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Pubblichiamo l'interpellanza parlamentare presentata dall'on.
Marinello Giuseppe Francesco Maria.
Per nostra fortuna il sottosegretario alla Salute, Giampaolo Patta ha
brillantemente ed esaustivamente supportato le ragioni degli odontotecnici
italiani nel rispondere all'interpellanza parlamentare presentata dall'on.
Marinello Giuseppe Francesco Maria. L'on. Giuseppe Francesco Maria Marinello è
odontoiatra di Agrigento, ex tesoriere ANDI (associazione nazionale dentisti
italiani). Considerando che è un odontoiatra potrebbe essere anche normale il
suo exploit anche se sarebbe stato meglio un suo impegno nella commissione
agricoltura di cui è componente. Ciò che indigna e preoccupa è sempre il
solito fatto che i dentisti italiani, invece di promuovere le attività
professionali proprie e dei componenti il team dentale, conducono una guerra
sterile che è la causa stessa della crisi della odontoiatria italiana su cui
tutti si cimentano.
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il
Ministro dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'ipotizzata istituzione del nuovo profilo professionale dell'odontotecnico, è
basata sull'assunto di una presunta assimilabilità delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie alle professioni sanitarie propriamente dette, trasposto
nel nostro ordinamento con la legge 26 febbraio 1999, n. 42;
tale «intuizione» - in conseguenza della quale gli odontotecnici possono
essere considerati una professione sanitaria - non ha trovato da parte della
giurisprudenza un'accoglienza favorevole né in ambito nazionale né in quello
comunitario;
sullo schema di decreto concernente l'individuazione della figura
professionale e del relativo profilo professionale dell'odontotecnico
predisposto nel 2002 ed oggi reiterato, infatti, si era già espresso
negativamente il Consiglio di Stato il quale aveva - altresì - concluso che a
seguito della emanazione del nuovo titolo V della Costituzione, che ha
iscritto la materia delle «professioni» e della «salute» tra quelle di
legislazione concorrente, è da escludere che lo Stato possa disciplinare le
materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a livello
regolamentare;
appare dubbia, in quest'ottica, la legittimità del percorso istituzionale
scelto che prevede il ricorso a decreti ministeriali senza la necessaria
approvazione di una legge ordinaria in materia;
l'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, subordina - altresì -
l'individuazione di nuove professioni sanitarie a una seria definizione,
sinora mai effettuata, del fabbisogno di tali profili professionali, e il
comma 5 del citato articolo, in particolare, prevede testualmente che: «la
definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene
evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già
riconosciute o con le specializzazioni delle stesse»;
tale schema di decreto contravviene, inoltre, a quanto previsto nella
direttiva 93/42 - recepita nell'ordinamento italiano - la quale definisce gli
odontotecnici come fabbricanti ed addetti alla produzione di manufatti
individuali e, dopo il conseguimento del diploma professionale, appartenenti
alle attività, riconosciute dall'artigianato;
a questo proposito, il tentativo di dare una dimensione professionale alla
figura dell'odontotecnico attraverso una laurea triennale abilitante - oltre a
non trovare analogie a livello europeo, con il rischio dell'eventuale apertura
di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia - costituirebbe
soltanto il presupposto per una sovrapposizione di competenze senza alcun
miglioramento degli attuali livelli di assistenza;
si verrebbero a creare, in sostanza, due figure - entrambe con competenze in
campo protesico - contribuendo a generare confusione di ruoli indistinguibili
per il cittadino, con un obiettivo incentivo al malcostume e all'esercizio
abusivo della professione e gravi rischi connessi alla difesa da pericolose e
letali patologie trasmissibili attraverso cure non controllate, praticate da
soggetti non qualificati;
in Italia, attualmente, l'assistenza odontoiatrica è garantita da circa 52.000
medici iscritti al relativo albo professionale mentre secondo un'analisi degli
Studi di settore relativa agli anni 2001-2004 sarebbero presenti sul
territorio nazionale circa 23.000 odontotecnici inseriti in 5.000 laboratori,
per cui l'eventuale sanatoria degli attuali esercenti l'attività artigianale
odontotecnica condurrebbe ad un totale di addetti in ambito odontoiatrico
sanitario (considerando anche circa 5.000 igieniste dentali) di circa 80.000
sanitari;
attraverso l'ipotizzata istituzione di questo nuovo profilo professionale,
infine, si tende ancora una volta a trasformare il cittadino-paziente in un
consumatore di servizi senza alcuna preoccupazione nel distinguere tra
prestazione sanitaria svolta nell'ambito del rapporto medico-paziente, da un
lato, e attività imprenditoriale finalizzata all'incremento dei profitti,
dall'altro -:
quali iniziative il Governo intenda porre in essere per evitare l'istituzione
del profilo professionale dell'odontotecnico che - come ampiamente dimostrato
- rischierebbe di provocare danni alla migliore tutela della salute,
comportando lesioni anche ai legittimi esercenti l'odontoiatria nonché agli
stessi odontotecnici
che vedrebbero probabilmente chiuse le attuali scuole, con conseguente
perdita di posti di lavoro e di professionalità.
