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28/04/2005   Profilo professionale: Decreto Competitività e riforma delle professioni - Parere Antitrust


Risultano lesivi della concorrenza nell'ambito dei servizi professionali: questa in estrema sintesi é la posizione espressa dall'Antitrust sui 4 commi dell'articolo 2 del decreto competitività e sul maxi emendamento del Governo (come noto ritirato dal Ministro Castelli) in cui si tratta la materia delle professioni.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 aprile 2005, ha segnalato i possibili effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalle previsioni relative alle libere professioni contenute nel disegno di legge "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale".
L'Autorità, nel ritenere improcrastinabile una revisione dell'ordinamento delle libere professioni al fine di adeguare le attività professionali alle nuove realtà economiche ed al quadro normativo europeo, coglie l'occasione per ribadire alcuni aspetti di fondamentale rilevanza concorrenziale dei quali è necessario tener conto nel disciplinare il sistema e la regolamentazione delle professioni.
In primo luogo, da alcuni emendamenti governativi non sembra emergere alcun ripensamento sul ruolo degli Ordini, le cui attuali competenze vengono ampliate. Infatti, l'Autorità osserva che ricondurre determinate professioni, ad oggi svolte in regime di libero mercato, sotto l'egida di Ordini professionali, oltre ad ampliare ingiustificatamente le competenze di quest'ultimi, determina una significativa restrizione della concorrenza attraverso una limitazione all'entrata di nuovi operatori e la creazione di riserve di attività.
Un ulteriore effetto restrittivo sembra emergere dalla applicazione di tariffari per il pagamento delle prestazioni. Al riguardo l'Autorità ritiene che la fissazione di tariffe minime o fisse non solo non sia riconducibile al perseguimento dell'interesse generale, ma non garantisca elevati livelli qualitativi nell'erogazione della prestazione. I compensi professionali non dovrebbero costituire un'emanazione della volontà della categoria professionale ma essere fissati liberamente dal professionista.
Non sembra, inoltre, trovare giustificazione il divieto di pubblicità comparativa. Infatti, qualora il messaggio pubblicitario confronti aspetti rappresentativi e verificabili, esso può agevolare l'informazione dei consumatori. Al riguardo, anche la Commissione Europea nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del febbraio 2004, ha attribuito una specifica valenza pro concorrenziale alla pubblicità comparativa avente ad oggetto i servizi professionali. Più in generale, l'Autorità rileva che la pubblicità, riferita sia alle tipologie che alle caratteristiche e ai prezzi dei servizi offerti dai professionisti, costituisce un elemento importante per colmare parte delle asimmetrie informative.
Anche in merito alla disposizione relativa alle commissioni per l'esame di stato per l'abilitazione professionale l'Autorità ricorda che, già nell'indagine conoscitiva nel settore degli Ordini e Collegi Professionali, aveva sottolineato la necessità di limitare la presenza di rappresentanti degli Ordini nell'ambito delle commissioni esaminatrici.
Infine, l'Autorità ritiene del tutto inadeguate le previsioni che dovrebbero garantire l'esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate, in particolare nella misura in cui sembrano escludere forme di partecipazione al finanziamento delle imprese, anche in posizione di minoranza, da parte di soci non professionisti.

  

Il decreto competitività continuerà il suo iter di discussione in Parlamento e solo tra qualche giorno sapremo se il Ministro Castelli ripresenterà in Aula l'emendamento ritirato in Commissione Bilancio, ovvero quello che contiene la delega anche per le professioni sanitarie.