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Risultano lesivi della concorrenza nell'ambito dei servizi professionali:
questa in estrema sintesi é la posizione espressa dall'Antitrust sui 4 commi
dell'articolo 2 del decreto competitività e sul maxi emendamento del Governo
(come noto ritirato dal Ministro Castelli) in cui si tratta la materia delle
professioni.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20
aprile 2005, ha segnalato i possibili effetti distorsivi della concorrenza e
del corretto funzionamento del mercato derivanti dalle previsioni relative
alle libere professioni contenute nel disegno di legge "Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale".
L'Autorità, nel ritenere improcrastinabile una revisione dell'ordinamento
delle libere professioni al fine di adeguare le attività professionali alle
nuove realtà economiche ed al quadro normativo europeo, coglie l'occasione
per ribadire alcuni aspetti di fondamentale rilevanza concorrenziale dei quali
è necessario tener conto nel disciplinare il sistema e la regolamentazione
delle professioni.
In primo luogo, da alcuni emendamenti governativi non sembra emergere alcun
ripensamento sul ruolo degli Ordini, le cui attuali competenze vengono
ampliate. Infatti, l'Autorità osserva che ricondurre determinate professioni,
ad oggi svolte in regime di libero mercato, sotto l'egida di Ordini
professionali, oltre ad ampliare ingiustificatamente le competenze di
quest'ultimi, determina una significativa restrizione della concorrenza
attraverso una limitazione all'entrata di nuovi operatori e la creazione di
riserve di attività.
Un ulteriore effetto restrittivo sembra emergere dalla applicazione di
tariffari per il pagamento delle prestazioni. Al riguardo l'Autorità ritiene
che la fissazione di tariffe minime o fisse non solo non sia riconducibile al
perseguimento dell'interesse generale, ma non garantisca elevati livelli
qualitativi nell'erogazione della prestazione. I compensi professionali non
dovrebbero costituire un'emanazione della volontà della categoria
professionale ma essere fissati liberamente dal professionista.
Non sembra, inoltre, trovare giustificazione il divieto di pubblicità
comparativa. Infatti, qualora il messaggio pubblicitario confronti aspetti
rappresentativi e verificabili, esso può agevolare l'informazione dei
consumatori. Al riguardo, anche la Commissione Europea nella Relazione sulla
concorrenza nei servizi professionali del febbraio 2004, ha attribuito una
specifica valenza pro concorrenziale alla pubblicità comparativa avente ad
oggetto i servizi professionali. Più in generale, l'Autorità rileva che la
pubblicità, riferita sia alle tipologie che alle caratteristiche e ai prezzi
dei servizi offerti dai professionisti, costituisce un elemento importante per
colmare parte delle asimmetrie informative.
Anche in merito alla disposizione relativa alle commissioni per l'esame di
stato per l'abilitazione professionale l'Autorità ricorda che, già
nell'indagine conoscitiva nel settore degli Ordini e Collegi Professionali,
aveva sottolineato la necessità di limitare la presenza di rappresentanti
degli Ordini nell'ambito delle commissioni esaminatrici.
Infine, l'Autorità ritiene del tutto inadeguate le previsioni che dovrebbero
garantire l'esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate, in
particolare nella misura in cui sembrano escludere forme di partecipazione al
finanziamento delle imprese, anche in posizione di minoranza, da parte di soci
non professionisti.
Il decreto competitività continuerà il suo iter di
discussione in Parlamento e solo tra qualche giorno sapremo se il Ministro
Castelli ripresenterà in Aula l'emendamento ritirato in Commissione Bilancio,
ovvero quello che contiene la delega anche per le professioni sanitarie.
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