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La formazione
professionale obbligatoria per gli operatori della Sanità compare nella
nostra legislazione con il D.L. 502/92 che riguarda il riordino della
disciplina in materia sanitaria, e che non ha tuttavia condotto ad alcun
risultato. Solo con il decreto legislativo n° 229/99 all'art. 16-bis
viene ripreso l’argomento della formazione introducendo il concetto di
"formazione continua", che poi sarà ribadito nel Piano
Sanitario Nazionale 1998-2000.
L’art. 16
del d. lgs. 502/92 elenca le attività soggette all’obbligo della
formazione, parlando espressamente di "totalità delle attività
mediche nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione
di interventi con autonomia vincolata alle direttive del medico…"
da cui non emerge la figura dell’odontotecnico.
L’art.
16-ter dello stesso decreto elenca i componenti la commissione nazionale
per la formazione continua, e tra essi non vi è nessun rappresentante
degli odontotecnici (Ministero delle Attività Produttive), mentre
compaiono tutti gli altri Ministeri ed ordini professionali coinvolti
(Salute, Ordine dei Medici, Ministero per le Pari Opportunità ecc.)
L’odontotecnico
è citato invece, assieme all’ottico, nell’art. 6-ter del D.L.
229/99, laddove tale Decreto va ad integrare ulteriormente il D.L.502/92
nel definire il fabbisogno di personale sanitario e le procedure per la
sua determinazione. Da ciò si è voluta far discendere per analogia,
secondo quanto comunicatoci durante l’assemblea, l’inclusione della
figura dell’odontotecnico tra i destinatari dell’obbligo di
formazione continua (E.C.M.).
Visto che i
succitati articoli 16 e 16-ter del D.L. 502/92 non menzionavano la
nostra professione, parlando piuttosto di "operatori della
Sanità", il Consiglio Provinciale di
Mestiere ha
voluto attivare una serie di iniziative, a partire da uno studio
approfondito della questione, per capire se effettivamente fosse lecito
comprendere l’odontotecnico tra gli "obbligati alla formazione
medica" o se fosse invece più verosimile la sua interpretazione
secondo cui questa inclusione fosse una forzatura della legge.
E’ stato
quindi acquisito un parere legale, secondo il quale la citazione degli
odontotecnici e gli ottici nell’art. 6-ter del D.L. 229/99 deve essere
considerata riferita a coloro i quali operano all’interno del SSN o
comunque che lavorano per le ULSS/ASL. Questo perché tutta la
legislazione di riferimento (D.L. 502/92 e successive modifiche e D.L.
229/99) riguarda le "Norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale", e pertanto anche il richiamo ad ottici ed
odontotecnici deve essere inteso riferito al Servizio Sanitario
Nazionale.
Abbiamo preso
contatto con le nostre consorelle provinciali ed alcune consorelle
regionali per esporre loro il nostro punto di vista e per chiedere che
anch’esse si attivino all’interno delle loro provincie e regioni, in
modo da creare un "gruppo di pressione" il più numeroso
possibile a supporto delle nostre convinzioni.
Contemporaneamente
abbiamo contattato le Associazioni di Odontotecnici di tutti i paesi
europei, ed abbiamo chiesto loro di farci conoscere, con riferimento
alle E.C.M. e agli eventuali obblighi formativi, qual è la situazione
nei loro paesi.
Anche tale
indagine ha dato esito negativo, in quanto gli odontotecnici non sono
risultati essere soggetti obbligati alla formazione in nessuno dei paesi
europei interpellati (Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Austria,
Olanda e Finlandia). In tutti questi Paesi, come d’altra parte appare
logico che sia, gli odontotecnici che desiderano aggiornarsi lo possono
naturalmente fare, ma non per questo sono obbligati dal proprio
legislatore a frequentare corsi specifici per accumulare punteggi
minimi.
E’ stata infine predisposta
e successivamente presentata un’interrogazione parlamentare al
Ministro della Salute volta a chiedere se l’interpretazione suesposta,
nella quale si riferisce l’obbligo di formazione ai soli operatori
della sanità (e quindi eventualmente ai soli odontotecnici che sono in
rapporto con il SSN), fosse da ritenere corretta. I tempi tecnici di
risposta alle interrogazioni parlamentari non ha ancora consentito di
ottenere una risposta, però la situazione è costantemente monitorata
da parte della Divisione Categorie, che si è già attivata al fine di
accelerare l’iter previsto per ottenerla.
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