Si ricorda, con particolare attenzione, che il Documento Programmatico
sulla Sicurezza, dovrà essere rivisto con cadenza annua entro il 31 marzo di
ogni anno.
Tale documento, nato con il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003,
definito nel nuovo codice della Privacy, sottolinea l’obbligatorietà di
adottarlo nel momento in cui si effettua un trattamento di dati sensibili o
giudiziari a mezzo di strumenti informatici.
Non si dovrà inviarlo al Garante della Privacy e nemmeno ad altro Ente.
Andrà conservato presso l’impresa ed esibito in caso di richiesta da parte
degli organi di verifica (Guardia di Finanza).
Qui di seguito viene posto in evidenza il contenuto del documento di cui
sopra:
- l’elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle
strutture preposte al trattamento;
- l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei
dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della
loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri a delle modalità per il ripristino della
disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento degli stessi
in tempi compatibili con i diritti degli interessati e non superiore ai sette
giorni;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati al trattamento,
per renderli edotti dei rischi che incombono, delle misure disponibili per
prevenire eventi dannosi.
La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio,
nonché in occasione di cambiamenti di mansioni;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle
misure minime di sicurezza in caso di trattamento di dati personali affidati,
in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, l’individuazione e i criteri da adottare per la cifratura o per la
separazione di tali dati da altri dati personali relativi a diversi soggetti.
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