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08/11/2005   Il 'denturist' non è l’odontoiatra: legittimo il sequestro dello studio (da dentalweb)

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Il Denturist non è l’odontoiatra. E’ dunque legittimo il sequestro (per esercizio abusivo della professione) dell’ambulatorio italiano di questo operatore, una figura professionale formata in Canada, in alcuni Stati degli Usa e dell’Australia e in alcuni Paesi europei per fabbricare, adattare e riparare le dentiere direttamente al paziente.

Lo ha stabilito la Sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 33706 depositata il 14 settembre, confermando un’ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna (confermativa di un decreto del Gip).

Era stato proprio il giudice per le indagini preliminari del capoluogo emiliano, nel 2004, a convalidare il sequestro preventivo dello studio di un italiano, colto in flagranza di reato, che nel 2002 aveva conseguito la laurea in “Science of denturity” presso la Central Pacific University di Honolulu, nelle Haway, per poi cominciare ad esercitare in Italia da dentista. Abusivamente, secondo il Gip e il Tribunale.

Legittimamente, secondo l’interessato, che si è rivolto alla Cassazione sostenendo che il titolo avesse efficacia abilitante anche nel nostro paese. Il cuore della questione verte sull’interpretazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del Trattato tra Italia e Stati Uniti del 2 febbraio 1948, secondo il quale i cittadini di una delle parti contraenti sono ammessi a esercitare nel territorio dell’altra una determinata professione senza alcuna interferenza e inconformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini.

La norma, ha sottolineato il Tribunale, non può essere intesa “nel senso che introduca la libera circolazione nei due Paesi dei titoli di studio in ciascuno di essi conseguiti, nè che attribuisca automaticamente ai cittadini dei due stati l’autorizzazione preventiva e incondizionata a svolgere gli uni nel territorio dell’altro, professioni ivi disciplinate o non previste”.
Un ragionamento corretto, per la Cassazione.

Visti anche i precedenti: l’uomo, in possesso di un diploma di odontotecnico, era già stato condannato più volte ex articolo 348 c.p. e prima di diventare denturist, mentre lavorava nello stesso gabinetto dentistico sequestrato. Quanto basta perchè il sequestro venga mantenuto.

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