Corsi ECM

 

   

 

 

 

Veneto:  la posizione ECM

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Corsi ECM

 

Essere imprenditori significa possedere quelle abilità per trovare e valutare le opportunità, raccogliere le risorse necessarie ed agire per trarne un vantaggio. Per agire è però necessario possedere quelle capacità necessarie per combinare le caratteristiche personali con i mezzi finanziari, risorse umane e tecniche per ottenere un valore aggiunto.

 

Le capacità si acquisiscono e si affinano con l’esperienza ma anche in gran parte con l’aggiornamento frequentando opportuni corsi di formazione. Ed è in questo contesto che si inserisce la formazione imprenditoriale che fino ad oggi ogni imprenditore è stato libero di scegliere ed organizzarsi e che ora, invece, sembra essere divenuta obbligatoria con il programma di E.C.M. del Ministero della Salute.

 

Per noi il condizionale è d’obbligo per due ragioni:

 

  1. il programma di ECM tra origine dal D.L.vo 502/92 recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e gli imprenditori odontotecnici non fanno parte del servizio sanitario nazionale

  2. l’attività odontotecnica non é professione sanitaria.

 

Per quanto riguarda il primo punto si evidenzia che il Decreto Legislativo n. 502, all'articolo 6, comma 2, prevede un obbligo formativo per il personale sanitario, ed al successivo articolo 16, definisce che la formazione medica implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attività di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

 

Lo stesso decreto definisce anche le sanzioni per gli inadempienti che ad oggi, sono quelle previste dall’articolo 16/quater, ovvero che "La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale."

 

Da tutto ciò lo scenario che emerge è che il programma ECM interessa quindi solo le strutture del SSN e con il termine "odontotecnico" si deve intendere il personale dipendente delle sole strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di questa qualifica, non quindi anche il titolare di impresa artigiana che opera in quel settore.

 

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, si ricorda che l’attività odontotecnica, non deve essere confusa con le PROFESSIONI sanitarie ausiliarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) il cui status è stato modificato dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie". Con questa legge, infatti, le sole "professioni sanitarie ausiliarie" sono soppresse, e quelle attività ad esse riconducibili sono disciplinate come professioni sanitarie vere e proprie.

 

Ciò significa che il Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 è rimasto quindi invariato cosi come di conseguenza l’odontotecnica rimane ARTE di ausilio, ovvero sussidiaria, di sostegno, a chi esercita una professione sanitaria nel campo odontoiatrico e chi la esercita è autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.

 

A supporto di questa impostazione è intervenuto il decreto n. 46/97, che ha introdotto per tutti gli imprenditori odontotecnici ad iscriversi e registrarsi al Ministero della Salute con la qualifica di fabbricanti di dispositivi medici su misura.

 

Tutto ciò è stato sottolineato anche dal dottor Mastrocola del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero, Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, nella sua relazione alla bozza di profilo professionale sospeso dal Consiglio di Stato, ovvero:

 

"Lo schema di provvedimento che si propone, concernente l'individuazione del nuovo profilo professionale è stata predisposta ai sensi del comma 3, dell'art.6 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, prevedendo una formazione universitaria per ì nuovi operatori sanitari, al termine della quale si consegue il titolo abilitante alla professione sanitaria di odontotecnico.

Il nuovo profilo, eleva la figura sanitaria dell'odontotecnico da arte ausiliaria delle professioni sanitarie a professione sanitaria, come le altre figure precedentemente individuate ex comma 3, deIl'art. 6 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni."

 

Tutto ciò premesso, ad oggi, alla categoria odontotecnici viene chiesto di adempiere agli obblighi delle professioni sanitarie senza averne titolo e riconoscimento.

 

Con queste motivazioni i direttivi provinciali della categoria odontotecnici delle singole province Venete e quello Regionale Veneto, hanno assunto una posizione critica che si riassume in:

 

  • non spingere le imprese associate a frequentare corsi di formazione al solo fine di acquisire i crediti ECM, perché si ritiene non vi sia un effettivo obbligo;

  • le imprese partecipino a quei corsi di cui nutrono un effettivo interesse per la loro attività a prescindere dal loro eventuale accreditamento ECM.

 

CONFARTIGIANATO VENETO - ODONTOTECNICI