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I ricorsi presentati al TAR di Bolzano contro il profilo degli
odontotecnici sono in realtà due. Il primo ricorso sottoscritto
dall'ordine dei medici e come abbiamo comunicato ieri è stato dichiarato inammissibilie
con la sentenza del TAR. Un altro ricorso è stato presentato ad opera
dell'ANDI. Ebbene tale ricorso è stato accolto e quindi il TAR (sentenza n°
142/2005) ha annullato il provvedimento impugnato ovvero la deliberazione della
Giunta Provinciale con cui si erano introdotte le nuove norme a favore degli
odontotecnici. In particolare il TAR ha ritenuto che "nulla vieta
all’Amministrazione di fare legittimo uso della propria competenza esclusiva
in materia di artigianato (art. 8, numero 9, dello Statuto di autonomia) per
disciplinare il profilo professionale dell’odontotecnico; non le è
consentito, invece, di far leva su tale competenza per attribuire
all’odontotecnico compiti che rientrino, a tutti gli effetti, nella sfera
d’azione e nelle responsabilità di una professione sanitaria. Non
giova all’Amministrazione appellarsi alla propria competenza legislativa
concorrente in materia di assistenza sanitaria (art. 9, numero 10, dello Statuto
di autonomia), atteso che l’Amministrazione non può creare una nuova
professione sanitaria sulla base della detta competenza concorrente, dato che le
attribuzioni degli organi statali, in ordine alle professioni sanitarie, sono
state fatte salve dall’art. 3, numero 9, del DPR 28 marzo 1975, n. 474 (Norme
di attuazione in materia di igiene e sanità). L’individuazione
di nuove figure professionali sanitarie non è nemmeno consentita, allo stato
attuale del diritto positivo, in base alla nuova competenza concorrente in
materia di “professioni”, di cui all’art. 117, comma terzo, della
Costituzione (così come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), dovendo le regioni attenersi, su questo punto, ai principi
fondamentali risultanti dalla legislazione statale in vigore, tra i quali quello
che riserva l’individuazione delle figure professionali, con i relativi
profili, allo Stato (cfr. Corte Costituzionale 12 dicembre 2003, n. 353 e
Consiglio di Stato, Adunanza Generale 11 aprile 2002)." Tutto
ciò significa che per ottenere il riordine delle competenze dell'odontotecnico
non si può che puntare ad un inquadramento nazionale nell'ambito del percorso
che si sta tentando di fare nel riordino delle professioni sanitarie, pur con i
tempi molto lunghi che è giusto rilevare.
da odontoweb
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