Tribunale di Cassino
Odontoiatra abusivo anche senza continuità
Nel giudizio si è inteso stabilire se l'attività che, in una molteplicità
di occasioni, veniva sicuramente espletata dalla assistente di studio,
rivestisse o meno natura di terapia medica, tale da richiedere la relativa
laurea ed abilitazione nonché la ipotizzabilità di un concorso
dell'odontoiatra nel delitto di esercizio abusivo per averlo consentito o
agevolato. Secondo il giudice l'art. 348 c.p. delinea una norma penale in
bianco, a carattere istantaneo, che si realizza con la mera abusiva
esplicazione, anche episodica, di una professione per la quale sarebbe, al
contrario, richiesta una speciale abilitazione. E' estraneo a tale schema
qualsiasi concetto di abitualità o di permanenza del comportamento
antigiuridico. Ogni singola visita, ogni intervento terapeutico, ogni
controllo espletato, quindi, realizzano pienamente l'ipotizzata figura
delittuosa. Nel caso concreto, sono state ricondotte nell'alveo previsionale
penalmente rilevante le condotte consistite:
1. nel controllare la funzionalità di una protesi dentaria (estraendola,
regolandola e riposizionandola);
2. nel togliere punti di sutura, effettuando anche la necessaria mediazione;
3. nel praticare una iniezione di antibiotico su una gengiva;
4. nel modellare un dente con del composto;
5. nel posizionare degli elastici sull'apparecchio ortodontico.
(Avv. Ennio Grassini -
www.dirittosanitario.net) |