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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54,
Supplemento Ordinario)
"Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi
medici."
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria
1994, ed in particolare gli articoli 1 e 30 che conferiscono la delega al
Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria 93/42/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;
Indice:
Art. 1. Definizioni.
Art. 2. Campo di applicazione.
Art. 3. Immissione in commercio e messa in servizio.
Art. 4. Requisiti essenziali.
Art. 5. Libera circolazione, dispositivi a destinazione
particolare.
Art. 6. Rinvio alle norme.
Art. 7. Clausola di salvaguardia.
Art. 8. Classificazione.
Art. 9. Informazioni riguardanti incidenti verificatisi
dopo l'immissione in commercio.
Art. 10. Monitoraggio.
Art. 11. Valutazione della conformità
Art. 12. Procedura particolare per sistemi e kit completi
per campo operatorio.
Art. 13. Registrazione delle persone responsabili
dell'immissione in commercio.
Art. 14. Indagini cliniche.
Art. 15. Organismi designati ad attestare la conformità.
Art. 16. Marcatura CE.
Art. 17. Vigilanza e verifica della conformità.
Art. 18. Provvedimenti di diniego o di restrizione.
Art. 19. Riservatezza.
Art. 20. Commercio dei dispositivi.
Art. 21. Pubblicità.
Art. 22. Apparecchi elettrici usati in medicina.
Art. 23. Sanzioni.
Art. 24. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 25. Norma di rinvio.
ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI
ALLEGATO II DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
ALLEGATO III CERTIFICAZIONE CE
ALLEGATO IV VERIFICA CE
ALLEGATO V DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
(Garanzia di qualità della produzione)
ALLEGATO VI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
(Garanzia di qualità del prodotto)
ALLEGATO VII DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
ALLEGATO VIII DICHIARAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI PER DESTINAZIONI PARTICOLARI
ALLEGATO IX CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
ALLEGATO X VALUTAZIONE CLINICA
ALLEGATO XI CRITERI INDISPENSABILI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI
ALLEGATO XII MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
ALLEGATO XIII MARCATURA DI CONFORMITA' CE
Art. 1. Definizioni.
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici ed
ai relativi accessori. Ai fini del presente decreto gli accessori sono
considerati dispositivi medici a pieno titolo. Nel presente decreto e nei suoi
allegati i dispositivi medici ed i loro accessori vengono indicati con termine
"dispositivi".
2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio,
impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione,
compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e
destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi,
prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi,
controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un
handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo
fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti
l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi
farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui
funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;
b) accessorio: prodotto che, pur non essendo un
dispositivo, sia destinato in modo specifico dal fabbricante ad essere
utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal
fabbricante stesso;
c) dispositivo di diagnosi in vitro: qualsiasi
dispositivo composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un insieme,
da uno strumento, da un apparecchio o da un sistema utilizzato da solo o in
combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per
l'esame di campioni provenienti dal corpo umano al fine di fornire
informazioni sugli stati fisiologici o sugli stati sanitari o di malattia o
anomalia congenita;
d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo
fabbricato appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico
debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo,
le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato
ad essere utilizzato solo per un determinato paziente. La prescrizione può
essere redatta anche da altra persona la quale vi sia autorizzata in virtù
della propria qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati con
metodi di fabbricazione continua od in serie, che devono essere
successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza specifica del medico o
di un altro utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su
misura;
e) dispositivi per indagini cliniche: un dispositivo
destinato ad essere messo a disposizione di un medico debitamente
qualificato per lo svolgimento di indagini di cui all'allegato X, punto 2.1,
in un ambiente clinico umano adeguato. Per l'esecuzione delle indagini
cliniche, al medico debitamente qualificato è assimilata ogni altra
persona, la quale, in base alla propria qualificazione professionale, sia
autorizzata a svolgere tali indagini;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica
responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e
dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a
proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano
eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto. Gli obblighi
del presente decreto che si impongono al fabbricante valgono anche per la
persona fisica o giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta,
rimette a nuovo, etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro
la destinazione di dispositivo in vista dell'immissione in commercio a
proprio nome. I predetti obblighi non si applicano alla persona la quale,
senza essere il fabbricante compone o adatta dispositivi già immessi in
commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente;
g) destinazione: l'utilizzazione alla quale è destinato
il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante
nell'etichetta, nel foglio illustrativo o nel materiale pubblicitario;
h) immissione in commercio: la prima messa a disposizione
a titolo oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle
indagini cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato
comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi
o rimessi a nuovo;
i) messa in servizio: prima utilizzazione del dispositivo
sul mercato comunitario secondo la sua destinazione.
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Art. 2. Campo di applicazione.
1. Qualsiasi dispositivo destinato a somministrare una
sostanza considerata un medicinale ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, è soggetto al
presente decreto, fatte salve le disposizioni dello stesso decreto legislativo
n. 178 del 1991 e successive modificazioni. Se tuttavia un dispositivo di
questo tipo viene immesso in commercio in modo che il dispositivo ed il
medicinale siano integralmente uniti in un solo prodotto destinato ad essere
utilizzato esclusivamente in tale associazione e non può essere altrimenti
utilizzato, tale prodotto è disciplinato dal decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive modificazioni. I requisiti essenziali di cui
all'allegato I del presente decreto si applicano per quanto attiene alla
sicurezza e all'efficacia del dispositivo.
