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Il numero di registrazione, questo
sconosciuto...
Dopo più di 8 anni dalla pubblicazione del
D.Lgs. 46/97, che recepisce la famigerata direttiva comunitaria 93/42 sui
dispositivi medici, capita ancora di ritornare sul discorso del codice
attribuito dal Ministero della Salute, l’ex Ministero della Sanità, ai
fabbricanti di dispositivi medici su misura e, nel nostro caso, agli
odontotecnici.
Per cercare di riportare un po’ d’ordine
sull’argomento, occorre innanzitutto partire dalle norme.
Cosa dice in realtà il Decreto del 1997?
Sono due gli articoli che richiamano gli obblighi al produttore di dichiarare
l’elenco delle tipologie di dispositivi medici da lui prodotti, la loro
descrizione e comunicare il proprio recapito al Ministero della Sanità, in
maniera da costituire una banca dati. Riportiamo di seguito gli articoli 11 e
13.
11.
Valutazione della conformità.
6. Chiunque mette in
commercio sul territorio nazionale dispositivi "su misura" ha
l'obbligo di comunicare l'elenco di detti dispositivi al Ministero della
sanità. Detto elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla
data di prima notifica. Ai fini di tale aggiornamento, è necessario inviare
al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per
variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa
alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della
sanità.
(Omissis)
7. Il fabbricante di
dispositivi su misura o il rappresentante autorizzato deve essere iscritto
presso il Ministero della sanità e deve presentare, oltre all'elenco, una
descrizione dei dispositivi ed il recapito della società al fine di rendere
possibile la formazione di una banca dati dei produttori legittimamente
operanti in Italia per gli adempimenti di cui al presente decreto senza oneri
a carico del bilancio dello Stato.
13.
Registrazione delle persone responsabili dell'immissione in commercio.
1. Il fabbricante che
immette in commercio dispositivi a nome proprio secondo le procedure previste
all'articolo 11, commi 5 e 6, e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che
esercita le attività di cui all'articolo 12, comunica al Ministero della
sanità il proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi in questione.
Ecco allora da dove nasce l’equivoco.
Viene istituito un registro, o banca dati, e ogni fabbricante inserito in tale
elenco viene contraddistinto,da un codice alfanumerico. La normativa non
prevede però che il Ministero notifichi l’avvenuta registrazione né tanto
meno assegna alcun valore a questo codice che sembrerebbe quindi avere una
utilità puramente archivistica. Il condizionale è d’obbligo, poiché lo
stesso Ministero, con una circolare del 17/07/1998, ha prodotto un fac-simile
di dichiarazione di conformità sul quale si chiede di riportare tale codice,
accanto ai dati anagrafici del laboratorio odontotecnico.
E’ così entrato nell’uso comune fare
riferimento alle liste pubblicate sul sito internet del Ministero della
salute, anche per togliersi il dubbio di essersi iscritti o meno al registro.
Ma se la presenza del nominativo nelle liste dà prova del fatto che i
documenti sono arrivati al destinatario, la sua mancanza può essere dovuta a
vari fattori, non ultimo quello di un disguido in fase di registrazione (leggi
smarrimento delle domande di iscrizione o ritardo nell’aggiornamento del
sito). In questo caso, sebbene resta sempre valida come prova dell’adempimento
della legge la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale sono stati
inviati i moduli agli uffici competenti, sarebbe consigliabile effettuare
comunque un passaggio di controllo con il Ministero.
Un’ultima annotazione sull’argomento
registrazione riguarda l’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 46/97 (vedi sopra),
secondo il quale il fabbricante ha il dovere di comunicare "qualsiasi
modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già
comunicati al Ministero della sanità". La notifica agli uffici
ministeriali dovrà essere effettuata non oltre i sei mesi dalla data di
variazione.
Vedi anche lo
speciale 93/42
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