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16/02/2006 Germano
Gritti, Confartigianato Odontotecnici: “a vantaggio del consumatore la riforma
delle professioni sanitarie”
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“La nuova legge sul riordino delle professioni sanitarie non mediche è stata
finalmente approvata. Adesso va applicata, ed è evidente che riguarda, in
primis, anche gli odontotecnici, assieme ad ottici e numerose altre categorie.
Spiace che, a nostro avviso ingiustificatamente, diverse organizzazioni degli
odontoiatri si siano affrettate a dichiarare pubblicamente che tale legge non
c’entra nulla con il profilo professionale degli odontotecnici. Non è così, e
noi vogliamo che la nuova normativa venga applicata il più possibile
velocemente, perché questo è l’interesse non solo della nostra categoria, ma
anche della collettività”. Risponde Germano Gritti, presidente regionale degli
odontotecnici di Confartigianato ai medici odontoiatri che non vogliono che i
“tecnici” abbiano una specifica regolamentazione con inquadramento tra le
professioni sanitarie.
La nuova norma avvia la procedura per la sostituzione del Regio Decreto 1334
del 1928, che regola la figura dell’ odontotecnico, in base al quale questa
attività é definita arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
Dopo quasi ottant’anni la nuova legge, recependo per altro a quanto
evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, con l’art. 5 prevede che la
regolamentazione del profilo avvenga in sede di recepimento di direttive
comunitarie, ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni e tramite
accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tale accordo dovrà essere
subordinato ad un parere tecnico-scientifico espresso da apposita commissione
operante nell’ambito del Consiglio Superiore di Sanità e recepito da un
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
“E’ quindi chiaro –prosegue Gritti- che per giungere al profilo professionale
degli odontotecnici è necessario un provvedimento. Oggi finalmente ci sono le
condizioni giuridiche per la sua emanazione, per la definizione
giuridico-legislativa che riconosca senza contraddizione che:
1. l’odontotecnico è l’unico professionista con capacità e responsabilità in
ordine alla elaborazione, fabbricazione e riparazione delle protesi dentali;
2. la protesi dentale non è una terapia, è un dispositivo medico;
3. il destinatario della protesi è il paziente/consumatore;
4. l’odontotecnico è di complemento al medico nelle fasi di ottimizzazione e
nelle prove tecniche delle protesi a contatto diretto del portatore delle
stesse nell'ambito del ristabilimento delle funzioni interessate;
5. le varie prove ed il continuo adattamento della protesi sono fasi del ciclo
produttivo ed è solo alla fine di quest’ultimo che la protesi dentale diviene
un dispositivo medico finito e adatto alla bocca del paziente”.
Marghera 16 febbraio 2006 |
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