(2-00653)
TUTTI I FIRMATARI: (cliccare sui
singoli nominativi per visualizzare le schede degli onorevoli parlamentari e
le loro circoscrizioni elettorali)
«Marinello,
Alfano,
Lo Presti,
Casero,
Scalia,
Romele,
Stagno D'Alcontres,
Giuseppe Fini,
Uggè,
Cossiga,
D'Ippolito Vitale,
Fabbri,
Zorzato,
Compagnon,
Boscetto,
Gioacchino Alfano,
Osvaldo Napoli,
Zanetta,
Biancofiore,
Franzoso Pietro,
Mazzaracchio,
Galli,
Palmieri,
Fasolino,
Gelmini,
Vitali Luigi,
Laurini,
Azzolini,
Forlani,
Verro,
Di Virgilio,
Ruvolo,
Misuraca,
Garagnani,
Bertolini,
Caligiuri,
Porcu,
Paoletti Tangheroni,
Germontani,
Lazzari».
LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO GIAMPAOLO PATTA
Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, in merito a
quanto rappresentato dagli onorevoli interpellanti, ritengo opportuno fornire
alcune notizie sull'iter finora svolto circa la possibile individuazione
dell'odontotecnico come professione sanitaria.
L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ha prodotto
profondi cambiamenti nel settore delle professioni sanitarie, in un'ottica di
armonizzazione con la normativa europea. L'obiettivo del legislatore è stato
quello di disciplinare compiutamente le singole professioni e di accrescere il
livello della formazione professionale, prevedendo non più corsi regionali, ma
piuttosto corsi universitari, secondo una disciplina uniforme su tutto il
territorio nazionale ed un modello formativo che comprende l'insegnamento
teorico e un apprendistato pratico, da svolgersi presso le strutture del
Servizio sanitario nazionale. Sono stati definiti, inoltre, ulteriori livelli
di specializzazione: lauree specialistiche e master di primo e di secondo
livello. Il Ministero della salute, pertanto, aveva individuato con propri
decreti ventidue professioni sanitarie, per le quali, di concerto con i
competenti soggetti istituzionali, venivano attivati i relativi corsi di
laurea.
Nell'ambito di tale riordino, questa Amministrazione aveva previsto di
ricomprendere tra le professioni sanitarie anche l'ottico e l'odontotecnico -
già arti ausiliarie delle professioni sanitarie - predisponendo, nel 2001, gli
schemi di regolamento miranti a disciplinare le suddette nuove figure. Nel
corso dell'attività istruttoria è stata più volte interpellata, al riguardo,
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, la
quale, relativamente allo schema di regolamento dell'odontotecnico, ha
formulato alcune osservazioni, recepite in buona parte nel testo
successivamente trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del
necessario parere.
Al riguardo, voglio precisare che il testo approvato dal Consiglio superiore
di sanità è sostanzialmente analogo a quello inviato a suo tempo all'organo di
giustizia amministrativa. L'iter procedurale avviato è stato interrotto non
per questioni di merito, concernenti le mansioni e il ruolo che
l'odontotecnico avrebbe dovuto svolgere, ma in seguito all'entrata in vigore
della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il riparto delle
competenze normative tra Stato e regioni. Per tali sopravvenute modifiche,
infatti, l'individuazione di nuove professioni sanitarie non può più essere
effettuata da parte dello Stato con atto avente natura regolamentare, come il
decreto ministeriale, ma necessita di una norma di grado primario, che, avendo
individuato i principi fondamentali della materia, consenta alle regioni
l'emanazione della disciplina precettiva e di dettaglio. Conseguentemente, il
Ministero ha dato avvio alla predisposizione di una normativa mirata a
disciplinare il settore, conformemente alle nuove norme costituzionali.
L'entrata in vigore della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che fissa i principi
fondamentali in materia di professioni sanitarie e, in particolare, l'articolo
5, che disciplina la procedura per l'individuazione e la normazione di nuove
professione in ambito sanitario, ha posto fine a una situazione di incertezza
normativa.
Desidero ribadire che la determinazione di avviare il procedimento per
l'individuazione della professione sanitaria di odontotecnico non è, come
sostenuto nell'atto parlamentare, un automatismo legato alla legge 26 febbraio
1999, n. 42, ma costituisce una scelta di questa amministrazione, che ha
tenuto conto delle caratteristiche specifiche di una professione la cui
attività operativa si inserisce certamente nel contesto salute.
