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Una nota pubblicata dal ministero della salute sull'obbligatorietà ECM
per i liberi professionisti
Alcune Associazioni professionali di operatori sanitari, con
riferimento alle considerazioni svolte dal TAR Lazio nella sentenza n.
14062/2004 del 18 novembre 2004 che ha rigettato il ricorso proposto dalla
FIMMG avverso il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, hanno
chiesto alla Segreteria della Commissione nazionale ECM conferma dell’obbligatorietà
del Programma ECM per i liberi professionisti.
Le perplessità sulla obbligatorietà dell’ECM per i liberi
professionisti sono derivate dal fatto che il TAR Lazio, nella richiamata
sentenza, “per una migliore comprensione dei fatti in causa”, ha
osservato, fra l’altro, che “L’ECM s’appalesa obbligatoria solo
per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso
collaborano in regime di convenzione o d’accreditamento, tant’è che
questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano
prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione
connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al
mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli
Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta
un onere, non già un obbligo”.
Al riguardo si premette che, nella sentenza in questione, il TAR Lazio
non ha affrontato il problema dell’obbligatorietà o meno dell’ECM per
i liberi professionisti, ma si è limitato a svolgere, nelle premesse,
alcune considerazioni sugli articoli 16-bis e 16-ter del decreto
legislativo 502/92, e successive modificazioni, al fine di “chiarire per
sommi capi il quadro fattuale e normativo di riferimento del DM impugnato”.
Si osserva altresì che la interpretazione data alle richiamate
disposizioni non è posta dal TAR a fondamento della decisione di rigetto
del ricorso, che la soluzione di detta questione era del tutto ininfluente
ai fini della decisione assunta e che l’obbligatorietà del programma
ECM per i liberi professionisti non era oggetto di impugnativa da parte
della FIMMG, che rappresenta i medici di famiglia legati da un rapporto
convenzionale con il S.S.N.
Le riflessioni sulla non obbligatorietà dell’ECM per i liberi
professionisti, svolte dal TAR nelle premesse della sentenza, non sono
condivisibili né sembrano fondate.
Da una parte, non è sostenibile l’interpretazione della
obbligatorietà o meno dell’ECM basata sulla diversa attribuzione dei
costi dell’ECM fra dipendenti/convenzionati e liberi professionisti, in
quanto, per il personale dipendente e convenzionato, il S.S.N. si accolla,
solo in alcuni casi e solo in parte, i costi dell’ECM. Infatti gli
accordi, sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni, hanno previsto che “i
costi delle attività formative possono gravare sulle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale … solo entro il limite
costituito dall’importo complessivo medio di spesa annualmente
registrata nel triennio 2001/2003 per interventi formativi nel campo
sanitario nelle singole Regioni”.
Né, dall’altra, la obbligatorietà o meno dell’ECM si può basare
sul “controllo della prestazione sanitaria” che, per il personale
dipendente e convenzionato, sarebbe di competenza delle istituzioni
mentre, nel caso dei liberi professionisti, sarebbe rimesso al mercato
(ossia al cittadino) ed all’Ordine o Collegio professionale. Infatti il
“controllo” della prestazione è comunque compito delle istituzioni e
dell’ordine o collegio professionale (organo ausiliario delle
istituzioni) ed è diretto a tutelare un prevalente interesse pubblico
generale prescindendo dal rapporto che l’operatore sanitario ha con il
S.S.N. e dall’eventuale assunzione anche parziale dei relativi oneri da
parte delle strutture pubbliche.
E’, quindi , da escludere che le suesposte considerazioni,
incidentalmente svolte dal TAR nelle premesse della sentenza al solo fine
di inquadrare la problematica di riferimento del D.M. impugnato, possano
legittimare la interpretazione della non obbligatorietà dell’ECM per i
liberi professionisti.
Ciò premesso, si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM è
obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli 16-bis
e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l’obbligo
formativo per tutti gli “operatori sanitari”.
La Formazione continua è, infatti, un requisito essenziale per il
corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell’abilitazione
all’esercizio professionale di ciascun operatore sanitario; in quanto
tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti
e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale.
Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a tutti i Paesi dell’Unione
europea.
La verifica periodica dell’abilitazione professionale, ossia la
verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali
e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza,
è possibile attraverso vari strumenti. L’ECM è, allo stato, l’unico
strumento preordinato all’aggiornamento professionale ed alla formazione
permanente per tutti i professionisti della salute che consente la
verifica periodica del mantenimento dell’abilitazione professionale.
Ovviamente saranno necessarie ulteriori specifiche disposizioni
legislative in materia. Si rileva comunque che il d.d.l. governativo sulle
professioni sanitarie non mediche (A.C. 3236) già prevede al riguardo che
“l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica
è sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle
previste per la professione medica”
In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R.
23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della
formazione continua per tutti i professionisti della salute. Il Piano
sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, fra i dieci progetti
proposti per il cambiamento, prevede, infatti, quello di “realizzare una
formazione permanente di alto livello in medicina e sanità” e, al
riguardo, afferma che “elemento caratterizzante del programma è la sua
estensione a tutte le professioni sanitarie”.
Inoltre l’Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza
Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, ha fatto proprie le determinazioni
assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua sulla
obbligatorietà del Programma ECM per tutti i professionisti della salute;
i successivi accordi non hanno modificato tale impostazione.
In conclusione, il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti
gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.
Note della redazione: senza entrare nel merito se abbia più
valore una sentenza del Tar del Lazio o un nota pubblicata nel sito del
ministero, nulla cambia per l'odontotecnico che a tutt'oggi non è
professione sanitaria e quindi non tenuto all'obbligo ECM.
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