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Adesione entro il 16 marzo
(sarà sicuramente prorogata la scadenza)
Contribuenti
ammessi. Sono imprese e
professionisti, società di persone, studi associati e società di
capitali comprese, con entrate dichiarate per l’anno 2001 di importo non
superiore a 5.164.569 euro (che sono pari a 10 miliardi delle vecchie
lire)
Contribuenti
esclusi. Si tratta di: 1 chi ha
iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000; 1 chi ha dichiarato per l’anno
2001 entrate di importo superiore a 5.164.569 euro; 1 chi, per il 2001 o
per il 2003, è in regime forfetario, in base all’articolo 3, commi da
171-183 della legge 662/1996; 1 chi, per il 2001 o per il 2003, è in
regime forfettino, in base all’articolo 13 della legge 388/2000
Le condizioni:
Il concordato riguarda le annualità 2003 e 2004, le quali dovranno essere
oggetto di accordo preventivo in modo congiunto. I vincoli che impegnano
il contribuente attengono a due aspetti: da un lato l'ammontare dei ricavi
o compensi, dall'altro l'entità del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo. Sotto quest'ultimo profilo l'impegno del contribuente
concordatario comporta l'obbligo di dichiarare per il 2003 un reddito
maggiorato del 7% rispetto al 2001, fermo restando l'obbligo di dichiarare
almeno 1.000 euro, qualora sia stata all'epoca dichiarata una perdita o un
reddito inferiore a questo importo. Per il 2004 la maggiorazione in
termini reddituali è di un ulteriore 3,5 per cento. Questo incremento,
tuttavia, va applicato sul reddito minimo concordato per il 2003. In
pratica, per conoscere il minimo da raggiungere per il 2004 si deve
applicare sulla base di reddito 2001 una maggiorazione del 10,745 per
cento. Questa percentuale si ottiene aggiungendo alla prima maggiorazione
del 7% l'incremento ulteriore del 3,5%, più il 3,5% dei 7 punti
percentuali.
Per quanto riguarda i ricavi o compensi, l'impegno del contribuente
comporta l'obbligo di dichiarare, per il 2003, un ammontare maggiorato
dell'8%, rispetto ai valori conseguiti nel 2001. La soglia da raggiungere
per il 2004 si ottiene con una maggiorazione ulteriore del 5 per cento. Si
dovrà quindi incrementare del 5% la base 2001, al lordo dell'incremento
dell'8 per cento. Analogamente al criterio di calcolo sull'incremento di
reddito, per conoscere la soglia minima da raggiungere per il 2004 occorre
maggiorare del 13,4% i ricavi o compensi
riferiti al 2001.
Le possibilità di adeguamento:
La soglia da dichiarare, ai fini del reddito minimo, potrà essere
determinata anche a seguito di adeguamento postumo in dichiarazione, sia
per il 2003 sia per il 2004, presumibilmente senza sanzioni, né
interessi. Relativamente al 2003 l'adeguamento per raggiungere la soglia
minima dei ricavi o compensi potrà avvenire in dichiarazione alle stesse
condizioni previste per l'adeguamento al reddito minimo. Mentre per
l'annualità successiva (2004) l'adeguamento comporta l'applicazione di
una sanzione, tesa a incentivare l'allineamento in corso di anno, pari al
5% dell'imposta correlata alla differenza tra i ricavi o compensi
concordati e quelli risultanti dalle scritture contabili. Sempre per il
2004, inoltre, gli effetti dell'intesa preventiva vengono meno se i ricavi
o compensi annotati sono inferiori alla soglia minima concordata, per un
importo superiore al 10% degli importi annotati nelle scritture.
