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 12/03/2004   Il contratto Odontoiatra/Paziente e Odontoiatra/Odontotecnico (da AIO.it)

Il contratto che l’odontoiatra conclude con il paziente ha per oggetto: “le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche” (art, 2 l. 24/7/85 n. 409).
E’ noto che l’odontoiatra è responsabile nei confronti del paziente tutte le volte in cui la prestazione non è eseguita con la necessaria diligenza, prudenza, perizia.
Ipotizziamo che in un determinato caso sia necessario incorporare una protesi nel cavo orale di un paziente. Nell’ambito del rapporto di cura stipulato col paziente, il professionista concluderà con l’odontotecnico un contratto di prestazione d’opera (regolato dagli artt. 2222 e segg.c.c): a tal fine invierà le impronte al laboratorio e chiederà al tecnico di realizzare la protesi. Il tecnico, quindi, si impegna a consegnare all’odontoiatra un manufatto, cioè un bene materiale.
Nel momento in cui l’odontoiatra installa la protesi realizzata dall’odontotecnico nella bocca del paziente, però, non fornisce a quest’ultimo un bene materiale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche di recente, ha ribadito che: “Anche nel caso di installazione di una protesi, assume rilievo assorbente l’attività, riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia idonea, di successiva applicazione della protesi, di controllo sulla stessa. Un’entità materiale non è mai individuabile nell’opera del dentista, neanche con riferimento alla protesi che può considerasi un’opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell’odontotecnico”.
Qual è la ragione di questa distinzione?
L’art. 2226 c.c. (Difformità e vizi dell’opera) recita: “L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
omissis”.
Questa norma trova applicazione nell’ambito del contratto che l’odontoiatra conclude con un odontotecnico per la predisposizione, restando nell’ esempio, di una protesi.
Se la protesi non viene eseguita correttamente, l’odontoiatra può chiedere a sua scelta il corretto adempimento (e, cioè, la riesecuzione del manufatto) oppure la risoluzione del contratto (e, quindi, la rescissione del contratto concluso).
A tal fine, però, occorre precisare che se la protesi presenta dei vizi evidenti sin dal momento della consegna, il dentista deve denunciarli subito: diversamente l’odontotecnico si intende liberato dalla sua obbligazione a seguito, così recita l’art. 2226 c.c., dell’accettazione espressa o tacita del manufatto da parte dell’odontoiatra.
Se i vizi non sono immediatamente riconoscibili, invece, il professionista deve denunciarne la presenza all’odontotecnico entro otto giorni dalla loro scoperta (meglio se per iscritto e con una lettera r.r.), a pena di decadenza, cioè a pena di non poter più far valere la responsabilità dell’odontotecnico per l’errata realizzazione del manufatto. Non solo. Dopo aver effettuato la denuncia, occorrerà promuovere un’azione giudiziaria nei confronti del tecnico, entro un anno dalla consegna del bene.
La norma in esame, per quanto detto in precedenza, non trova applicazione nei confronti del contratto di cura che l’odontoiatra stipula con il paziente. Quest’ultimo ha, quindi, dieci anni dalla scoperta dell’errore dell’odontoiatra per far valere la responsabilità contrattuale di quest’ultimo.

Avv. Giuletta Redi

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