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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile scorso,
così come previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46, è entrato
in vigore il Decreto del Ministero della Salute del 23 febbraio 2006
riguardante la pubblicità dei dispositivi medici.
Il D.Lgs. 46/97, attuativo della più nota Direttiva Comunitaria 93/42, era in
realtà già chiaro su questo punto: “E’ vietata la pubblicità verso il pubblico
dei dispositivi che (...) possono essere venduti soltanto su prescrizione
medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di un
altro professionista sanitario.”
Il nuovo decreto, oltre a ribadire quanto sopra, specifica in modo particolare
che il divieto interessa tutti i dispositivi medici su misura, con poche
eccezioni che riguardano tuttavia settori estranei all’attività odontotecnica
(p.e. i dispositivi ottici).
Pubblicità sui dispositivi medici a parte, restano invece ancora irrisolti
alcuni punti relativi alla pubblicità sanitaria, più specificatamente alla
promozione dell’attività dei laboratori odontotecnici mediante siti internet.
Pur non rientrando nella descrizione data dalla Legge 175/92, art. 1, (“La
pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle
professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti
è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge
l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici,
sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione”), per estensione si potrebbe dedurre
che anche la pubblicità in rete, sempre se consentita, debba essere soggetta a
questa normativa. L’indicazione, pertanto, è quella di muoversi in questo
ambito con estrema cautela, onde evitare di incorrere in sanzioni nel caso in
cui la legge in questione dovesse essere interpretata in senso restrittivo.
la redazione
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