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Proseguono le iniziative di Confartigianato
Odontotecnici per lo studio sulla Direttiva Comunitaria sui Dispositivi Medici
nota come 93/42.
Dopo l’istituzione all’interno di
Fe.Na.Od.I. di un gruppo di lavoro dedicato esclusivamente all’analisi della
normativa, l’azione si è concentrata sulla verifica dello stato attuale
dell’applicazione della 93/42. Capire i meccanismi che hanno portato alla
stesura di queste norme, evidenziarne i punti di maggior criticità e
stabilire ciò che viene realmente richiesto alle imprese odontotecniche: sono
questi i principali punti che la rappresentanza degli odontotecnici deve
affrontare per poter contribuire in maniera incisiva sulla prospettata
modifica della Direttiva.
Per questo motivo, si è tenuto lo scorso 2
aprile un incontro presso la sede dell’Associazione Artigiani della
Provincia di Vicenza tra i componenti del Gruppo di Lavoro sulla 93/42 e l’ing.
Roberto Zavattari, direttore del C.S.I. Cert, ente di certificazione del
gruppo IMQ. L’intervento dell’ing. Zavattari, che tra l’altro ha
collaborato con gli organismi Comunitari per aspetti relativi all’applicazione
della Direttiva, ha potuto fornire dati interessanti per alcune considerazioni
sulla responsabilità del produttore, sulla progettazione e sulla
certificazione.
Dal confronto sulle posizioni riguardanti le
questione della responsabilità, è parso subito chiara una convergenza di
vedute. La Direttiva sembra essere stata strutturata per delegare al
fabbricante tutte le funzioni e le responsabilità per garantire la sicurezza
dei dispositivi e, nel caso si verificassero incidenti, anche il compito di
provvedere alle misure necessarie per far cessare la condizione di pericolo. L’Unione
Europea non ha quindi previsto che agli Organi di Controllo venga assegnato il
ruolo di intervento nel caso di segnalazione di incidente, ma ha attribuito
loro il compito di controllare che il produttore abbia preso tutte le misure
necessarie per riportare la situazione alla normalità. Spetta dunque al
produttore effettuare una attività di monitoraggio, ovvero recepire eventuali
situazioni di pericolo da parte di coloro che utilizzano i dispositivi medici.
Nel caso degli odontotecnici, il feedback (ritorno di informazioni) non è
tuttavia diretto. Appare infatti difficile che il paziente si rivolga
direttamente al produttore del dispositivo, poiché il suo principale
referente è il medico che applica la protesi. Inoltre, in qualità di
operatore sanitario e professionista, il medico, nel momento in cui riceve e
applica il dispositivo, dà automaticamente una prima valutazione sulla
sicurezza e conformità del dispositivo stesso. A questo livello si rende
allora necessaria una più stretta collaborazione tra odontoiatra e
odontotecnico per fare in modo che il feedback possa effettivamente avvenire e
per dare modo ai produttori di correggere eventuali anomalie. Attualmente,
secondo le informazioni raccolte, dall’entrata in vigore della Direttiva in
Italia sono state fatte circa 350 segnalazioni di incidenti: di queste non è
dato sapere quante riguardano effettivamente i dispositivi medici
odontotecnici. La situazione del nostro Paese è tanto più singolare quanto
più viene comparata a quella di altri Stati Membri dell’UE; in Gran
Bretagna, ad esempio, vengono fatte circa 2.000 segnalazioni all’anno e i
relativi report vengono poi diffusi in rete e messi a disposizione per la
consultazione.
L’argomento della progettazione è apparso
invece di più difficile discussione. Secondo l’interpretazione dell’ing.