2. I dispositivi comprendenti come parte integrante una
sostanza la quale, qualora utilizzata separatamente, possa esser considerata
un medicinale ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive modificazioni e possa avere un effetto sul corpo umano con
un'azione accessoria a quella del dispositivo devono essere valutati ed
autorizzati in conformità del presente decreto.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;
b) ai dispositivi impiantabili attivi disciplinati dal
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;
c) ai medicinali soggetti al decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive modificazioni;
d) ai prodotti cosmetici disciplinati dal decreto 11
ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni;
e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano,
al plasma umano, alle cellule ematiche di origine umana o ai dispositivi che,
al momento dell'immissione in commercio contengono tali prodotti derivati dal
sangue, plasma o cellule;
f) a organi, tessuti o cellule di origine umana ed a
prodotti comprendenti o derivati da tessuti o cellule di origine umana;
g) a organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo
che il dispositivo non sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non
vitale o prodotti non vitali derivati da tessuto animale.
4. Il presente decreto non si applica ai dispositivi di
protezione individuale disciplinati dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
10, avuto riguardo della destinazione principale del dispositivo.
5. Il presente decreto non si applica nelle materie
disciplinate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
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Art. 3. Immissione in commercio e messa in servizio.
1. I dispositivi possono essere immessi in commercio e
messi in servizio se, correttamente installati e adeguatamente mantenuti
nonché utilizzati secondo la loro destinazione, non compromettono la
sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente di
terzi.
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Art. 4. Requisiti essenziali.
1. I dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali
prescritti nell'allegato I in considerazione della loro destinazione.
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Art. 5. Libera circolazione, dispositivi a destinazione
particolare.
1. E' consentita l'immissione in commercio e la messa in
servizio, nel territorio italiano, dei dispositivi recanti la marcatura CE di
cui all'articolo 16 e valutati in base all'articolo 11.
2. E' altresì consentito che, senza recare la marcatura
CE:
a) i dispositivi destinati ad indagini cliniche possono
essere messi a disposizione dei medici o delle persone debitamente
autorizzate, quando rispondono alle condizioni di cui all'articolo 14 e
all'allegato VIII;
b) i dispositivi su misura possono essere immessi in
commercio e messi in servizio quando rispondono alle condizioni prescritte
dall'articolo 11 e dall'allegato VIII; i dispositivi delle classi IIa, IIb e
III devono essere muniti della dichiarazione di cui all'allegato VIII.
3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, è
consentita la presentazione di dispositivi non conformi al presente decreto a
condizione che sia apposta un'indicazione chiaramente visibile che indichi che
gli stessi non possono essere immessi in commercio né messi in servizio prima
che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea li
abbia resi conformi alle disposizioni del decreto stesso.
4. Le indicazioni, fornite dal fabbricante all'utilizzatore
e al paziente conformemente all'allegato I, punto 13, sono espresse in lingua
italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale, per uso
professionale o per qualsiasi altra utilizzazione.
5. Il fabbricante mette a disposizione, ai fini del
controllo e della vigilanza previsti nel presente decreto, copia delle
istruzioni e delle etichette in italiano fornite con il dispositivo.
6. Qualora i dispositivi siano disciplinati, per aspetti
diversi da quelli del presente decreto, da altre direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE, la medesima fa presumere che i dispositivi
soddisfano anche le prescrizioni di queste altre direttive. Nel caso in cui
una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di
scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura
CE di conformità indica che i dispositivi soddisfano soltanto le disposizioni
delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle
direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli
di istruzione stabiliti dalle suddette direttive e che accompagnano tali
dispositivi; tali documenti, avvertenze o fogli di istruzione devono essere
accessibili senza che si debba distruggere l'imballaggio che assicura la
sterilità del dispositivo.
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Art. 6. Rinvio alle norme.
1. Si presume conforme ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 4 il dispositivo fabbricato in conformità delle norme
armonizzate comunitarie e delle norme nazionali che le recepiscono.
2. I riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le
norme armonizzate comunitarie sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e
dell'artigianato.
3. Ai fini del presente decreto il rinvio alle norme
armonizzate comprende anche le monografie della Farmacopea europea relative in
particolare alle suture chirurgiche e agli aspetti di interazione tra
medicinali e materiali per dispositivi da usarsi come recipienti, i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
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Art. 7. Clausola di salvaguardia.
1. Il Ministero della sanità quando accerta che un
dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1 e 2, lettera b), ancorché
installato ed utilizzato correttamente secondo la sua destinazione e oggetto
di manutenzione regolare, può compromettere la salute e la sicurezza dei
pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di terzi, ne dispone il ritiro
dal mercato a cura e spese del fabbricante, fatta salva l'ipotesi di cui alla
lettera c), ne vieta o limita l'immissione in commercio o la messa in
servizio, informandone il Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato. Il Ministero della sanità comunica, immediatamente i
provvedimenti adottati alla Commissione delle Comunità europee, indicando in
particolare se la non conformità del dispositivo al presente decreto deriva:
a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui
all'articolo 4;
b) da una non corretta applicazione delle norme di cui
all'articolo 6;
c) da una lacuna nelle norme di cui al presente decreto.
2. Quando la Commissione delle Comunità europee comunica
che i provvedimenti di cui al comma 1 sono ingiustificati, il Ministero della
sanità può revocarli salvo che ritenga, in base alle valutazioni degli
organi di consultazione tecnica, che la revoca possa determinare grave rischio
per la salute o la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di terzi.
3. Il dispositivo non conforme munito della marcatura CE
viene ritirato dal commercio a cura e spese del fabbricante e ne viene
informata la Commissione e gli altri Stati membri.
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Art. 8. Classificazione.
1. I dispositivi sono suddivisi nelle seguenti classi:
classi I, IIa, IIb e III. La classificazione segue le regole di
classificazione di cui all'allegato IX.
2. L'eventuale contrasto insorto tra il fabbricante e
l'organismo designato, sulla applicazione delle regole di classificazione,
può essere risolto mediante ricorso al Ministero della sanità che decide
d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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Art. 9. Informazioni riguardanti incidenti verificatisi
dopo l'immissione in commercio.
