La condotta, in pieno assetto operativo, con mascherina, camice e guanti, con
la paziente seduta sulla sedia del riunito dentale , con accertata la presenza
di strumenti sporchi accanto all'operatore, quindi evidentemente già usati dal
medesimo poco prima, per l'ispezione del cavo orale della paziente, (non
essendo seriamente pensabile che fossero rimasti in quelle condizioni nel
riunito dentale da un intervento precedente) integrano l'ipotesi di reato di
cui all'art. 348 cp, per esercizio abusivo della professione di
odontoiatra.(www.dirittosanitario.net)
Sentenza del 07.02.2006 - Sez. II
omissis
Motivi della decisione
M.B. veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Milano in
composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 348 cp, per
aver esercitato abusivamente la professione di odontoiatra presso il "C. sas"
praticando cure dentali e cementazione a E.D. Con sentenza in data 5.11.2004
il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesse
le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione,
sostituita con la pena di Euro 1.140,00 di multa.
Il fatto risultava provato dalla deposizione del teste C., tecnico della
prevenzione dell'ASL di Milano, che aveva svolto accertamenti sulla vicenda.
Egli si era recato presso il "C. sas" ed aveva trovato una donna in sala
d'attesa ed altra donna in una sala operativa, tale E.D., sdraiata sulla sedia
del riunito dentale con accanto il B., con camice, guanti e mascherina e nei
pressi strumenti che risultavano sporchi, quindi da poco usati. La donna aveva
riferito di essersi portata presso lo studio per una cementazione.
La stessa aveva riferito di essere in cura dal dr. D., aggiungendo che quel
giorno, essendole caduto un ponte, si era recata presso lo studio dentistico
per farlo sistemare; avendo appreso dell'assenza del dr. D., il B. che era
presente - e che ella sapeva essere studente di medicina -, l'aveva fatta
accomodare per vedere di poterla aiutare; la donna aveva dichiarato di non
aver mai parlato col B. di cure e spese. Il D. aveva confermato che il B. lo
affiancava nella preparazione del materiale e degli strumenti che egli
utilizzava per l'intervento sui pazienti, che svolgeva personalmente. Il
Tribunale riteneva provata la responsabilità del B. ancorché non risultasse
provato che lo stesso all'atto dell'intervento del tecnico dell'ASL avesse già
effettuato la cementazione del ponte. La teste infatti aveva riferito che il
B. le avesse già ispezionato il cavo orale e peraltro il C. aveva riferito
come l'imputato fosse già in pieno assetto operativo quando egli era
intervenuto, e che gli strumenti erano sporchi e quindi già usati, essendo
impensabile che gli stessi fossero rimasti in quelle condizioni dal giorno
precedente.
Secondo il giudice egli quindi stava compiendo già attività di odontoiatra non
avendone i requisiti. Proponeva appello l'imputato chiedendo l'assoluzione
perché il fatto non sussiste. Sosteneva di non aver mai svolto attività di
odontoiatra; la stessa teste D. aveva riferito di aver sempre visto l'imputato
come apprendista e di non aver mai tratto con lui per i preventivi o per i
pagamenti; peraltro la situazione in cui egli era stato visto dal C. presso il
riunito dentale era eccezionale. La teste aveva riferito come il B. stesse
semplicemente guardando come mai il ponte fosse caduto. Peraltro - si
sosteneva con il gravame - l'ispezione del cavo orale con uno specchietto non
poteva qualificarsi come intervento professionale.
In subordine chiedeva comunque la derubricazione del reato nell'ipotesi di
tentativo. In estremo subordine chiedeva la riduzione della pena nel minimo e
l'applicazione della sola pena pecuniaria. All'odierna udienza le parti
concludevano come da verbale.
Osserva la Corte come non possa essere accolto l'atto di appello. Invero, il
giudice di prime cure ha correttamente motivato sulla sussistenza del reato.
La testimonianza del C. è stata quanto mai illuminante; in sostanza il B. non
stava semplicemente ricevendo la D. per assumere informazioni dalla stessa e
spiegarle come fare, né che stesse semplicemente guardando come sistemare il
ponte, ma si trovava in pieno assetto operativo, con mascherina, camice e
guanti; la paziente era seduta nella sedia del riunito dentale; il C. ha
riferito di aver accertato la presenza degli strumenti sporchi accanto al B.,
quindi evidentemente già usati dal medesimo poco prima per l'ispezione del
cavo orale della paziente, non essendo seriamente pensabile che fossero
rimasti in quelle condizioni nel riunito dentale da un intervento precedente.
Correttamente, mancandone la prova, il giudice di prime cure ha escluso
dall'attività compiuta quella di cementazione del ponte; ma nondimeno la
condotta dell'imputato ha integrato l'ipotesi di reato contestata; non vi è
dubbio, infatti, per giurisprudenza costante, che l'ispezione del cavo orale
sia attività odontoiatrica; la stessa quindi doveva ritenersi vietata al B.
che non aveva i prescritti requisiti di legge. Per le considerazioni sopra
svolte il reato deve intendersi consumato, non essendo la condotta del
prevenuto rimasta alla fase del tentativo.
Venendo al motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, rileva la Corte
come la pena inflitta debba ritenersi congrua in relazione alle modalità del
fatto, alla gravità dello stesso e alle condizioni soggettive dell'imputato;
la richiesta di pena pecuniaria è evidentemente un refuso, avendo già il
giudice di prime cure sostituito la pena della reclusione con la
corrispondente pena della multa. Va pertanto confermata l'impugnata sentenza.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'imputato al pagamento delle
spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Visti gli artt. 592 e 605 cpp
Conferma
la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 5.11.2004 appellata
dall'imputato B.M., che condanna al pagamento delle spese del grado.
Così deciso in Milano il 7 febbraio 2006.
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2006. da
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