|
Nuova tornata per gli studi di settore, gli strumenti ideati dal
fisco per accertare i redditi. L’apposita commissione di esperti ha approvato
lo scorso 6 dicembre, ben 26 studi rappresentativi di 60 attività economiche,
fra le quali rientrano anche taluni settori di interesse sanitario, come i
centri di dialisi, gli studi di radiologia e radioterapia, gli studi medici e
i poliambulatori specialisti, i laboratori di analisi.
Per quanto riguarda i professionisti, tuttavia, la commissione ne ha proposto
un’applicazione monitorata, soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione
dell’elemento territoriale.
Gli studi di settore. Come è noto, gli studi di settore sono uno strumento
elaborato dal fisco per determinare la capacità delle imprese e dei
professionisti, nell’ambito dei rispettivi settori economici di appartenenza.
Tali strumenti di controllo sono realizzati sulla base dei dati
complessivamente forniti dai contribuenti della categoria, in risposta ad
appositi questionari, inviati dall’amministrazione finanziaria. Per ogni
singola attività economica sono rilevate le relazioni esistenti tra le
variabili contabili e quelle strutturali, sia interne sia esterne all’azienda
all’attività professionale.
I contribuenti interessati dal studi di settore sono i titolari di redditi
d’impresa e gli esercenti arti e professioni titolari di partita iva,
indipendentemente dalla forma giuridica scelta o dal tipo di contabilità
adottata. Lo studio di settore non si applica, invece, quando si verifichino
casi di esclusione o di inapplicabilità, fra cui rientra il volume di ricavi o
di compensi superiori a 5.164.569 euro.
Gli indicatori di incoerenza. L’articolo 10 della legge 146/1998, come
modificato dalla legge 311/2004, disciplina le modalità di accertamento sulla
base degli studi di settore anche nei confronti dei contribuenti in
contabilità ordinaria, sia per obbligo che per opzione. In particolare, questi
soggetti possono essere oggetto di accertamento, sulla base degli studi di
settore, quando in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi
considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei ricavi
determinabili sulla base degli studi di settore risulti superiore
all’ammontare dei ricavi dichiarati con riferimento agli stesso periodi
d’imposta.
Nei confronti dei predetti soggetti, l’accertamento in esame è in ogni caso
ammesso – a prescindere dalla condizione appena riferita - se emergono
significative situazioni di incoerenza, rispetto a determinati “indici di
natura economica, finanziaria o patrimoniale” individuati con apposito
provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate, sentito il parere
della commissione di esperti per gli studi di settore.
Quest’ultima, lo corso 6 dicembre 2005, ha espresso il proprio parere
favorevole sugli indicatori di incoerenza economica, finanziaria o
patrimoniale, proposti dall’agenzia delle entrate. Tali indici individuati
consentiranno, dunque, all’agenzia di effettuare accertamenti sulla base degli
studi di settore, anche nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria,
prescindendo dalla verifica della condizione dei “due periodi di’imposta su
tre” e della constatazione effettiva dell’inattendibilità della contabilità.
Gli indicatori di incoerenza, più precisamente, sono i seguenti:
- valore dei beni strumentali inferiore agli ammortamenti di beni mobili
strumentali
- discordanza tra il valore delle esistenza iniziali di merci, prodotti
finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
utlrannuale e le relative rimanenze finali dell’esercizio precedente
- discordanza tra il valore delle esistenza iniziali relative a opere,
forniture e esercizi di durata ultrannuale e le relative rimanenza finali
dell’esercizio precedente
- indicazione della cassa negativa, riportata nel quadro della dichiarazione
dei redditi.
- Si tratta a evidenza di anomali macroscopiche che lasciano chiaramente
ipotizzare l’irregolare tenuta della contabilità. La possibilità per
l’amministrazione finanziaria di utilizzare questa metodologia di
accertamento, sulla base delle incoerenza degli indici di natura economica,
finanziaria o patrimoniale, decorre dagli accertamenti relativi al periodo
di’imposta 2004, anche nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità
ordinaria per opzione, esercenti attività d’impresa ed è esperibile, così come
ribadito dall’agenzia delle entrate con le circolari 16 marzo 2005 n. 10/8/E e
21 giugno 2005 n. 32/E.
Sole 24 ore sanità
|