1. Gli operatori sanitari pubblici e privati devono
comunicare i dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto un dispositivo
appartenente ad una delle classi I, IIa, IIb o III, al Ministero della
sanità.
2. Il Ministero della sanità classifica e valuta i dati
riguardanti gli incidenti di seguito elencati:
a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
caratteristiche o delle prestazioni, nonché qualsiasi carenza
nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un dispositivo che
possono causare o hanno causato la morte o un grave peggioramento dello
stato di salute del paziente o di un utilizzatore;
b) qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario
connessa alle caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo che ha
determinato le conseguenze di cui alla lettera a) e che ha prodotto il
ritiro dal mercato da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti
allo stesso tipo.
3. Il Ministero della sanità comunica al fabbricante
oppure al suo mandatario stabilito nella Comunità i dati acquisiti.
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Art. 10. Monitoraggio.
1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie
pubbliche e private e gli operatori sanitari pubblici e privati sulla base di
quanto rilevato nell'esercizio delle proprie attività, sono tenuti a
comunicare immediatamente al Ministero della sanità, direttamente o tramite
la struttura sanitaria di appartenenza, qualsiasi alterazione delle
caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o inadeguatezza nelle
istruzioni per l'uso da cui potrebbe derivare il decesso o il peggioramento
delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore. Il Ministero
della sanità ne informa il fabbricante.
2. Quando il fabbricante o il suo mandatario viene a
conoscenza di qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni
di un dispositivo immesso in commercio nel territorio italiano e dal cui uso
potrebbe derivare il decesso o il peggioramento delle condizioni di salute di
un paziente o di un operatore, ovvero viene a conoscenza di qualsiasi
inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che potrebbe essere causa di un non
corretto impiego del dispositivo, ha l'obbligo di darne immediata
comunicazione al Ministero della sanità.
3. Il fabbricante o il suo mandatario deve comunicare al
Ministero della sanità, il ritiro dal commercio di un determinato dispositivo
a causa di inconvenienti di ordine tecnico o medico.
4. Il Ministero della sanità dopo aver valutato, se
possibile in contraddittorio con il fabbricante, i dati acquisiti in base al
presente articolo, informa la Commissione delle Comunità europee e gli altri
Stati membri sugli incidenti e sui provvedimenti adottati.
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Art. 11. Valutazione della conformità.
1. Per i dispositivi appartenenti alla classe III, ad
esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini
cliniche, il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:
a) seguire la procedura per la dichiarazione di
conformità CE (sistema completo di assicurazione di qualità) di cui
all'allegato II, oppure
b) seguire la procedura relativa alla certificazione CE
di conformità del tipo di cui all'allegato III, unitamente:
1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui
all'allegato IV, oppure
2) alla procedura relativa alla dichiarazione di
conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato
V.
2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, ad
esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini
cliniche, il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE,
seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE di cui
all'allegato VII unitamente:
a) alla procedura relativa alla verifica CE di cui
all'allegato IV, oppure
b) alla procedura relativa alla dichiarazione di
conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato
V, oppure
c) alla procedura relativa alla dichiarazione di
conformità CE (garanzia di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.
In sostituzione delle procedure, di cui al comma 2 il
fabbricante può seguire la procedura prevista al comma 4, lettera a).
4. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb, diversi
dai dispositivi su misura e dai dispositivi destinati ad indagini cliniche, il
fabbricante deve seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:
a) la procedura relativa alla dichiarazione di
conformità CE (sistema completo di garanzia di qualità) di cui
all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4 dell'allegato II,
oppure
b) la procedura relativa alla certificazione CE di cui
all'allegato III unitamente:
1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui
all'allegato IV, oppure
2) alla procedura relativa alla dichiarazione di
conformità CE (garanzia di qualità della produzione) di cui all'allegato
V, oppure
3) alla procedura relativa alla dichiarazione di
conformità CE (garanzia di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.
5. Per i dispositivi appartenenti alla classe I, ad
esclusione dei dispositivi su misura e di quelli destinati ad indagini
cliniche, il fabbricante ai fini dell'apposizione della marcatura CE, si
attiene alla procedura prevista all'allegato VII e redige, prima
dell'immissione in commercio, la dichiarazione di conformità CE richiesta,
inviandone copia al Ministero della sanità.
6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale
dispositivi "su misura" ha l'obbligo di comunicare l'elenco di detti
dispositivi al Ministero della sanità. Detto elenco deve essere aggiornato
ogni sei mesi a partire dalla data di prima notifica.
7. Il fabbricante di dispositivi su misura o il
rappresentante autorizzato deve essere iscritto presso il Ministero della
sanità e deve presentare, oltre all'elenco, una descrizione dei dispositivi
ed il recapito della società al fine di rendere possibile la formazione di
una banca dati dei produttori legittimamente operanti in Italia per gli
adempimenti di cui al presente decreto senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
8. Nel procedimento di valutazione della conformità del
dispositivo, il fabbricante e l'organismo designato tengono conto di tutti i
risultati disponibili delle operazioni di valutazione e di verifica
eventualmente svolte, secondo il presente decreto anche in una fase intermedia
della fabbricazione.
9. Il fabbricante può incaricare il mandatario stabilito
nella Comunità di avviare i procedimenti previsti agli allegati III, IV, VII
e VIII.
10. Se il procedimento di valutazione della conformità
presuppone l'intervento di un organismo designato, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità può rivolgersi ad un organismo di sua
scelta nell'ambito delle competenze per le quali l'organismo stesso è stato
designato.
11. L'organismo designato può esigere, giustificando
debitamente la richiesta, le informazioni o i dati necessari a mantenere il
certificato di conformità ai fini della procedura scelta. Copia dei
certificati CE di conformità emessi dagli organismi designati, deve essere
inviata ai Ministeri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato a cura degli stessi.
