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Misure minime previste dalla legge
sulla privacy per il trattamento dei dati con l'ausilio di mezzi
informatici
Le misure minime riguardano:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e
dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
Le modalità tecniche per corrispondere a tali prescrizioni sono
contenute nel disciplinare tecnico, allegato
B del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003.
Per chi tratta dati sensibili vedi anche il DPS.
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