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18/07/2007  ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI 23000 ODONTOTECNICI ELETTORI, DELLE LORO FAMIGLIE E DI TUTTI GLI ITALIANI CHE DICONO BASTA AGLI INTERESSI DI PARTE.

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Pubblichiamo l'interpellanza parlamentare presentata dall'on. Marinello Giuseppe Francesco Maria.

Per nostra fortuna il sottosegretario alla Salute, Giampaolo Patta ha brillantemente ed esaustivamente supportato le ragioni degli odontotecnici italiani nel rispondere all'interpellanza parlamentare presentata dall'on. Marinello Giuseppe Francesco Maria. L'on. Giuseppe Francesco Maria Marinello è odontoiatra di Agrigento, ex tesoriere ANDI (associazione nazionale dentisti italiani). Considerando che è un odontoiatra potrebbe essere anche normale il suo exploit anche se sarebbe stato meglio un suo impegno nella commissione agricoltura di cui è componente. Ciò che indigna e preoccupa è sempre il solito fatto che i dentisti italiani, invece di promuovere le attività professionali proprie e dei componenti il team dentale, conducono una guerra sterile che è la causa stessa della crisi della odontoiatria italiana su cui tutti si cimentano.

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'ipotizzata istituzione del nuovo profilo professionale dell'odontotecnico, è basata sull'assunto di una presunta assimilabilità delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie alle professioni sanitarie propriamente dette, trasposto nel nostro ordinamento con la legge 26 febbraio 1999, n. 42;

tale «intuizione» - in conseguenza della quale gli odontotecnici possono essere considerati una professione sanitaria - non ha trovato da parte della giurisprudenza un'accoglienza favorevole né in ambito nazionale né in quello comunitario;
sullo schema di decreto concernente l'individuazione della figura professionale e del relativo profilo professionale dell'odontotecnico predisposto nel 2002 ed oggi reiterato, infatti, si era già espresso negativamente il Consiglio di Stato il quale aveva - altresì - concluso che a seguito della emanazione del nuovo titolo V della Costituzione, che ha iscritto la materia delle «professioni» e della «salute» tra quelle di legislazione concorrente, è da escludere che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare;
appare dubbia, in quest'ottica, la legittimità del percorso istituzionale scelto che prevede il ricorso a decreti ministeriali senza la necessaria approvazione di una legge ordinaria in materia;
l'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, subordina - altresì - l'individuazione di nuove professioni sanitarie a una seria definizione, sinora mai effettuata, del fabbisogno di tali profili professionali, e il comma 5 del citato articolo, in particolare, prevede testualmente che: «la definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse»;
tale schema di decreto contravviene, inoltre, a quanto previsto nella direttiva 93/42 - recepita nell'ordinamento italiano - la quale definisce gli odontotecnici come fabbricanti ed addetti alla produzione di manufatti individuali e, dopo il conseguimento del diploma professionale, appartenenti alle attività, riconosciute dall'artigianato;
a questo proposito, il tentativo di dare una dimensione professionale alla figura dell'odontotecnico attraverso una laurea triennale abilitante - oltre a non trovare analogie a livello europeo, con il rischio dell'eventuale apertura di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia - costituirebbe soltanto il presupposto per una sovrapposizione di competenze senza alcun miglioramento degli attuali livelli di assistenza;
si verrebbero a creare, in sostanza, due figure - entrambe con competenze in campo protesico - contribuendo a generare confusione di ruoli indistinguibili per il cittadino, con un obiettivo incentivo al malcostume e all'esercizio abusivo della professione e gravi rischi connessi alla difesa da pericolose e letali patologie trasmissibili attraverso cure non controllate, praticate da soggetti non qualificati;
in Italia, attualmente, l'assistenza odontoiatrica è garantita da circa 52.000 medici iscritti al relativo albo professionale mentre secondo un'analisi degli Studi di settore relativa agli anni 2001-2004 sarebbero presenti sul territorio nazionale circa 23.000 odontotecnici inseriti in 5.000 laboratori, per cui l'eventuale sanatoria degli attuali esercenti l'attività artigianale odontotecnica condurrebbe ad un totale di addetti in ambito odontoiatrico sanitario (considerando anche circa 5.000 igieniste dentali) di circa 80.000 sanitari;
attraverso l'ipotizzata istituzione di questo nuovo profilo professionale, infine, si tende ancora una volta a trasformare il cittadino-paziente in un consumatore di servizi senza alcuna preoccupazione nel distinguere tra prestazione sanitaria svolta nell'ambito del rapporto medico-paziente, da un lato, e attività imprenditoriale finalizzata all'incremento dei profitti, dall'altro -:
quali iniziative il Governo intenda porre in essere per evitare l'istituzione del profilo professionale dell'odontotecnico che - come ampiamente dimostrato - rischierebbe di provocare danni alla migliore tutela della salute, comportando lesioni anche ai legittimi esercenti l'odontoiatria nonché agli stessi odontotecnici

che vedrebbero probabilmente chiuse le attuali scuole, con conseguente perdita di posti di lavoro e di professionalità.
(2-00653)

