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AMBIENTE - ENERGIA
Registri dei rifiuti: quelli già vidimati possono essere ancora
utilizzati, mentre i nuovi vanno vidimati alla Camera di Commercio. Questa
l’indicazione dell’Associazione Artigiani vicentina, peraltro avallata dalla
Regione.
Torniamo ancora una volta a parlare del registro dei rifiuti. Nei giorni
scorsi, moltissime aziende si sono rivolte alla Camera di Commercio per fare
vidimare il proprio registro, tra l’altro perdendo tempo per aspettare il
proprio turno per arrivare alla tanto agognata vidimazione. Ma cos’è successo?
Perché improvvisamente nel giro di pochi giorni si è vista questa “corsa alla
vidimazione” presso l’ente camerale?
La risposta la si trova nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
legislativo 16/01/2008, n. 4, che dispone alcune modifiche o integrazioni alla
normativa ambientale in vigore. In particolare, per quanto riguarda il
registro dei rifiuti, il nuovo decreto precisa che esso deve essere vidimato
alla Camera di Commercio territorialmente competente. Sulla base di tale
indicazione di legge, alcuni soggetti hanno ritenuto di suggerire alle aziende
di vidimare non solo i nuovi registri alla Camera di Commercio, ma anche di
abbandonare quelli già in uso, ancorché non completati, in quanto vidimati
dall’Ufficio del Registro anziché, appunto, dal nuovo ente a ciò delegato.
L’Associazione Artigiani della provincia di Vicenza non condivide in alcun
modo tale posizione, in quanto ritiene che la norma riguardante l’obbligo di
vidimazione venga comunque rispettata anche in presenza della precedente
vidimazione fatta. Evitiamo ovviamente in questo contesto di entrare nei
dettagli delle motivazioni, ma, anche al di là degli aspetti interpretativi,
riteniamo che il legislatore non abbia in alcun modo voluto creare un problema
di ulteriore e inutile burocrazia nei confronti delle imprese.
Peraltro anche la Regione del Veneto, il 12 febbraio con una nota del
segretario regionale all’Ambiente ha precisato quanto segue: «Nel merito della
questione, questa segreteria ritiene che i registri attualmente in uso alle
aziende, purché vidimati gli uffici amministrativi all’epoca competenti,
possano continuare ad esser utilizzati filo al loro esaurimento».
Per quanto riguarda il parere dell’Assoartigiani, il problema - inesistente,
dunque - si chiude qui.
A questo punto si tratta di ricordare ancora una volta quali sono i soggetti
obbligati alla tenuta del registro (che deve comunque essere vidimato nella
logica sopra richiamata):
- i produttori di rifiuti indipendentemente dal numero dei propri dipendenti
(tale obbligo riguarda i rifiuti da lavorazione industriale, artigianale e
quelli derivanti dall’attività di recupero e smaltimento);
- i trasportatori dei rifiuti (ma non per il trasporto dei propri rifiuti non
pericolosi);
- i commercianti e gli intermediari (senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento.
Vi sono ovviamente altre novità nella nuova normativa approvata, che
riguardano in particolare il trasporto dei propri rifiuti, le terre e rocce da
scavo, la denuncia annuale (MUD), il servizio pubblico di smaltimento dei
rifiuti, con particolare riferimento a quelli assimilabili agli urbani
prodotti dalle aziende, le materie prime secondarie e altro ancora, che
svilupperemo in maniera puntuale nelle prossime uscite di InformaImpresa.
Registro rifiuti:
In questi giorni si è creata della confusione per quanto riguarda il problema
della vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. Anzitutto è
bene precisare che il registro è soggetto alla vidimazione, che dal 13
febbraio potrà essere fatta solo presso la Camera di Commercio
territorialmente competente. Per quanto riguarda i soggetti obbligati alla
vidimazione gli stessi sono quelli di seguito riportati:
- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi
- i soggetti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:
- lavorazioni artigianali;
- lavorazioni industriali, fatto salvo il coke da petrolio utilizzato come
combustibile per uso produttivo;
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti della
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
- chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione;
- chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di
rifiuto.
Si deve precisare che il trasporto dei propri rifiuti, non viene considerato
come trasporto a titolo professionale, e di conseguenza per questa fase, non
sussiste l’obbligo della tenuta del registro dei rifiuti.
A questo punto proviamo a sintetizzare le situazione nella quale potrebbero
ritrovarsi alcune aziende:
- le aziende che già utilizzano (quindi da prima del 13 febbraio 2008), il
registro dei rifiuti, vidimato all’ufficio del registro, continuano ad
utilizzarlo fino all’esaurimento degli spazi disponibili nello stesso;
- le aziende che già utilizzano (quindi da prima del 13 febbraio 2008), il
registro dei rifiuti, che non è mai stato vidimato, devono dal 13 febbraio
2008, utilizzare un nuovo registro vidimato alla Camera di Commercio;
- le aziende che sono soggette alla tenuta del registro (vedi sopra), devono
sempre vidimarlo alla Camera di Commercio.
Informazioni o chiarimenti sono disponibili presso il Settore Ambiente dell’Assoartigiani
tel.0444 386759.
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