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26/02/2008    Responsabilità contrattuale, grava sempre sul medico la prova dell'assenza di colpa professionale

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Stop alla sentenza che dispensava il dentista dal risarcimento: se l'intervento fallito è di "routine", il paziente è tenuto solo a dimostrare il rapporto con il debitore allegando il risultato peggiorativo

Una volta tanto è il dentista, e non il paziente, a rimanere con l'amaro in bocca. Nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, ricorda la Suprema corte, la prova dell'assenza di colpa medica grava sempre sul professionista-debitore: quando l'intervento fallito è un'operazione di routine per il sanitario, infatti, il paziente è tenuto soltanto a provare il rapporto intercorso con il professionista e si può limitare ad allegare le conseguenze negative patite. È quanto emerge dalla sentenza 3520/08, emessa dalla terza sezione civile (e disponibile come documento correlato) che boccia la pronuncia d'appello favorevole all'odontoiatra.
Operazione fallita. Il professionista, nel caso di specie, aveva impiantato al paziente una protesi a distanza di sette mesi dall'estrazione dei denti: un'operazione dall'esito infausto perché nel frattempo i monconi si erano spostati.
Criteri funzionali. Ora i giudici di legittimità indicano la via per l'accertamento della colpa medica: si parte - spiegano - dalla natura dell'intervento medico (facile o non facile); si passa a rilevare il peggioramento o meno delle condizioni del paziente; viene poi la valutazione del grado di colpa: lieve, oltre che presunta, di fronte a operazioni di routine; grave, sia pure sotto il profilo della sola imperizia, se relativa a interventi che trascendono l'ordinaria preparazione media o non risultano studiati a sufficienza (salvo l'ulteriore limite della particolare diligenza e dell'elevata specializzazione richieste al professionista); si chiude con la verifica del corretto adempimento dell'onere di informazione del paziente (con il conseguente consenso dell'interessato) e dei successivi obblighi di controllo sugli effetti dell'intervento (Cassazione, Sezioni unite, 577/08, disponibile nel numero arretrato del 15 gennaio scorso; 13533/01, nell'arretrato del 7 novembre 2001; terza sezione, 21619/07, nell'arretrato del 31 ottobre 2007; Corte costituzionale 166/73).
Liquidazione equitativa. Resta da accertare, adesso, solo l'entità del danno causato dal dentista. Che tuttavia sarà quantificato dal giudice solo in via equitativa: il potere del giudice di procedere a un accertamento tecnico - concludono gli "ermellini" - è congelato dall'espressa rinuncia dell'interessato, che tuttavia avrebbe potuto aspirare a una pronuncia risarcitoria più ampia (Cassazione 12461/95). (d.f.)


CASSAZIONE

 

da www.dirittoegiustizia.it


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