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20/06/2007  Assemblea CAO contraria al nuovo profilo dell'odontotecnico

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L’Assemblea dei Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri, riunita in
Roma il 16 giugno 2007;
PREMESSO CHE
è all’esame presso il C.S.S. una bozza di profilo professionale per la modifica della figura di
artigiano fabbricante di protesi dentaria (odontotecnico) che, se approvata, ne configurerebbe
l’inserimento nell’ambito delle professioni sanitarie
CONSIDERATO CHE
· La Direttiva Comunitaria 2005/36, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche
professionali, prevede per le figure europee equivalenti il conseguimento di un titolo di
studio secondario
· L’Art. 5 della Legge 43/2006 prevede l’individuazione di nuove professioni legata solo ai
fabbisogni individuati dai Piani Sanitari e richiede la non rispondenza a professioni già
riconosciute
· L’attività degli odontotecnici non è mai stata una professione sanitaria ausiliaria, bensì è
sempre stata inquadrata nell’ambito delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e,
pertanto, non rientra nella normativa di cui alla Legge 42/1999;
· Nella Legge 46/1997 di recepimento della Direttiva Comunitaria 1993/42 l’odontotecnico è
definito come “fabbricante di dispositivi dentali su misura” e, dopo il conseguimento del
diploma professionale, appartiene alle attività riconosciute di artigianato
· Il DPR 135/1980 istituisce la laurea in odontoiatria e protesi dentaria prevedendo
competenze del laureato anche come progettista clinico, prescrittore ed esecutore della
terapia protesica
RITIENE CHE L’ISTITUZIONE DI UN NUOVO PROFILO PROFESSIONALE IN
AMBITO SANITARIO DETERMINI
· Una illegittima ed ambigua sovrapposizione di competenze e ruoli contribuendo a creare
difficoltà nel riconoscere l’esercente l’atto medico a tutto svantaggio del diritto alla salute
· Una ambigua individuazione dei profili di responsabilità legale nella riabilitazione protesica
· L’istituzione di una laurea triennale in odontotecnica che nulla avrebbe a che fare con
l’attività sanitaria.
· Difficoltà nel controllo puntuale dei casi di violazione dell’art. 348 del Codice Penale
· La necessità di effettuare l’eventuale approfondimento culturale, in funzione della tipologia
dell’attività artigianale propria degli odontotecnici, in ambito ingegneristico o chimico;
ESPRIME CON FORZA
la massima contrarietà, per l’ipotizzata approvazione del nuovo profilo professionale
dell’odontotecnico
CONFIDA
invece, nel senso di responsabilità e nell’alta competenza dei Membri del C.S.S. – massimo organo
consultivo del Ministero della Salute – nel rigettare lo schema di Decreto Loro prospettato

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