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In questi giorni è stata data notevole rilevanza alla
notizia dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, 14
febbraio 2003, del disegno di legge che delega a legiferare sul tema
delle professioni sanitarie non mediche. Premettendo che è un disegno
di legge che impegnerà il governo su tale delega entro due anni e che
tale delega deve prima passare il vaglio delle competenti commissioni
parlamentari poi della conferenza Stato- regioni ed infine tornare in
aula per il definitivo parere da parte delle stesse.
.... Anni...
Con l'intento di fornire una lettura oggettiva verso
il mondo odontotecnico, che aspettando da decenni una revisione del
proprio profilo professionale, potrebbe essere indotto a ricavarne da
una prima lettura dei possibili fraintendimenti o inutili aspettative ci
permettiamo una semplice lettura, ma che lascia poco spazio alle
fantasie, su un particolare punto di questo disegno di legge delega.
Riportando integralmente, leggiamo;
Art. 1 ( Definizione di professione sanitaria )
1. Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato
riconosce con legge, anche attraverso il recepimento di normative
comunitarie e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Personalmente, pur apprezzando la voglia di informare
tutti su tutto, poco si vede la correlazione del mondo odontotecnico con
questo disegno di legge delega. Il fatto che venga pubblicizzato nelle
notizie dei vari siti della Rete rivolti agli odontotecnici, presuppone
che direttamente o indirettamente a loro interessi.
Cosi non è.
Sembra superfluo evidenziare che non e pertinenza
dell'odontotecnico la " prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione."
E' altrettanto chiaro dal titolo del disegno di
legge che il proponente è conscio che vuole rivolgersi a quelle
professioni di operatori sanità, che pur non essendo medici, operano a
diretto contatto con i pazienti per l'esercizio della propria
professione.
Certamente non vuole ingenerare confusione con gli
odontotecnici, che non sono operatori sanitari e che in virtù del loro
titolo abilitante non svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione.
Il dispositivo medico su misura è un accessorio
che viene utilizzato dall'abilitato per la terapia da lui definita e per
il piano riabilitativo funzionale a quella specifica terapia.
Non si vuole mancare di rispetto alla capacità di
lettura delle persone, ma si vuole solo riportare quello che è scritto
nel disegno di delega approvato dal Consiglio dei Ministri.
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