|
Suscita ancora questioni la libera circolazione dei medici dei paesi
dell’Unione Europea, ma ora una recente sentenza della Corte di
Giustizia ha chiarito il tutto. La polemica è nata dal caso di una
cittadina algerina, che ha ottenuto nel suo paese di origine la laurea in
medicina. Successivamente, si trasferisce in Belgio, ove acquisisce la
cittadinanza, e ottiene da una Università belga il riconoscimento della
laurea conseguita in Algeria, previa iscrizione all’ultimo anno
accademico.
Infine la dottoressa si trasferisce in Francia e lì chiede
l’iscrizione all’Ordine dei Medici che, però, le viene respinta,
sulla base del fatto che la parte preponderante della sua formazione è
avvenuta in un Paese extra-comunitario, senza che ci sia prova che sia
stata conforme, per durata e per monte ore, a quella prevista dalla
direttiva comunitaria 93/16.
La dottoressa si rivolge alla Corte di Giustizia Europea, che
stabilisce che la formazione medica richiesta dall’art. 23 n. 2 della
direttiva comunitaria 93/16 può essere costituita anche prevalentemente
da una formazione ricevuta in un Paese non comunitario, a condizione che
l’università dello Stato membro sia in grado di convalidare tale
formazione, ritenendo che soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva.
Se l’Università belga ha ammesso la dottoressa al corso di laurea e poi
le ha rilasciato il titolo, deve aver valutato la sua precedente
formazione avvenuta in Algeria come soddisfacente i requisiti del diritto
comunitario, valido in tutti gli Stati membri dell’Unione.
Chirurgiaoraleonline
|