12. La decisione dell'organismo designato presa in base
agli allegati II e III ha validità massima di cinque anni e può essere
prorogata per periodi successivi di cinque anni, su richiesta presentata entro
il termine convenuto nel contratto firmato fra le due parti.
13. La documentazione e la corrispondenza relativa ai
procedimenti previsti dai commi da 1 a 6 è redatta in lingua italiana o in
un'altra lingua comunitaria accettata dall'organismo designato.
14. Il Ministero della sanità può autorizzare, su
richiesta motivata, l'immissione in commercio e la messa in servizio, nel
territorio nazionale, di singoli dispositivi per i quali le procedure di cui
ai commi da 1 a 6 non sono state espletate o completate, il cui impiego è
nell'interesse della protezione della salute. La domanda di autorizzazione
deve contenere la descrizione del dispositivo, dell'azione principale cui è
destinato e dei motivi per i quali la domanda è stata presentata. Il
Ministero della sanità comunica, entro trenta giorni, il provvedimento in
merito all'autorizzazione.
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Art. 12. Procedura particolare per sistemi e kit completi
per campo operatorio.
1. In deroga all'articolo 11, il presente articolo si
applica ai sistemi e kit completi per campo operatorio.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla
dispositivi recanti la marcatura CE, secondo la loro destinazione ed entro i
limiti di utilizzazione previsti dal fabbricante per immetterli in commercio
come sistema o kit completo per campo operatorio, deve inviare al Ministero
della sanità una dichiarazione con la quale attesta che:
a) ha verificato la compatibilità reciproca dei
dispositivi secondo le istruzioni dei fabbricanti e ha realizzato
l'operazione secondo le loro istruzioni;
b) ha imballato il sistema o il kit completo per campo
operatorio ed ha fornito agli utilizzatori le relative informazioni
contenenti le istruzioni dei fabbricanti;
c) l'intera attività è soggetta a metodi adeguati di
verifica e di controllo interni.
3. Se le condizioni di cui al comma 2 non sono soddisfatte,
come nei casi in cui il sistema o il kit completo per campo operatorio
contenga dispositivi che non recano la marcatura CE o in cui la combinazione
di dispositivi scelta non sia compatibile in relazione all'uso cui erano
originariamente destinati, il sistema o il kit completo per campo operatorio
è considerato un dispositivo a sé stante e in quanto tale è soggetto alla
specifica procedura di cui all'articolo 11.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica che, ai fini
dell'immissione in commercio, sterilizzi sistemi o kit completi per campo
operatorio di cui al comma 2 o altri dispositivi medici recanti la marcatura
CE per i quali i fabbricanti prevedono la sterilizzazione prima dell'uso,
segue, a sua scelta, una delle procedure di cui agli allegati IV, V o VI.
L'applicazione di tali allegati, e l'intervento dell'organismo designato si
limitano agli aspetti che riguardano il procedimento di sterilizzazione. La
persona dichiara che la sterilizzazione è stata eseguita sulla base delle
indicazioni del fabbricante.
5. I prodotti di cui ai commi 2 e 4 non devono recare una
nuova marcatura CE. Devono essere corredati di tutte le informazioni di cui
all'allegato I, punto 13, comprendenti le indicazioni fornite dai fabbricanti
dei dispositivi composti. La dichiarazione prevista nel comma 4 è tenuta a
disposizione per cinque anni del Ministero della sanità.
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Art. 13. Registrazione delle persone responsabili
dell'immissione in commercio.
1. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a
nome proprio secondo le procedure previste all'articolo 11, commi 5 e 6, e
qualsiasi altra persona fisica o giuridica che esercita le attività di cui
all'articolo 12, comunica al Ministero della sanità il proprio indirizzo e la
descrizione dei dispositivi in questione.
2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che
immette in commercio a nome proprio dispositivi di cui al comma 1 deve
designare una o più persone responsabili dell'immissione in commercio
stabilite nella comunità. Tali persone devono comunicare al Ministero della
sanità il proprio indirizzo e la categoria alla quale appartengono i
dispositivi in questione.
3. A richiesta, il Ministero della sanità informa gli
Stati membri e la Commissione circa i dati di cui ai commi 1 e 2.
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Art. 14. Indagini cliniche.
1. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, il
fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità segue la procedura
prevista all'allegato VIII e informa preventivamente il Ministero della
sanità prima dell'inizio delle indagini per le quali il dispositivo è
progettato.
2. La notifica al Ministero della sanità degli elementi di
valutazione di cui all'allegato VIII deve essere inviata per raccomandata e
redatta in lingua italiana. Per i dispositivi appartenenti alla classe III per
i dispositivi impiantabili e per quelli invasivi di lunga durata appartenenti
alle classi IIa e IIb il fabbricante può iniziare le indagini cliniche al
termine di sessanta giorni dalla data della notifica a meno che il Ministero
della sanità non gli abbia comunicato, entro tale termine, una decisione in
senso contrario, motivata da considerazioni di ordine sanitario o pubblico.
3. Le indagini cliniche possono iniziare prima della
scadenza dei sessanta giorni, se il comitato etico interpellato ha espresso un
parere favorevole sul programma di tali indagini.
4. Le indagini cliniche devono essere svolte nelle
strutture delle Unità Sanitarie Locali e nelle aziende e presìdi ospedalieri
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e
successive modificazioni. Lo svolgimento di indagini cliniche in altri
istituti pubblici ed in istituzioni sanitarie private deve essere
preventivamente autorizzato dal Ministero della sanità. Le spese derivanti
dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante.
5. Le indagini cliniche devono svolgersi secondo le
disposizioni dell'allegato X.
6. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità deve tenere a disposizione del Ministero della sanità la relazione
prevista all'allegato X, punto 2.3.7.
7. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano in
caso di indagini cliniche svolte con dispositivi recanti, ai sensi
dell'articolo 11, la marcatura CE, a meno che dette indagini riguardino una
destinazione dei dispositivi diversa rispetto a quella prevista dal
procedimento di valutazione della conformità. Rimangono applicabili le
disposizioni dell'allegato X.
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Art. 15. Organismi designati ad attestare la conformità.
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di
valutazione di conformità di cui all'articolo 11, nonché i compiti specifici
per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti
fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto è
disciplinato il procedimento di autorizzazione e fino alla sua entrata in
vigore, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati,
rispettivamente, negli allegati XI e XII.
2. I soggetti interessati inoltrano istanza al Ministero
della sanità che provvede d'intesa con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato alla relativa istruttoria ed alla verifica dei
requisiti. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità, di
concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro novanta giorni; decorso tale termine si intende rifiutata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata
quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata quando i
requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano
accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonché
all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie, si
provvede con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministero della sanità e il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigilano sull'attività degli
organismi designati. Il Ministero della sanità per il tramite del Ministero
degli affari esteri notifica alla Commissione europea e agli altri Stati
membri l'elenco degli organismi designati ad espletare le procedure di
certificazione ed ogni successiva variazione.
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Art. 16. Marcatura CE.
1. I dispositivi, ad esclusione di quelli su misura e di
quelli destinati ad indagini cliniche, che soddisfano i requisiti essenziali
previsti all'articolo 3 devono recare al momento dell'immissione in commercio
una marcatura di conformità CE.
2. La marcatura di conformità CE, corrispondente al
simbolo riprodotto all'allegato XIII, deve essere apposta in maniera visibile,
leggibile ed indelebile sui dispositivi in questione o sul loro involucro
sterile o sulla confezione commerciale, sempreché ciò sia possibile ed
opportuno, e sulle istruzioni per l'uso. La marcatura CE deve essere corredata
del numero di codice dell'organismo designato responsabile dell'adozione delle
procedure previste agli allegati II, IV, VI.
3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni che possono
indurre terzi in errore riguardo al significato o alla grafica della marcatura
di conformità CE. Sul dispositivo, sul confezionamento o sul foglio
illustrativo che accompagna il dispositivo può essere apposto qualsiasi
marchio, purché la visibilità e la leggibilità della marcatura di
conformità CE non siano in tal modo ridotte.
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Art. 17. Vigilanza e verifica della conformità.
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è
demandata al Ministero della sanità e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nell'ambito delle rispettive competenze
direttamente o per il tramite di organismi autorizzati nelle fasi di
commercializzazione e di impiego.
2. Al fine di verificare la conformità dei dispositivi
medici alle prescrizioni del presente decreto, le Amministrazioni vigilanti di
cui al comma 1 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i
propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con
metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,
i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tal
fine è consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di
immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le
Amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello
Stato o di laboratori conformi alla norme della serie EN 45.000 autorizzati
con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di
verifica, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza,
per cinque anni, la documentazione prevista per la valutazione della
conformità.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 23 il Ministero della sanità quando accerta la non conformità
dei dispositivi medici alle disposizioni dell'articolo 16 ordina al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità o al responsabile
dell'immissione in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venire
meno la situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta
giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il
Ministero della sanità ordina l'immediato ritiro dal commercio dei
dispositivi medici, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero della
sanità adotta le misure atte a garantire il ritiro dal commercio, a spese del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità o del responsabile
dell'immissione in commercio.
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Art. 18. Provvedimenti di diniego o di restrizione.
1. Ogni provvedimento di diniego o di limitazione
dell'immissione in commercio, della messa in servizio di un dispositivo, o
dello svolgimento di indagini cliniche, ovvero di ritiro dei dispositivi dal
mercato deve essere motivato. Il provvedimento è notificato all'interessato
con la indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso.
2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1,
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve essere
invitato a presentare le proprie controdeduzioni, a meno che tale
consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del provvedimento.
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Art. 19. Riservatezza.
1. Chiunque svolge attità connesse all'applicazione del
presente decreto è obbligato a mantenere riservate le informazioni acquisite,
fatti salvi, per le autorità e gli organismi designati, gli obblighi di
informazione previsti dal presente decreto.
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Art. 20. Commercio dei dispositivi.
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere,
anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati
alla vendita nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per
assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi
siano conformi agli interessi sanitari.
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Art. 21. Pubblicità.
1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei
dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della
sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere
impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro
professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi
diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del
Ministero della sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la
commissione prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541 , che a tal fine è integrata da un rappresentante del
Dipartimento del Ministero della sanità competente in materia di dispositivi
medici e da uno del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
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Art. 22. Apparecchi elettrici usati in medicina.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
decreto 28 novembre 1987, n. 597, del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie di attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa
agli apparecchi elettrici usati in medicina umana e veterinaria, si applica
limitatamente agli apparecchi usati in medicina veterinaria.
2. Qualora un apparecchio elettrico usato in medicina
veterinaria costituisca anche un dispositivo e soddisfi i requisiti essenziali
previsti dal presente decreto, l'apparecchio stesso è considerato conforme ai
requisiti del decreto ministeriale richiamato al comma 1.
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Art. 23. Sanzioni.
1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie
pubbliche e private, gli operatori sanitari pubblici e privati, i fabbricanti
o loro mandatari che omettono di comunicare le informazioni di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi
medici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2 o in difformità
della stessa è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire un milione.
3. Chiunque immette in commercio o mette in servizio
dispositivi medici privi della marcatura CE o dell'attestato di conformità è
punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire trenta milioni a
lire centottanta milioni. La stessa pena si applica a chi appone la marcatura
CE indebitamente o in maniera tale da violare il divieto di cui all'articolo
16, comma 3.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9,
comma 1; 10, comma 3; 11, commi 6, 7 e 11; 12, commi 2 e 5; 13, comma 2, e 17,
comma 5 è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni.
