
A
supporto di questa impostazione è intervenuto il decreto n. 46/97, che
ha introdotto per tutti gli imprenditori odontotecnici ad iscriversi e
registrarsi al Ministero della Salute con la qualifica di fabbricanti
di dispositivi medici su misura.
Tutto
ciò è stato sottolineato anche dal dottor Mastrocola del Dipartimento
per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del
Ministero, Direzione generale delle risorse umane e delle professioni
sanitarie, nella sua relazione alla bozza di profilo professionale
sospeso dal Consiglio di Stato, ovvero:
"Lo
schema di provvedimento che si propone, concernente l'individuazione
del nuovo profilo professionale è stata predisposta ai sensi del
comma 3, dell'art.6 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni,
prevedendo una formazione universitaria per ì nuovi operatori
sanitari, al termine della quale si consegue il titolo abilitante alla
professione sanitaria di odontotecnico.
Il
nuovo profilo, eleva la figura sanitaria dell'odontotecnico da arte
ausiliaria delle professioni sanitarie a professione sanitaria,
come le altre figure precedentemente individuate ex comma 3, deIl'art.
6 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni."
Tutto
ciò premesso, ad oggi, alla categoria odontotecnici viene chiesto di
adempiere agli obblighi delle professioni sanitarie senza averne titolo
e riconoscimento.
Con
queste motivazioni i direttivi provinciali della categoria odontotecnici
delle singole province Venete e quello Regionale Veneto, hanno assunto
una posizione critica che si riassume in:
-
non
spingere le imprese associate a frequentare corsi di formazione al
solo fine di acquisire i crediti ECM, perché si ritiene non vi sia
un effettivo obbligo;
-
le imprese
partecipino a quei corsi di cui nutrono un effettivo interesse per
la loro attività a prescindere dal loro eventuale accreditamento
ECM.
CONFARTIGIANATO
VENETO - ODONTOTECNICI
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