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12/03/2004
Il contratto Odontoiatra/Paziente e Odontoiatra/Odontotecnico (da
AIO.it)
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Il contratto che l’odontoiatra conclude con il paziente ha per oggetto:
“le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed
anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e
dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione
odontoiatriche” (art, 2 l. 24/7/85 n. 409).
E’ noto che l’odontoiatra è responsabile nei confronti del paziente
tutte le volte in cui la prestazione non è eseguita con la necessaria
diligenza, prudenza, perizia.
Ipotizziamo che in un determinato caso sia necessario incorporare una
protesi nel cavo orale di un paziente. Nell’ambito del rapporto di cura
stipulato col paziente, il professionista concluderà con l’odontotecnico
un contratto di prestazione d’opera (regolato dagli artt. 2222 e
segg.c.c): a tal fine invierà le impronte al laboratorio e chiederà al
tecnico di realizzare la protesi. Il tecnico, quindi, si impegna a
consegnare all’odontoiatra un manufatto, cioè un bene materiale.
Nel momento in cui l’odontoiatra installa la protesi realizzata dall’odontotecnico
nella bocca del paziente, però, non fornisce a quest’ultimo un bene
materiale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche di recente,
ha ribadito che: “Anche nel caso di installazione di una protesi, assume
rilievo assorbente l’attività, riservata al medico, di diagnosi della
situazione del paziente, di scelta della terapia idonea, di successiva
applicazione della protesi, di controllo sulla stessa. Un’entità
materiale non è mai individuabile nell’opera del dentista, neanche con
riferimento alla protesi che può considerasi un’opera materiale ed
autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell’odontotecnico”.
Qual è la ragione di questa distinzione?
L’art. 2226 c.c. (Difformità e vizi dell’opera) recita: “L’accettazione
espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla
responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto
dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente
riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente
occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i
vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione
si prescrive entro un anno dalla consegna.
omissis”.
Questa norma trova applicazione nell’ambito del contratto che l’odontoiatra
conclude con un odontotecnico per la predisposizione, restando nell’
esempio, di una protesi.
Se la protesi non viene eseguita correttamente, l’odontoiatra può
chiedere a sua scelta il corretto adempimento (e, cioè, la riesecuzione
del manufatto) oppure la risoluzione del contratto (e, quindi, la
rescissione del contratto concluso).
A tal fine, però, occorre precisare che se la protesi presenta dei vizi
evidenti sin dal momento della consegna, il dentista deve denunciarli
subito: diversamente l’odontotecnico si intende liberato dalla sua
obbligazione a seguito, così recita l’art. 2226 c.c., dell’accettazione
espressa o tacita del manufatto da parte dell’odontoiatra.
Se i vizi non sono immediatamente riconoscibili, invece, il professionista
deve denunciarne la presenza all’odontotecnico entro otto giorni dalla
loro scoperta (meglio se per iscritto e con una lettera r.r.), a pena di
decadenza, cioè a pena di non poter più far valere la responsabilità
dell’odontotecnico per l’errata realizzazione del manufatto. Non solo.
Dopo aver effettuato la denuncia, occorrerà promuovere un’azione
giudiziaria nei confronti del tecnico, entro un anno dalla consegna del
bene.
La norma in esame, per quanto detto in precedenza, non trova applicazione
nei confronti del contratto di cura che l’odontoiatra stipula con il
paziente. Quest’ultimo ha, quindi, dieci anni dalla scoperta dell’errore
dell’odontoiatra per far valere la responsabilità contrattuale di quest’ultimo.
Avv. Giuletta Redi
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