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Art. 24. Disposizioni transitorie e finali.
1. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 9, 10, 13, 17, 19 e 20, fino al 13 giugno 1998 possono essere
immessi in commercio e messi in servizio i dispositivi conformi alla normativa
vigente in Italia alla data del 31 dicembre 1994.
2. Fino al 30 giugno 2004 sono consentite l'immissione in
commercio e la messa in servizio dei termometri clinici di vetro a mercurio
del tipo a massima che hanno già ottenuto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, un'approvazione CE di modello secondo quanto previsto dalla
legge del 27 giugno 1990, n. 171 .
3. Il Ministero della sanità può chiedere al fabbricante
o al suo mandatario o al responsabile dell'immissione in commercio di fornire,
per i dispositivi di cui al comma 1, informazioni sui requisiti essenziali, la
destinazione e le prestazioni del dispositivo nonché idonea documentazione
scientifica atta a dimostrare l'azione principale del dispositivo e la
inesistenza di rischi per la sicurezza e la salute degli utenti. In caso di
inadempimento entro il termine prefissato, il Ministero della sanità può
disporre il ritiro dal mercato del prodotto con spese a carico del fabbricante
o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione in commercio.
4. Il fabbricante, il suo mandatario o in mancanza il
responsabile dell'immissione in commercio in Italia, dei dispositivi di cui al
comma 1 è tenuto a comunicare al Ministero della sanità, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco e la
descrizione generale di tutti i dispositivi immessi in commercio e messi in
servizio in Italia alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
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Art. 25. Norma di rinvio.
1. Alle procedure di valutazione della conformità dei
dispositivi disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla
designazione degli organismi, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché
all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le disposizioni
dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
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ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI
I. REQUISITI GENERALI
1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in
modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato
clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza
e la salute degli utilizzatori ed eventualmente di
terzi quando siano utilizzati alle condizioni e per i
fini previsti, fermo restando che gli eventuali rischi
debbono essere di livello accettabile, tenuto conto del
beneficio apportato al paziente, e compatibili con un
elevato livello di protezione della salute e della
sicurezza.
2. Le soluzioni adottate dal fabbricante per la progetta-
zione e la costruzione dei dispositivi devono attenersi
a princïpi di rispetto della sicurezza, tenendo conto
dello stato di progresso tecnologico generalmente rico-
nosciuto.
Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbri-
cante deve applicare i seguenti princïpi, nell'ordine
indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nella misura del
possibile (integrazione della sicurezza nella proget-
tazione e nella costruzione del dispositivo);
- se del caso adottare le opportune misure di protezione
nei confronti dei rischi che non possono essere
eliminati eventualmente mediante segnali di allarme;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti a
un qualsiasi difetto delle misure di protezione
adottate.
3. I dispositivi devono fornire le prestazioni loro
assegnate dal fabbricante ed essere progettati,
fabbricati e condizionati in modo tale da poter
espletare una o più delle funzioni di cui all'articolo
1, comma 2, lettera a), quali specificate dal
fabbricante.
4. Le caratteristiche e le prestazioni descritte ai punti
1, 2 e 3 non devono essere alterate in modo tale da
compromettere lo stato clinico e la sicurezza dei
pazienti ed eventualmente di terzi durante la durata di
vita dei dispositivi indicata dal fabbricante, allorché
questi sono sottoposti alle sollecitazioni che possono
verificarsi in condizioni normali di utilizzazione.
5. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e
imballati in modo tale che le loro caratteristiche e le
loro prestazioni, in considerazione dell'utilizzazione
prevista, non vengano alterate durante la conservazione
ed il trasporto, tenuto conto delle istruzioni e
informazioni fornite dal fabbricante.
6. Qualsiasi effetto collaterale o comunque negativo deve
costituire un rischio accettabile rispetto alle
prestazioni previste.
II. REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE
7. Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche
7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in
modo tale da garantire le caratteristiche e le
prestazioni previste alla parte I "Requisiti generali".
Si dovrà considerare con particolare attenzione:
- la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da
un punto di vista della tossicità ed eventualmente
dell'infiammabilità;
- la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e
tessuti, cellule biologiche e fluidi corporei tenendo
conto della destinazione del dispositivo.
7.2. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e
condizionati in modo tale da minimizzare i rischi che
presentano i contaminanti e i residui per il personale
incaricato del trasporto, della conservazione e della
utilizzazione, nonché per i pazienti, in funzione della
destinazione del prodotto. Occorre prestare un'attenzio-
ne particolare ai tessuti esposti e alla durata e alla
frequenza dell'esposizione.
7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in
modo tale da poter essere utilizzati con sicurezza con
tutti i materiali, sostanze e gas con i quali entrano in
contatto, durante la normale utilizzazione o durante la
normale manutenzione, se i dispositivi sono destinati
a somministrare specialità medicinali, devono essere
progettati e fabbricati in modo tale da essere
compatibili con le specialità medicinali in questione,
conformemente alle disposizioni e restrizioni che
disciplinano tali prodotti, e in modo che le loro
prestazioni siano mantenute in conformità all'uso a cui
sono destinati.
7.4. Se un dispositivo comprende come parte integrante una
sostanza la quale, se utilizzata separatamente, può
essere considerata una specialità medicinale, ai sensi
dell'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE, e può agire
sul corpo umano in modo accessorio all'azione del
dispositivo, è necessario verificarne la sicurezza, la
quantità e l'utilità, tenendo conto della destinazione
del dispositivo, in analogia con i metodi opportuni
previsti dalla direttiva 75/318/CEE.
7.5. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in
modo tale da ridurre al minimo i rischi derivanti dalle
sostanze che possono sfuggire dal dispositivo.
