Corsi ECM

 

   

 

 

 

01/12/2004 Corsi ECM, Comunicato del Veneto a seguito della sentenza del TAR

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Corsi ECM

Il mercato in rapida evoluzione mette sempre più alle corde la piccola impresa artigiana che mostra evidenti segnali della sua difficile sopravvivenza.

Una delle difficoltà riscontrabili è quella di acquisire la formazione e l'aggiornamento necessari per rimanere al passo con i tempi ed il potenziamento e mantenimento di quelle competenze professionali che più di altre rischiano di andare perdute.

Per gli odontotecnici la sopravvivenza del laboratorio e dell'impresa è legata in prevalenza alla capacità dell'imprenditore di sviluppare abilità tecniche e di lavoro, di mantenersi aggiornato in campo tecnico normativo, e di acquisire le conoscenze gestionali necessarie allo sviluppo della propria attività.

La formazione è certamente uno strumento strategico per la sopravvivenza ed il successo della piccola impresa. Di questo ne sono consapevoli sia i responsabili della formazione delle singole associazioni di Confartigianato nonché tutti quelli che si preoccupano di far crescere l'imprenditore e chi opera nella piccola impresa.

In Veneto, Confartigianato e la categoria odontotecnici sono storicamente impegnati a svolgere un ruolo significativo promuovendo attività in grado di aumentare le possibilità delle imprese artigiane di competere sul mercato, migliorando le capacità imprenditive e realizzando un'integrazione tra il sapere tecnico e la professionalità empirica del mestiere.

La formazione non va imposta, va invece incentivata come momento di confronto per rispondere alla forte esigenza del mondo artigiano di non disperdere conoscenze e abilità che spesso rimangono patrimonio individuale e per questo non concorrono allo sviluppo di una comune cultura d'impresa.

Con il programma ECM del Ministero della Salute, pur condividendone lo spirito di fondo, di fatto, si è tentato esattamente l'opposto ed inoltre tale progetto è stato avviato e destinato a tutti gli operatori sanitari senza considerare che la riforma delle professioni sanitarie non è ancora completamente compiuta.

Questo programma, sulla base delle indicazioni della Commissione Ministeriale sull'ECM, veniva applicato indistintamente a tutte le figure professionali sanitarie, tra le quali, sono citati anche gli odontotecnici non considerando che questa attività non viene svolta da operatori in regime di lavoro dipendente di strutture pubbliche o private, ma soprattutto nell'ambito del lavoro autonomo sotto forma di impresa artigiana (laboratorio odontotecnico), iscritta alla Camera di Commercio e come tale intestata a persona avente i requisiti prescritti dalla legge (artt. 2,3,4 della legge 8 agosto 1985 n. 443: "legge quadro dell'artigianato").

In Veneto, fin dal 2001 Confartigianato ha sempre sostenuto che gli odontotecnici artigiani, non devono essere coinvolti dal programma Corsi ECM perché:

1. le norme sul programma ECM si applicano al Servizio Sanitario e quindi ai professionisti che vi operano;
2. l'artigiano odontotecnico non è parte del Servizio Sanitario
3. l'odontotecnica non è una professione sanitaria ma è un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, ovvero sussidiaria, di sostegno al medico odontoiatra.

Per questa ragione non abbiamo organizzato corsi di formazione accreditati ECM ed non abbiamo neppure spinto le imprese a frequentare corsi di formazione al solo fine di acquisire i crediti ECM, ma abbiamo sostenuto e sosterremo sempre le imprese nel pianificare e scegliere quei corsi di formazione di cui nutrono un effettivo interesse per la loro attività a prescindere dal loro eventuale accreditamento ECM.

Su tale impostazione si è espresso anche il direttivo nazionale odontotecnici di Confartigianato, che nell'ultima riunione del 13 novembre u.s. ha indicato che il proprio ruolo e dovere è quello di offrire una formazione di qualità, non imposta per meri fini commerciali, ma realmente necessaria per l'odontotecnico, con o senza crediti ECM nel pieno rispetto degli Associati, liberi di scegliere dove e come farla.

Qualche giorno dopo, il 18 novembre 2004, questi concetti li ritroviamo anche nella sentenza del TAR del Lazio sul ricorso n. 10240/2004, proposto dalla Federazione italiana dei medici di famiglia - FIMMG contro il Ministero della Salute e della Federazione delle Società medico-scientifiche italiane - FISM, per l'annullamento del decreto 31 maggio 2004 (in G.U. n. 135 del 2 luglio 2004), con cui il Ministro della salute ha disciplinato i requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;

In tale sentenza si legge infatti che la formazione medica continua è un percorso di aggiornamento permanente del personale sanitario in un tempo successivo al corso di laurea ed a quello di specializzazione e di formazione complementare. E' quindi diretta ad adeguare le conoscenze specifiche di detto personale per tutto il tempo della sua attività professionale, sì da adeguarne le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti al progresso scientifico e tecnologico, per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal SSN.

In questo contesto l'ECM risulta obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d'accreditamento, tant'è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all'aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all'apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l'ECM rappresenta un onere, non già un obbligo.

Questa è la situazione ad oggi.

Se cambieranno le regole, ne riparleremo. Ma fino ad allora……..