Stop alla sentenza che dispensava il dentista dal risarcimento: se
l'intervento fallito è di "routine", il paziente è tenuto solo a dimostrare il
rapporto con il debitore allegando il risultato peggiorativo
Una volta tanto è il dentista, e non il paziente, a rimanere con l'amaro in
bocca. Nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, ricorda la Suprema
corte, la prova dell'assenza di colpa medica grava sempre sul
professionista-debitore: quando l'intervento fallito è un'operazione di
routine per il sanitario, infatti, il paziente è tenuto soltanto a provare il
rapporto intercorso con il professionista e si può limitare ad allegare le
conseguenze negative patite. È quanto emerge dalla sentenza 3520/08, emessa
dalla terza sezione civile (e disponibile come documento correlato) che boccia
la pronuncia d'appello favorevole all'odontoiatra.
Operazione fallita. Il professionista, nel caso di specie, aveva impiantato al
paziente una protesi a distanza di sette mesi dall'estrazione dei denti:
un'operazione dall'esito infausto perché nel frattempo i monconi si erano
spostati.
Criteri funzionali. Ora i giudici di legittimità indicano la via per
l'accertamento della colpa medica: si parte - spiegano - dalla natura
dell'intervento medico (facile o non facile); si passa a rilevare il
peggioramento o meno delle condizioni del paziente; viene poi la valutazione
del grado di colpa: lieve, oltre che presunta, di fronte a operazioni di
routine; grave, sia pure sotto il profilo della sola imperizia, se relativa a
interventi che trascendono l'ordinaria preparazione media o non risultano
studiati a sufficienza (salvo l'ulteriore limite della particolare diligenza e
dell'elevata specializzazione richieste al professionista); si chiude con la
verifica del corretto adempimento dell'onere di informazione del paziente (con
il conseguente consenso dell'interessato) e dei successivi obblighi di
controllo sugli effetti dell'intervento (Cassazione, Sezioni unite, 577/08,
disponibile nel numero arretrato del 15 gennaio scorso; 13533/01,
nell'arretrato del 7 novembre 2001; terza sezione, 21619/07, nell'arretrato
del 31 ottobre 2007; Corte costituzionale 166/73).
Liquidazione equitativa. Resta da accertare, adesso, solo l'entità del danno
causato dal dentista. Che tuttavia sarà quantificato dal giudice solo in via
equitativa: il potere del giudice di procedere a un accertamento tecnico -
concludono gli "ermellini" - è congelato dall'espressa rinuncia
dell'interessato, che tuttavia avrebbe potuto aspirare a una pronuncia
risarcitoria più ampia (Cassazione 12461/95). (d.f.)
CASSAZIONE
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