7.6. I dispositivi debbono essere progettati e fabbricati in
modo tale da ridurre, nella misura del possibile, i
rischi derivanti dall'involontaria penetrazione di
sostanze nel dispositivo stesso, tenendo conto di
quest'ultimo e delle caratteristiche dell'ambiente in
cui se ne prevede l'utilizzazione.
8. Infezione e contaminazione microbica
8.1. I dispositivi e i relativi processi di fabbricazione
devono essere progettati in modo tale da eliminare o
ridurre il più possibile i rischi d'infezione per
il paziente, per l'utilizzatore e per i terzi. La
progettazione deve consentire un'agevole manipolazione
e, se necessario, minimizzare i rischi di contaminazione
del dispositivo da parte del paziente o viceversa
durante l'utilizzazione.
8.2. I tessuti di origine animale devono provenire da animali
sottoposti a controlli veterinari e a sorveglianza
adeguati all'uso previsto per i tessuti.
Gli organismi notificati conservano le informazioni
relative all'origine geografica degli animali.
La trasformazione, conservazione, prova e manipolazione
di tessuti, cellule e sostanze di origine animale devono
essere eseguite in modo da garantire sicurezza ottimale.
In particolare si deve provvedere alla sicurezza
per quanto riguarda virus e altri agenti trasferibili
mediante applicazione di metodi convalidati di elimina-
zione o inattivazione virale nel corso del processo di
fabbricazione.
8.3. I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere
progettati, fabbricati e imballati in una confezione
monouso e/o secondo procedure appropriate in modo tale
che essi siano sterili al momento dell'immissione sul
mercato e che mantengano tale qualità alle condizioni
previste di immagazzinamento e di trasporto fino a
quando non sia stato aperto o danneggiato l'involucro
che ne garantisce la sterilità.
8.4. I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere
fabbricati e sterilizzati con un metodo convalidato e
appropriato.
8.5. I dispostivi, destinati ad essere sterilizzati devono
essere fabbricati in condizioni (ad esempio ambientali)
adeguatamente controllate.
8.6. I sistemi d'imballaggio per dispositivi non sterili
devono essere tali da conservare il prodotto senza
deteriorarne il livello di pulizia previsto e, se
sono destinati ad essere sterilizzati prima della
utilizzazione, da minimizzare i rischi di contaminazione
microbica; il sistema di imballaggio deve essere
adeguato tenuto conto del metodo di sterilizzazione
indicato dal fabbricante.
8.7. L'imballaggio e/o l'etichettatura del dispositivo deve
consentire la differenziazione tra prodotti identici o
simili venduti sia in forma sterile che non sterile.
9. Caratteristiche relative alla fabbricazione e all'am-
biente
9.1. Se un dispositivo è destinato ad essere utilizzato
insieme ad altri dispositivi o impianti, l'insieme
risultante, compreso il sistema di connessione deve
essere sicuro e non deve nuocere alle prestazioni
previste per i singoli dispositivi. Ogni eventuale
restrizione di utilizzazione deve figurare sulla
etichetta o nelle istruzioni per l'uso.
9.2. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati
in modo da eliminare o minimizzare nella misura del
possibile:
- i rischi di lesioni causate dalle loro caratteristiche
fisiche, compresi il rapporto volume/pressione,
dimensioni ed eventualmente le caratteristiche
ergonomiche;
- i rischi connessi con condizioni ambientali
ragionevolmente prevedibili, in particolare i rischi
connessi con i campi magnetici e con le influenze
elettriche esterne, con le scariche elettrostatiche,
con la pressione o la temperatura, o con le variazioni
di pressione e di accelerazione;
- i rischi d'interferenza reciproca connessi con la
presenza simultanea di un altro dispositivo, se questo
è normalmente utilizzato in determinate indagini o
trattamenti;
- i rischi che possono derivare, laddove la manutenzione
o la taratura non siano possibili (come nei dispositi-
vi impiantabili), dall'invecchiamento dei materiali
utilizzati o dal deterioramento della precisione di
un determinato meccanismo di misura o di controllo.
9.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati
in modo tale da minimizzare, durante la normale
utilizzazione prevista e in caso di primo guasto, i
rischi di incendio o di esplosione. Si considereranno
con particolare attenzione i dispositivi la cui
destinazione comporta l'esposizione a sostanze infiamma-
bili o a sostanze che possono favorire un processo di
combustione.
10. Dispositivi con funzione di misura
10.1. I dispositivi con funzione di misura devono essere
progettati e fabbricati in modo tale da fornire una
costanza e precisione di misura adeguate, entro
appropriati limiti di precisione, tenuto conto della
destinazione del dispositivo. Detti limiti sono specifi-
cati dal fabbricante.
10.2. La scala di misura, di controllo e di indicazione deve
essere progettata sulla base di princïpi ergonomici
tenendo conto della destinazione del dispositivo.
10.3. Le unità di misura dei dispositivi con funzione di
misura devono essere espresse in unità legali conformi
alle disposizioni della direttiva 80/181/CEE. [1]
----------
[1] Gazz. Uff. n. L. 39 del 15.2.1980, pag. 40. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 89/617/CEE (Gazz. Uff. n.
L. 357 del 7.12.1989, pag. 28).
11. Protezione contro le radiazioni
11.1. Aspetti generali
11.1.1. I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da
ridurre al minimo, compatibilmente con l'obiettivo
perseguito, l'esposizione di pazienti, utilizzatori e
altre persone alle emissioni di radiazioni, pur non
limitando l'applicazione di adeguati livelli indicati a
fini terapeutici e diagnostici.
