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Giovedì 22 luglio 2004, il
funzionario di Confartigianato Veneto, dott. Andrea Galtarossa, responsabile in
ambito Regionale della materia relativa alla "privacy", ha risposto on
line ad alcune domande poste da colleghi odontotecnici. Di seguito riportiamo
gli interventi più significativi.
Fino a che punto la privacy interessa
gli odontotecnici e come deve essere gestita dai nostri laboratori?
Ricordiamo innanzitutto che la normativa sulla protezione dei dati personali
risale al 1996, con la vecchia Legge 675. Detto questo, in base al nuovo codice
sulla privacy, chiunque tratta dati personali, comuni e sensibili, è soggetto
agli adempimenti dettati da tale normativa. Va da sé che nell'attività
aziendale di qualsiasi impresa si opera quotidianamente con dati personali. Nel
caso specifico di un laboratorio odontotecnico questi dati possono anche essere
"sensibili", e quindi soggetti a maggiori tutele con l'applicazione
delle misure minime di sicurezza.
Che tipo di sanzioni sono previste per
chi non dovesse rispettare la normativa sulla privacy? Sono di tipo
amministrativo o anche di tipo penale?
Le sanzioni previste dal nuovo codice sulla privacy sono sia di tipo
amministrativo che di tipo penale. Ad esempio, la omessa o inidonea informativa
all'interessato circa l'uso dei dati raccolti è punita, a titolo
amministrativo, con il pagamento di una somma da 3.000 a 18.000 euro. La mancata
adozione delle misure minime di sicurezza è sanzionata invece penalmente con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
Devo farmi firmare qualcosa dal medico
per i dati che mi fornisce? E ancora, mi serve il consenso del paziente o mi
basta quello del medico per trattare i dati?
E' compito del medico rilasciare l'informativa e raccogliere il relativo
consenso al trattamento dei dati riguardanti il paziente. La comunicazione dei
dati dal medico all'odontotecnico non prevede nessun obbligo da parte di
quest'ultimo di sottoscrizione alcuna. Restano fermi gli adempimenti relativi al
trattamento dei dati personali così acquisiti.
Se il medico mi fornisce i dati del
paziente, chi alla fine risulta responsabile del loro trattamento?
In base al D.Lgs. 196/2003 il medico può lecitamente comunicare i dati dei
pazienti all'odontotecnico, previo rilascio dell'informativa al paziente stesso
e conseguente raccolta del consenso di quest'ultimo che dovrà autorizzare anche
la comunicazione dei dati a terzi, individuabili in questo caso con
l'odontotecnico. In merito alla responsabilità, l'odontotecnico è tenuto al
rispetto della normativa sulla protezione dei dati acquisiti, ivi compresa
l'applicazione delle misure minime di sicurezza.
Quando un laboratorio riceve dati
sensibili non solo dai medici ma anche direttamente dal paziente, per esempio
per una riparazione, che comportamento si deve tenere?
Quando si acquisiscono dati personali relativi ad altri soggetti è necessario
rilasciare all'interessato l'informativa sul trattamento, ai sensi dell'articolo
13 del D.Lgs. 196/2003, e raccoglierne il consenso che, nel caso di dati
sensibili, deve avvenire per iscritto. Resta salvo, comunque, l'obbligo di
adottare tutte le misure minime di sicurezza per assicurare la protezione dei
dati trattati.
Per la legge applicativa della direttiva
comunitaria 93/42, gli odontotecnici sono obbligati a rilasciare il documento di
conformità del dispositivo medico prodotto. In questo documento debbono essere
inseriti nome e cognome del paziente e tipo di dispositivo prodotto. Alcuni
medici mi dicono che per la privacy non possono darmi i dati del paziente. Come
posso io produrre il documento e conservare la rintracciabilità del
dispositivo? E' sufficiente l'utilizzo di un codice alfanumerico?
La Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici recepita dall'Italia con
il D.Lgs. 24.02.1997 n.46 stabilisce che, a partire dal 15 giugno 1998, i
fabbricanti di detti dispositivi, tra i quali vi sono gli odontotecnici, sono
obbligati a redigere la dichiarazione prevista dall'allegato VIII del Decreto,
correntemente denominata "dichiarazione di conformità". Tale
dichiarazione andrà consegnata al medico che ha richiesto il dispositivo per il
proprio paziente. In essa il paziente può essere individuato direttamente con
il nome e cognome ovvero con un codice assegnato dal medico, il quale saprà
necessariamente associarlo ad un proprio paziente. In tal caso, per la
successiva rintracciabilità del dispositivo sarà cura del medico dover
indicare all'odontotecnico il codice per individuare esattamente il dispositivo
medico.
Nella mia attività mi avvalgo della
collaborazione di colleghi per la costruzione di parti di protesi. Posso
trasmettere loro i dati che mi vengono forniti dal medico e che sono essenziali
per questa collaborazione? Se la risposta è affermativa, che tipo di
precauzione debbo richiedere che venga attuata? E, in questo caso, sono io il
responsabile della gestione dei dati da parte del collega?
Per effettuare una lecita comunicazione di dati personali a terzi è necessario
aver rilasciato l'informativa all'interessato cui si riferiscono i dati ed aver
ottenuto dallo stesso il consenso, oltre che al trattamento, anche espressamente
quello alla comunicazione. Una idonea precauzione per la comunicazione è che
questa avvenga in forma anonima, ovvero il primo odontotecnico associ un codice
al paziente e trasmetta le prescrizioni individuandole con tale codice. Per
quanto riguarda la responsabilità, salvo quella collegata alla lecita
comunicazione da parte del primo odontotecnico (per cui vale quanto detto
sopra), sarà il collega a dover adottare tutte le misure minime di sicurezza
per assicurare la protezione dei dati da lui trattati.
Ho sentito dire che ci sono delle
modalità per la protezione dei dati nei computer. Mi interessava sapere in
particolare come deve essere composta la password.
In base al D.Lgs. 196/2003, entrato in vigore dal 1° gennaio 2004, la password
obbligatoria ogni volta in cui si trattano dati personali con strumenti
elettronici deve essere composta da almeno 8 caratteri alfanumerici. Se il
sistema operativo non permette di utilizzare tutti gli otto caratteri, si dovrà
comunque fare uso di una password con un numero di caratteri pari al massimo
consentito. Altra misura minima di sicurezza collegata alla password è quella
che comporta l'obbligo di sostituirla ogni 6 mesi nel caso di trattamento di
"dati comuni" e con scadenza trimestrale se i dati trattati con
strumenti elettronici sono "sensibili".
Qualche giorno fa, dopo che era stato
prorogato a dicembre il termine per il DPS, da parte di una ditta che vendeva
servizi è arrivata una mail che riportava, alla voce adempimenti: "SOLO
PER CHI GESTISCE I DATI SU COMPUTER CON CONNESSIONE INTERNET : Predisposizione
del Documento Programmatico di Sicurezza entro il 30/6/2004." A me questa
informazione non risulta corretta. Come mi devo comportare?
In base alla nuova normativa (D.Lgs. 196/2003) non si distingue più tra
strumenti elettronici in rete e non in rete: pertanto chi tratta dati sensibili
con strumenti elettronici, indipendentemente da connessioni in rete o meno, è
tenuto a predisporre il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza). Detto
questo, avvalendosi della facoltà di proroga prevista dal recente Decreto
Legge, il termine ultimo per la predisposizione del documento è il 31/12/2004.
[ATTENZIONE: I termini per la predisposizione del DPR sono stati
ulteriormente prorogati.]
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