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Spetta allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi
profili ed ordinamenti didattici, nonché l'istituzione di nuovi albi.
Questo in intesi il contenuto della sentenza n. 423 del 6 dicembre 2006, con
cui la Corte Costituzionale ha bocciato la Legge della Provincia autonoma di
Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, con cui, tra gli altri aspetti, veniva istituiva
la categoria professionale di maestro odontotecnico.
Ancora una volta la Corte ha quindi confermato l'indirizzo giurisprudenziale
secondo cui alle autonomie locali é negata la possibilità d'interferire con il
Legislatore statale in materia di professioni di cui all’art. 117, terzo
comma, della Costituzione.
Questa sentenza appare però
interessante per un altro motivo.
Viene infatti chiarito che
il "lavoro" di odontotecnico deve essere ricondotto essenzialmente alla
materia delle professioni in generale, ed a quelle sanitarie in particolare.
Da questa impostazione sembrerebbe dunque ricavarsi che l'attività di
odontotecnico possa essere svolta sottoforma di libera professione ma anche
sottoforma di impresa artigiana, qualora ne ricorressero i requisiti previsti
dalla legge quadro per l'artigianato.
Su questo particolare
aspetto di estremo interesse per le imprese del settore odontotecnico é
necessario un successivo approfondimento per comprendere la reale portata di
tale impostazione anche in vista del tanto atteso nuovo profilo professionale.
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Marino Pistolato
Confartigianato del Veneto - Ufficio categorie
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