|
Si ricorda che l’attività
odontotecnica, non deve essere confusa con le PROFESSIONI
sanitarie ausiliarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) il
cui status è stato modificato dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42
recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".
Con questa legge, infatti, le sole "professioni sanitarie
ausiliarie" sono soppresse, e quelle attività ad esse
riconducibili sono disciplinate come professioni sanitarie vere e
proprie.
Ciò significa che il Regio Decreto 31 maggio 1928, n.
1334 è rimasto quindi invariato cosi come di conseguenza
l’odontotecnica rimane ARTE di ausilio, ovvero sussidiaria, di
sostegno, a chi esercita una professione sanitaria nel campo
odontoiatrico e chi la esercita è autorizzato unicamente a costruire
apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite
dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio
della odontoiatria e protesi dentaria.
Torna su
ECM |