TUTTI I FIRMATARI: (cliccare sui singoli nominativi per visualizzare le schede degli onorevoli parlamentari e le loro circoscrizioni elettorali)
«Marinello, Alfano, Lo Presti, Casero, Scalia, Romele, Stagno D'Alcontres, Giuseppe Fini, Uggè, Cossiga, D'Ippolito Vitale, Fabbri, Zorzato, Compagnon, Boscetto, Gioacchino Alfano, Osvaldo Napoli, Zanetta, Biancofiore, Franzoso Pietro, Mazzaracchio, Galli, Palmieri, Fasolino, Gelmini, Vitali Luigi, Laurini, Azzolini, Forlani, Verro, Di Virgilio, Ruvolo, Misuraca, Garagnani, Bertolini, Caligiuri, Porcu, Paoletti Tangheroni, Germontani, Lazzari».

 

LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO GIAMPAOLO PATTA

Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, in merito a quanto rappresentato dagli onorevoli interpellanti, ritengo opportuno fornire alcune notizie sull'iter finora svolto circa la possibile individuazione dell'odontotecnico come professione sanitaria.
L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ha prodotto profondi cambiamenti nel settore delle professioni sanitarie, in un'ottica di armonizzazione con la normativa europea. L'obiettivo del legislatore è stato quello di disciplinare compiutamente le singole professioni e di accrescere il livello della formazione professionale, prevedendo non più corsi regionali, ma piuttosto corsi universitari, secondo una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale ed un modello formativo che comprende l'insegnamento teorico e un apprendistato pratico, da svolgersi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale. Sono stati definiti, inoltre, ulteriori livelli di specializzazione: lauree specialistiche e master di primo e di secondo livello. Il Ministero della salute, pertanto, aveva individuato con propri decreti ventidue professioni sanitarie, per le quali, di concerto con i competenti soggetti istituzionali, venivano attivati i relativi corsi di laurea.
Nell'ambito di tale riordino, questa Amministrazione aveva previsto di ricomprendere tra le professioni sanitarie anche l'ottico e l'odontotecnico - già arti ausiliarie delle professioni sanitarie - predisponendo, nel 2001, gli schemi di regolamento miranti a disciplinare le suddette nuove figure. Nel corso dell'attività istruttoria è stata più volte interpellata, al riguardo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, la quale, relativamente allo schema di regolamento dell'odontotecnico, ha formulato alcune osservazioni, recepite in buona parte nel testo successivamente trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del necessario parere.
Al riguardo, voglio precisare che il testo approvato dal Consiglio superiore di sanità è sostanzialmente analogo a quello inviato a suo tempo all'organo di giustizia amministrativa. L'iter procedurale avviato è stato interrotto non per questioni di merito, concernenti le mansioni e il ruolo che l'odontotecnico avrebbe dovuto svolgere, ma in seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il riparto delle competenze normative tra Stato e regioni. Per tali sopravvenute modifiche, infatti, l'individuazione di nuove professioni sanitarie non può più essere effettuata da parte dello Stato con atto avente natura regolamentare, come il decreto ministeriale, ma necessita di una norma di grado primario, che, avendo individuato i principi fondamentali della materia, consenta alle regioni l'emanazione della disciplina precettiva e di dettaglio. Conseguentemente, il Ministero ha dato avvio alla predisposizione di una normativa mirata a disciplinare il settore, conformemente alle nuove norme costituzionali.
L'entrata in vigore della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che fissa i principi fondamentali in materia di professioni sanitarie e, in particolare, l'articolo 5, che disciplina la procedura per l'individuazione e la normazione di nuove professione in ambito sanitario, ha posto fine a una situazione di incertezza normativa.
Desidero ribadire che la determinazione di avviare il procedimento per l'individuazione della professione sanitaria di odontotecnico non è, come sostenuto nell'atto parlamentare, un automatismo legato alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, ma costituisce una scelta di questa amministrazione, che ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche di una professione la cui attività operativa si inserisce certamente nel contesto salute.
Risulta inesatto, inoltre, quanto affermato nell'interpellanza in merito ad una possibile individuazione della professione sanitaria di odontotecnico con decreto ministeriale. Nel rispetto dell'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, tale individuazione avverrà al termine di un prescritto iter,

