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16/12/2005   Per il dentista la relativa obbligazione č di risultato: errore di progettazione delle protesi

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Corte di Appello di Genova

L'obbligazione assunta dal dentista si inquadra quale obbligazione di risultato (a differenza degli altri medici, al dentista non si chiede di prestare le cure sanitarie nel modo migliore, ma di conseguire un determinato risultato); il mancato raggiungimento dello stesso, per erroneitā o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.1460 cod.civ., anche a prescindere dalla natura della obbligazione, se di mezzi o risultato.

(www.dirittosanitario.net)
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