|
Corte di Appello di Genova
L'obbligazione assunta dal dentista si inquadra quale obbligazione di
risultato (a differenza degli altri medici, al dentista non si chiede di
prestare le cure sanitarie nel modo migliore, ma di conseguire un determinato
risultato); il mancato raggiungimento dello stesso, per erroneitā o
inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce
inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di
corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui
all'art.1460 cod.civ., anche a prescindere dalla natura della obbligazione, se
di mezzi o risultato.
(www.dirittosanitario.net)
Doctornews
|