Zavattari, è indubbio che l’odontotecnico progetti la costruzione della
protesi, in quanto la scelta del materiale, della marca, dei macchinari e
della procedura di lavorazione viene perlopiù lasciata al fabbricante e
implica quindi un "progetto" iniziale. La costruzione della protesi
comincerebbe dunque da un "riesame del contratto", seguito dalla
fase progettuale che finisce con la validazione del medico che comporta l’accettazione
delle scelte costruttive adottate dall’odontotecnico e l’installazione del
dispositivo sul paziente. E’ chiara in questo ambito la distinzione tra
progettazione clinica o terapeutica, esclusiva dell’odontoiatra, e
progettazione tecnico-esecutiva fatta dall’odontotecnico. Sebbene ogni
progettazione dovrebbe essere formalizzata in un documento, occorre però
tener conto che nella maggior parte dei casi i dispositivi medici possono
essere ricondotti a poche grandi "famiglie", all’interno delle
quali si può parlare di un "adattamento" per ogni singolo manufatto
di una progettazione preesistente, più che di progettazione ex novo. Una
posizione di questo tipo, secondo alcuni, porterebbe ad una rilevante
assunzione di responsabilità da parte dell’odontotecnico; al fabbricante
spetterebbe cioè una competenza nella progettazione che invece dovrebbe
essere propria del medico. L’odontotecnico quindi dovrebbe avere una
funzione limitata al controllo delle specifiche, fornite dal medico con la
progettazione ed eventualmente corrette con "riesami del contratto",
necessari in casi di contenzioso. Fatte queste considerazioni si evince come l’argomento,
evidentemente complesso ed articolato, dovrà essere oggetto di ulteriore
confronto fra gli operatori: ogni suggerimento e apporto in merito sarà di
aiuto per trovare una definizione univoca ed esaustiva che valorizzi
adeguatamente l’operato dell’odontotecnico.
Sempre nell’ottica del "valore del
lavoro", ma questa volta nella prospettiva della difesa degli interessi
economici dell’impresa, nell’incontro della scorsa settimana si è
trattato anche il tema di una prospettata obbligatorietà della certificazione
dei laboratori odontotecnici imposta a livello europeo. L’implementazione di
un sistema di qualità certificato, secondo il parere dei partecipanti alla
riunione, non porterebbe vantaggi evidenti all’impresa e soprattutto non
esenterebbe il titolare dalla responsabilità sul prodotto difettoso. Sarebbe
piuttosto auspicabile che i fabbricanti si attenessero al controllo dei
processi di produzione come mezzo efficace per assicurare la qualità del
prodotto finale. Un sistema concepito in questo modo non è certamente
sufficiente a proteggere la protesi dalla concorrenza di prodotti fabbricati
all’estero e commercializzati in Italia. Una politica di difesa del mercato
italiano e comunitario dovrà quindi prevedere, in ambito europeo, altri
requisiti per i produttori di dispositivi medici. Tra le proposte potrebbero
essere elencate quelle di una maggiore sorveglianza per protesi o parti di
protesi provenienti dal mercato extra UE, dell’obbligo per coloro che
intendono produrre per il mercato comunitario di possedere un titolo di studio
ottenuto dopo un adeguato iter formativo, dell’evidenza della marcatura CE
per le materie prime utilizzate. Questi sono solo alcuni tra gli accorgimenti
che alle imprese locali non dovrebbero costare nulla, in quanto già previsti
dalla normativa vigente nel nostro Paese o entrati già da tempo nel modo
comune di operare dei laboratori. Sarebbero comunque un importante punto di
partenza per un’azione di contrasto di un fenomeno che potrebbe assumere nei
prossimi anni aspetti preoccupanti.
Il giudizio finale sull’incontro non può
che essere positivo. Grazie all’intervento dell’ing. Zavattari ci si è
potuti finalmente confrontare con un punto di vista "esterno" alla
categoria, ma qualificato, sulle problematiche relative alla 93/42. E’ un
nuovo passo nella direzione di una chiarificazione, di un confronto sempre
aperto a nuovi contributi, per poter arrivare a dare agli odontotecnici una
risposta che tuteli i loro interessi, evitando di incorrere nella trappola di
costose - e probabilmente più dannose che utili - procedure burocratiche.
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