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Il mercato in rapida evoluzione mette sempre più alle corde
la piccola impresa artigiana che mostra evidenti segnali della sua difficile
sopravvivenza.
Una delle difficoltà riscontrabili è quella di acquisire
la formazione e l'aggiornamento necessari per rimanere al passo con i tempi ed
il potenziamento e mantenimento di quelle competenze professionali che più di
altre rischiano di andare perdute.
Per gli odontotecnici la sopravvivenza del laboratorio e
dell'impresa è legata in prevalenza alla capacità dell'imprenditore di
sviluppare abilità tecniche e di lavoro, di mantenersi aggiornato in campo
tecnico normativo, e di acquisire le conoscenze gestionali necessarie allo
sviluppo della propria attività.
La formazione è certamente uno strumento strategico per la
sopravvivenza ed il successo della piccola impresa. Di questo ne sono
consapevoli sia i responsabili della formazione delle singole associazioni di
Confartigianato nonché tutti quelli che si preoccupano di far crescere
l'imprenditore e chi opera nella piccola impresa.
In Veneto, Confartigianato e la categoria odontotecnici sono
storicamente impegnati a svolgere un ruolo significativo promuovendo attività
in grado di aumentare le possibilità delle imprese artigiane di competere sul
mercato, migliorando le capacità imprenditive e realizzando un'integrazione
tra il sapere tecnico e la professionalità empirica del mestiere.
La formazione non va imposta, va invece incentivata come
momento di confronto per rispondere alla forte esigenza del mondo artigiano di
non disperdere conoscenze e abilità che spesso rimangono patrimonio
individuale e per questo non concorrono allo sviluppo di una comune cultura
d'impresa.
Con il programma ECM del Ministero della Salute, pur
condividendone lo spirito di fondo, di fatto, si è tentato esattamente
l'opposto ed inoltre tale progetto è stato avviato e destinato a tutti gli
operatori sanitari senza considerare che la riforma delle professioni
sanitarie non è ancora completamente compiuta.
Questo programma, sulla base delle indicazioni della
Commissione Ministeriale sull'ECM, veniva applicato indistintamente a tutte le
figure professionali sanitarie, tra le quali, sono citati anche gli
odontotecnici non considerando che questa attività non viene svolta da operatori
in regime di lavoro dipendente di strutture pubbliche o private, ma
soprattutto nell'ambito del lavoro autonomo sotto forma di impresa artigiana
(laboratorio odontotecnico), iscritta alla Camera di Commercio e come tale
intestata a persona avente i requisiti prescritti dalla legge (artt. 2,3,4
della legge 8 agosto 1985 n. 443: "legge quadro dell'artigianato").
In Veneto, fin dal 2001 Confartigianato ha sempre sostenuto
che gli odontotecnici artigiani, non devono essere coinvolti dal programma Corsi
ECM
perché:
1. le norme sul programma ECM si applicano al Servizio
Sanitario e quindi ai professionisti che vi operano;
2. l'artigiano odontotecnico non è parte del Servizio Sanitario
3. l'odontotecnica non è una professione sanitaria ma è un'arte ausiliaria
delle professioni sanitarie, ovvero sussidiaria, di sostegno al medico
odontoiatra.
Per questa ragione non abbiamo organizzato corsi di
formazione accreditati ECM ed non abbiamo neppure spinto le imprese a
frequentare corsi di formazione al solo fine di acquisire i crediti ECM, ma
abbiamo sostenuto e sosterremo sempre le imprese nel pianificare e scegliere
quei corsi di formazione di cui nutrono un effettivo interesse per la loro
attività a prescindere dal loro eventuale accreditamento ECM.
Su tale impostazione si è espresso anche il direttivo
nazionale odontotecnici di Confartigianato, che nell'ultima riunione del 13
novembre u.s. ha indicato che il proprio ruolo e dovere è quello di offrire
una formazione di qualità, non imposta per meri fini commerciali, ma
realmente necessaria per l'odontotecnico, con o senza crediti ECM nel pieno
rispetto degli Associati, liberi di scegliere dove e come farla.
Qualche giorno dopo, il 18 novembre 2004, questi concetti li
ritroviamo anche nella sentenza del TAR del Lazio sul ricorso n. 10240/2004,
proposto dalla Federazione italiana dei medici di famiglia - FIMMG contro il
Ministero della Salute e della Federazione delle Società medico-scientifiche
italiane - FISM, per l'annullamento del decreto 31 maggio 2004 (in G.U. n. 135
del 2 luglio 2004), con cui il Ministro della salute ha disciplinato i
requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;
In tale sentenza si legge infatti che la formazione medica
continua è un percorso di aggiornamento permanente del personale sanitario in
un tempo successivo al corso di laurea ed a quello di specializzazione e di
formazione complementare. E' quindi diretta ad adeguare le conoscenze
specifiche di detto personale per tutto il tempo della sua attività
professionale, sì da adeguarne le competenze e le abilità cliniche, tecniche
e manageriali ed i comportamenti al progresso scientifico e tecnologico, per
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza
prestata dal SSN.
In questo contesto l'ECM risulta obbligatoria solo per i
sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano
in regime di convenzione o d'accreditamento, tant'è che questo se ne accolla
i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie
non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e
all'aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all'apprezzamento, o
meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per
costoro l'ECM rappresenta un onere, non già un obbligo.
Questa è la situazione ad oggi.
Se cambieranno le regole, ne riparleremo. Ma fino ad allora……..
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