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L’Assemblea dei Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti all’Albo degli
Odontoiatri, riunita in
Roma il 16 giugno 2007;
PREMESSO CHE
è all’esame presso il C.S.S. una bozza di profilo professionale per la
modifica della figura di
artigiano fabbricante di protesi dentaria (odontotecnico) che, se approvata,
ne configurerebbe
l’inserimento nell’ambito delle professioni sanitarie
CONSIDERATO CHE
· La Direttiva Comunitaria 2005/36, relativa al riconoscimento reciproco
delle qualifiche
professionali, prevede per le figure europee equivalenti il conseguimento di
un titolo di
studio secondario
· L’Art. 5 della Legge 43/2006 prevede l’individuazione di nuove professioni
legata solo ai
fabbisogni individuati dai Piani Sanitari e richiede la non rispondenza a
professioni già
riconosciute
· L’attività degli odontotecnici non è mai stata una professione sanitaria
ausiliaria, bensì è
sempre stata inquadrata nell’ambito delle arti ausiliarie delle professioni
sanitarie e,
pertanto, non rientra nella normativa di cui alla Legge 42/1999;
· Nella Legge 46/1997 di recepimento della Direttiva Comunitaria 1993/42
l’odontotecnico è
definito come “fabbricante di dispositivi dentali su misura” e, dopo il
conseguimento del
diploma professionale, appartiene alle attività riconosciute di artigianato
· Il DPR 135/1980 istituisce la laurea in odontoiatria e protesi dentaria
prevedendo
competenze del laureato anche come progettista clinico, prescrittore ed
esecutore della
terapia protesica
RITIENE CHE L’ISTITUZIONE DI UN NUOVO PROFILO PROFESSIONALE IN
AMBITO SANITARIO DETERMINI
· Una illegittima ed ambigua sovrapposizione di competenze e ruoli
contribuendo a creare
difficoltà nel riconoscere l’esercente l’atto medico a tutto svantaggio del
diritto alla salute
· Una ambigua individuazione dei profili di responsabilità legale nella
riabilitazione protesica
· L’istituzione di una laurea triennale in odontotecnica che nulla avrebbe a
che fare con
l’attività sanitaria.
· Difficoltà nel controllo puntuale dei casi di violazione dell’art. 348 del
Codice Penale
· La necessità di effettuare l’eventuale approfondimento culturale, in
funzione della tipologia
dell’attività artigianale propria degli odontotecnici, in ambito
ingegneristico o chimico;
ESPRIME CON FORZA
la massima contrarietà, per l’ipotizzata approvazione del nuovo profilo
professionale
dell’odontotecnico
CONFIDA
invece, nel senso di responsabilità e nell’alta competenza dei Membri del
C.S.S. – massimo organo
consultivo del Ministero della Salute – nel rigettare lo schema di Decreto
Loro prospettato
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