La
sanatoria:
Chi risulta non congruo per il 2001, in base a Gerico o in base al
ricavometro, e intende aderire al concordato preventivo, può evitare i
costi dell'adeguamento pre-concordatario avvalendosi della riapertura dei
termini per i condoni. A questo scopo, la sanatoria utile è una tra
quelle di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 289/02, a patto che
definisca il periodo d'imposta. Per essere esonerati dall'obbligo
preliminare di adeguamento, inoltre, la sanatoria deve riferirsi al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002. La richiesta di condono
per il 2002 non è obbligatoria, nel senso che essa non condiziona
l'accesso al concordato preventivo 2003/2004. Altra particolarità deriva
dal fatto che questa opportunità è estesa a coloro che non si sono
avvalsi di alcuna forma di sanatoria per il 2001. Questi soggetti infatti,
se non congrui per il 2001, potranno evitare l'adeguamento
pre-concordatario avvalendosi di una delle forme di sanatoria adatte a
definire il periodo d'imposta. Tali sanatorie non possono che essere il
concordato anni pregressi (articolo 7 legge 289/03) e il condono tombale
(articolo 9).
I vantaggi: Sono
due i benefici comuni riservati a chi aderisce al concordato: l'aliquota
agevolata per la cosiddetta quota di extra reddito, la preclusione degli
accertamenti di tipo presuntivo oltre la franchigia del 50% del reddito
dichiarato. Per i contribuenti a contatto col consumatore finale si
aggiunge un terzo beneficio consistente nella temporanea eliminazione
dell'obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali.
L’aliquota agevolata:La
quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo in eccesso, rispetto ai
valori riferiti al 2001, è soggetta a tassazione separata con aliquota
agevolata. L'agevolazione è più rilevante per le persone fisiche, dato
che in luogo delle aliquote progressive si applica la percentuale fissa
del 23 o del 33 per cento a seconda che nel corso del 2001 il reddito
d'impresa o di lavoro autonomo sia stato rispettivamente al di sotto o al
di sopra dei 100mila euro. Per i soggetti Ires il vantaggio di aliquota
non esiste dato che per essi la tassazione separata va effettuata in base
all'aliquota unica del 33 per cento.
I controlli: Per
quanto riguarda i controlli, il contribuente che avrà aderito al
concordato sarà protetto rispetto alle varie forme di accertamento
presuntivo, mentre sarà assoggettabile all'accertamento analitico. Anche
l'accertamento analitico, tuttavia, è precluso entro la soglia di
franchigia. L'ufficio viene cioè privato della possibilità di accertare
un maggior reddito, d'impresa o di lavoro autonomo, se il reddito
accertabile si attesterà al di sotto del 50% rispetto a quello
dichiarato. Tale franchigia non opera sul versante dell'Iva correlata al
maggior imponibile reddituale. La disposizione si differenzia dall'analoga
previsione di cui alla sanatoria mediante dichiarazione integrativa
semplice (articolo 8, commi 6 e 6-bis della legge 289/02) per il fatto che
fa cadere il beneficio della franchigia non appena il reddito
"accertabile" si collochi al di sopra del 50 per cento rispetto
al dichiarato.
Ricevute fiscali:
Dalla data di adesione al concordato scatta l'esonero dall'obbligo di
emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Resta salvo e impregiudicato
l'obbligo di emettere lo scontrino fiscale se vi è richiesta del cliente.
Questo significa che sono confermati, tra l'altro, gli obblighi relativi
alla installazione e alla manutenzione dei misuratori fiscali. Cade
inoltre, con effetto dal 2 ottobre 2003, la sanzione a carico del cliente
per mancata esibizione dello scontrino o della ricevuta ovvero per
esibizione di tale certificazione con importi inferiori al reale.
Il mancato rispetto dei minimi:
La conseguenza più rilevante del mancato rispetto di una delle due
condizioni sul fronte dei ricavi e dei redditi è data dalla emissione di
un accertamento parziale ai fini sia Iva che delle imposte dirette. La
procedura di accertamento con adesione scatta solo a condizione
che vi siano stati accadimenti al tempo stesso "straordinari" e
"imprevedibili".
da Odontotecnici
@ Puglia
Nota informativa n. 2 – marzo 2004
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