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La nostra posizione sull'obbligatorietà dei corsi ECM

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La formazione professionale obbligatoria per gli operatori della Sanità compare nella nostra legislazione con il D.L. 502/92 che riguarda il riordino della disciplina in materia sanitaria, e che non ha tuttavia condotto ad alcun risultato. Solo con il decreto legislativo n° 229/99 all'art. 16-bis viene ripreso l’argomento della formazione introducendo il concetto di "formazione continua", che poi sarà ribadito nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.

 

L’art. 16 del d. lgs. 502/92 elenca le attività soggette all’obbligo della formazione, parlando espressamente di "totalità delle attività mediche nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive del medico…" da cui non emerge la figura dell’odontotecnico.

 

L’art. 16-ter dello stesso decreto elenca i componenti la commissione nazionale per la formazione continua, e tra essi non vi è nessun rappresentante degli odontotecnici (Ministero delle Attività Produttive), mentre compaiono tutti gli altri Ministeri ed ordini professionali coinvolti (Salute, Ordine dei Medici, Ministero per le Pari Opportunità ecc.)

 

L’odontotecnico è citato invece, assieme all’ottico, nell’art. 6-ter del D.L. 229/99, laddove tale Decreto va ad integrare ulteriormente il D.L.502/92 nel definire il fabbisogno di personale sanitario e le procedure per la sua determinazione. Da ciò si è voluta far discendere per analogia, secondo quanto comunicatoci durante l’assemblea, l’inclusione della figura dell’odontotecnico tra i destinatari dell’obbligo di formazione continua (E.C.M.).

 

Visto che i succitati articoli 16 e 16-ter del D.L. 502/92 non menzionavano la nostra professione, parlando piuttosto di "operatori della Sanità", il Consiglio Provinciale di

Mestiere ha voluto attivare una serie di iniziative, a partire da uno studio approfondito della questione, per capire se effettivamente fosse lecito comprendere l’odontotecnico tra gli "obbligati alla formazione medica" o se fosse invece più verosimile la sua interpretazione secondo cui questa inclusione fosse una forzatura della legge.

 

E’ stato quindi acquisito un parere legale, secondo il quale la citazione degli odontotecnici e gli ottici nell’art. 6-ter del D.L. 229/99 deve essere considerata riferita a coloro i quali operano all’interno del SSN o comunque che lavorano per le ULSS/ASL. Questo perché tutta la legislazione di riferimento (D.L. 502/92 e successive modifiche e D.L. 229/99) riguarda le "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", e pertanto anche il richiamo ad ottici ed odontotecnici deve essere inteso riferito al Servizio Sanitario Nazionale.

 

Abbiamo preso contatto con le nostre consorelle provinciali ed alcune consorelle regionali per esporre loro il nostro punto di vista e per chiedere che anch’esse si attivino all’interno delle loro provincie e regioni, in modo da creare un "gruppo di pressione" il più numeroso possibile a supporto delle nostre convinzioni.

 

Contemporaneamente abbiamo contattato le Associazioni di Odontotecnici di tutti i paesi europei, ed abbiamo chiesto loro di farci conoscere, con riferimento alle E.C.M. e agli eventuali obblighi formativi, qual è la situazione nei loro paesi.

 

Anche tale indagine ha dato esito negativo, in quanto gli odontotecnici non sono risultati essere soggetti obbligati alla formazione in nessuno dei paesi europei interpellati (Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Austria, Olanda e Finlandia). In tutti questi Paesi, come d’altra parte appare logico che sia, gli odontotecnici che desiderano aggiornarsi lo possono naturalmente fare, ma non per questo sono obbligati dal proprio legislatore a frequentare corsi specifici per accumulare punteggi minimi.

 

E’ stata infine predisposta e successivamente presentata un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute volta a chiedere se l’interpretazione suesposta, nella quale si riferisce l’obbligo di formazione ai soli operatori della sanità (e quindi eventualmente ai soli odontotecnici che sono in rapporto con il SSN), fosse da ritenere corretta. I tempi tecnici di risposta alle interrogazioni parlamentari non ha ancora consentito di ottenere una risposta, però la situazione è costantemente monitorata da parte della Divisione Categorie, che si è già attivata al fine di accelerare l’iter previsto per ottenerla.

 

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