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MISURE MINIME PREVISTE DALLA LEGGE
SULLA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENZA
L'AUSILIO DI STRUMENTI INFORMATICI
Le misure minime sono individuate dall'articolo 35, e riguardano:
a) l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati
o alle unità organizzative;
b) la previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) la previsione di procedure per la conservazione di determinati atti
in archivi ad accesso selezionato
e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione
degli incaricati.
Le modalità tecniche per corrispondere a tali prescrizioni
consistono in:
a) istruzioni scritte agli incaricati finalizzate al controllo e alla
custodia, per l'intero ciclo necessario
allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei
documenti contenenti dati personali.
Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli
incaricati può essere redatta
anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione;
b) custodia e controllo di atti e i documenti contenenti dati personali
sensibili o giudiziari affidata
agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti,
in maniera che ad essi non
accedano persone prive di autorizzazione, per il tempo necessario al
trattamento e fino alla restituzione
al termine delle operazioni affidate;
c) controllo degli accessi agli archivi contenenti dati sensibili o
giudiziari. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di
chiusura, devono essere identificate e registrate;
d) quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il
controllo degli accessi o di incaricati
della vigilanza, le persone che vi accedono devono essere
preventivamente autorizzate.
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