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mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni, recepito con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. Come già precisato, questa procedura è stata introdotta dal legislatore allo scopo di rispettare il riparto di competenze tra Stato e regioni ed è conforme ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nella pronuncia alla quale fanno riferimento gli onorevoli interpellanti.
Va segnalato, inoltre, che le attività attualmente svolte dall'odontotecnico, pur afferenti all'area della tutela della salute, non corrispondono a quelle svolte da altre professioni sanitarie. Gli stessi operano nel campo delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie con metodiche operative, che li pongono in stretto contatto con gli odontoiatri, senza tuttavia indebita invasione di campo, che, peraltro, laddove si verificasse, sarebbe comunque perseguibile per legge, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'odontotecnico. Pertanto, poiché le suddette metodiche non vengono modificate dall'iter normativo avviato, non è ipotizzabile alcuna parcellizzazione o invasione di competenze proprie di altre professioni sanitarie.
Quanto al rilievo secondo cui l'individuazione di questa professione sarebbe in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, laddove lo stesso prescrive che le nuove professioni sanitarie debbono essere individuate in considerazione di fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti dal piano sanitario nazionale o dai piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, si rappresenta che l'iter avviato prevede il coinvolgimento di una commissione istituita presso il Consiglio superiore di sanità per un esame scientifico delle funzioni delle nuove professioni sanitarie, allo scopo anche di evitare eventuali frazionamenti e sovrapposizioni con le professioni sanitarie già esistenti.
Inoltre, va ricordato che fino al 2001 il Consiglio superiore di sanità si era espresso positivamente sullo schema di decreto ministeriale, che riconosceva quella di odontotecnico come professione sanitaria, ravvisando pertanto la relativa rispondenza a un effettivo fabbisogno del sistema sanitario nazionale.
In merito alle perplessità espresse circa la possibilità che, dopo l'individuazione delle nuove figure sanitarie, i soggetti in possesso dei vecchi titoli professionali verrebbero equiparati ex lege ai laureati, si segnala che gli schemi di accordo all'esame del Consiglio superiore di sanità stabiliscono che i suddetti soggetti potranno svolgere attività professionale, secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore degli accordi stessi.
Del resto, secondo quanto previsto dalla normativa del 2006, l'equipollenza paventata non potrebbe realizzarsi se non con legge, mentre l'iter normativo avviato si concluderà con un decreto del Presidente della Repubblica. Va precisato anche che la formazione universitaria, che gli odontotecnici dovranno avere qualora venissero riconosciuti come professione sanitaria, corrisponde non ad una scelta discrezionale del Ministero della salute, ma alle disposizioni del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502. In ogni caso, la formazione universitaria non può, di per sé, essere considerata come fonte di indebite interferenze funzionali tra l'odontoiatra e l'odontotecnico, in considerazione delle diversità fra le due figure professionali, degli insegnamenti svolti, delle mansioni e del tipo di formazione.
Non va sottovalutato, peraltro, che una formazione di livello universitario garantisce maggiori conoscenze professionali, a vantaggio certamente della sicurezza dei cittadini. Inoltre, una disciplina del settore delle professioni sanitarie che possa definire con precisione le caratteristiche e i contesti operativi degli operatori, risponde tra l'altro alla necessità di reprimere efficacemente il fenomeno dell'abusivismo. È peraltro ragionevole supporre che la regolamentazione della figura dell'odontotecnico avrà positivi riscontri in tal senso.
Da ultimo, si rappresenta che la direttiva n. 93/42/CE - citata nell'atto parlamentare - si riferisce non alle professioni dell'area sanitaria, ma ai dispositivi medici, stabilendo le caratteristiche e i requisiti

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necessari per l'immissione in commercio. Va evidenziato che, poiché gli odontotecnici già adesso realizzano e mettono in commercio dispositivi medici conformi alla normativa comunitaria - analogamente a quanto avviene per il tecnico ortopedico, che è un professionista sanitario - nell'ipotesi in cui anche l'odontotecnico diventi una professione sanitaria non vi sarebbe alcuna violazione della direttiva citata.

da odontotecnico oggi

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