Risulta inesatto, inoltre, quanto affermato nell'interpellanza in merito ad
una possibile individuazione della professione sanitaria di odontotecnico con
decreto ministeriale. Nel rispetto dell'articolo 5 della legge n. 43 del 2006,
tale individuazione avverrà al termine di un prescritto iter,
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mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni, recepito con
decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei
ministri. Come già precisato, questa procedura è stata introdotta dal
legislatore allo scopo di rispettare il riparto di competenze tra Stato e
regioni ed è conforme ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nella
pronuncia alla quale fanno riferimento gli onorevoli interpellanti.
Va segnalato, inoltre, che le attività attualmente svolte dall'odontotecnico,
pur afferenti all'area della tutela della salute, non corrispondono a quelle
svolte da altre professioni sanitarie. Gli stessi operano nel campo delle arti
ausiliarie delle professioni sanitarie con metodiche operative, che li pongono
in stretto contatto con gli odontoiatri, senza tuttavia indebita invasione di
campo, che, peraltro, laddove si verificasse, sarebbe comunque perseguibile
per legge, indipendentemente dalla qualificazione giuridica
dell'odontotecnico. Pertanto, poiché le suddette metodiche non vengono
modificate dall'iter normativo avviato, non è ipotizzabile alcuna
parcellizzazione o invasione di competenze proprie di altre professioni
sanitarie.
Quanto al rilievo secondo cui l'individuazione di questa professione sarebbe
in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, laddove lo stesso
prescrive che le nuove professioni sanitarie debbono essere individuate in
considerazione di fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti dal
piano sanitario nazionale o dai piani sanitari regionali, che non trovano
rispondenza in professioni già riconosciute, si rappresenta che l'iter avviato
prevede il coinvolgimento di una commissione istituita presso il Consiglio
superiore di sanità per un esame scientifico delle funzioni delle nuove
professioni sanitarie, allo scopo anche di evitare eventuali frazionamenti e
sovrapposizioni con le professioni sanitarie già esistenti.
Inoltre, va ricordato che fino al 2001 il Consiglio superiore di sanità si era
espresso positivamente sullo schema di decreto ministeriale, che riconosceva
quella di odontotecnico come professione sanitaria, ravvisando pertanto la
relativa rispondenza a un effettivo fabbisogno del sistema sanitario
nazionale.
In merito alle perplessità espresse circa la possibilità che, dopo
l'individuazione delle nuove figure sanitarie, i soggetti in possesso dei
vecchi titoli professionali verrebbero equiparati ex lege ai laureati, si
segnala che gli schemi di accordo all'esame del Consiglio superiore di sanità
stabiliscono che i suddetti soggetti potranno svolgere attività professionale,
secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore degli accordi stessi.
Del resto, secondo quanto previsto dalla normativa del 2006, l'equipollenza
paventata non potrebbe realizzarsi se non con legge, mentre l'iter normativo
avviato si concluderà con un decreto del Presidente della Repubblica. Va
precisato anche che la formazione universitaria, che gli odontotecnici
dovranno avere qualora venissero riconosciuti come professione sanitaria,
corrisponde non ad una scelta discrezionale del Ministero della salute, ma
alle disposizioni del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502. In
ogni caso, la formazione universitaria non può, di per sé, essere considerata
come fonte di indebite interferenze funzionali tra l'odontoiatra e
l'odontotecnico, in considerazione delle diversità fra le due figure
professionali, degli insegnamenti svolti, delle mansioni e del tipo di
formazione.
Non va sottovalutato, peraltro, che una formazione di livello universitario
garantisce maggiori conoscenze professionali, a vantaggio certamente della
sicurezza dei cittadini. Inoltre, una disciplina del settore delle professioni
sanitarie che possa definire con precisione le caratteristiche e i contesti
operativi degli operatori, risponde tra l'altro alla necessità di reprimere
efficacemente il fenomeno dell'abusivismo. È peraltro ragionevole supporre che
la regolamentazione della figura dell'odontotecnico avrà positivi riscontri in
tal senso.
Da ultimo, si rappresenta che la direttiva n. 93/42/CE - citata nell'atto
parlamentare - si riferisce non alle professioni dell'area sanitaria, ma ai
dispositivi medici, stabilendo le caratteristiche e i requisiti
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necessari per l'immissione in commercio. Va evidenziato che, poiché gli
odontotecnici già adesso realizzano e mettono in commercio dispositivi medici
conformi alla normativa comunitaria - analogamente a quanto avviene per il
tecnico ortopedico, che è un professionista sanitario - nell'ipotesi in cui
anche l'odontotecnico diventi una professione sanitaria non vi sarebbe alcuna
violazione della direttiva citata.
da odontotecnico oggi
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