11.2. Radiazioni volute
11.2.1. Qualora i dispositivi siano progettati per emettere
radiazioni a livelli pericolosi a scopo sanitario
specifico e qualora il relativo beneficio possa essere
considerato preponderante rispetto ai rischi indotti
dall'emissione, quest'ultima deve poter essere con-
trollata dall'utilizzatore. Siffatti dispositivi sono
progettati e fabbricati al fine di garantire riproduci-
bilità e tolleranze dei parametri variabili pertinenti.
11.2.2. Qualora i dispositivi siano destinati ad emettere
radiazioni potenzialmente pericolose, visibili e/o
invisibili, essi devono essere dotati, ove possibile,
di segnalatori visivi e/o sonori dell'emissione della
radiazione.
11.3. Radiazioni fortuite
11.3.1. I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da
ridurre al minimo l'esposizione di pazienti, utilizzato-
ri e altre persone all'emissione di radiazioni fortuite,
isolate o diffuse.
11.4. Istruzioni
11.4.1. Le istruzioni per l'utilizzazione dei dispositivi che
emettono radiazioni devono contenere precise informazio-
ni per quanto concerne le caratteristiche delle
radiazioni emesse, i mezzi di protezione del paziente e
dell'utilizzatore e i modi per evitare le manipolazioni
scorrette ed eliminare i rischi connessi con l'instal-
lazione.
11.5. Radiazioni ionizzanti
11.5.1. I dispositivi destinati ad emettere radiazioni ionizzan-
ti devono essere progettati e fabbricati in modo tale
che, ove possibile, la quantità, la geometria e la
qualità delle radiazioni possano essere modificate e
controllate tenendo conto dell'uso previsto.
11.5.2. I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti,
destinati alla radiodiagnostica, sono progettati e
fabbricati in modo da pervenire ad una qualità del-
l'immagine e/o dei risultati adeguata agli scopi clinici
perseguiti, riducendo al minimo l'esposizione alle
radiazioni del paziente e dell'utilizzatore.
11.5.3. I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti,
destinati alla radioterapia, devono essere progettati e
fabbricati in modo tale da consentire una sorveglianza e
un controllo affidabile della dose somministrata, del
tipo di fascio e dell'energia e, ove opportuno, della
qualità della radiazione.
12. Requisiti per i dispositivi medici collegati o dotati di
una fonte di energia
12.1. I dispositivi che contengono sistemi elettronici pro-
grammabili devono essere progettati in modo tale da
garantire la riproducibilità, l'affidabilità e le pre-
stazioni di questi sistemi conformemente all'uso cui
sono destinati. In caso di condizione di primo guasto
(del sistema) dovranno essere previsti mezzi adeguati
per eliminare o ridurre il più possibile i rischi che ne
derivano.
12.2. I dispositivi nei quali è incorporata una fonte di
energia interna da cui dipende la sicurezza del
paziente, devono essere dotati di mezzi che consentano
di determinare lo stato di tale fonte.
12.3. I dispositivi collegati ad una fonte di energia esterna
da cui dipende la sicurezza del paziente, devono essere
dotati di un sistema di allarme che segnali ogni
eventuale guasto di tale fonte.
12.4. I dispositivi che devono sorvegliare uno o più parametri
clinici di un paziente devono essere dotati di opportuni
sistemi di allarme che segnalino all'utilizzatore
eventuali situazioni che possono comportare la morte o
un grave peggioramento dello stato di salute del
paziente.
12.5. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in
modo tale da minimizzare i rischi dovuti alla creazione
di campi elettromagnetici che potrebbero incidere sul
funzionamento di altri dispositivi o di impianti ubicati
nelle consuete zone circostanti.
12.6. Protezione contro i rischi elettrici
I dispositivi devono essere progettati e fabbricati
in modo tale che i rischi di scariche elettriche
accidentali in condizioni normali di uso e in condizioni
di primo guasto siano evitati nella misura del possi-
bile, se i dispositivi sono stati installati corretta-
mente.
12.7. Protezione contro i rischi meccanici e termici
12.7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in
modo tale da proteggere il paziente e l'utilizzatore
contro rischi meccanici causati per esempio dalla
resistenza, dalla stabilità e dai pezzi mobili.
12.7.2. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in
modo tale che i rischi risultanti dalle vibrazioni
provocate dai dispositivi stessi siano ridotti al
minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della
disponibilità di sistemi di riduzione delle vibrazioni,
soprattutto alla fonte, a meno che dette vibrazioni non
facciano parte delle prestazioni previste.
12.7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in
modo tale che i rischi risultanti dalla loro emissione
di rumore siano ridotti al minimo, tenuto conto del
progresso tecnico e della disponibilità di mezzi di
riduzione delle emissioni sonore, in particolare alla
fonte, a meno che le emissioni sonore non facciano parte
delle prestazioni previste.
12.7.4. I terminali e i dispositivi di connessione a fonti di
energia elettrica, idraulica, pneumatica o gassosa che
devono essere maneggiati dall'utilizzatore devono essere
progettati e costruiti in modo tale da minimizzare ogni
rischio possibile.
12.7.5. Le parti accessibili dei dispositivi (eccettuate le
parti o le zone destinate a produrre calore o a
raggiungere determinate temperature) e l'ambiente circo-
stante non devono raggiungere temperature che possono
costituire un pericolo in condizioni normali di
utilizzazione.
12.8. Protezione contro i rischi che possono presentare la
somministrazione di energia o di sostanze al paziente
12.8.1. I dispositivi destinati a somministrare al paziente
energia o sostanze devono essere progettati e costruiti
in modo tale che l'erogazione dell'energia o delle
sostanze possa essere fissata e mantenuta con una
precisione sufficiente per garantire la sicurezza del
paziente e dell'utilizzatore.
12.8.2. Il dispositivo deve essere dotato di mezzi che consenta-
no di impedire e/o segnalare ogni eventuale emissione
inadeguata del dispositivo, qualora questa possa compor-
tare un pericolo. I dispositivi devono contenere mezzi
adeguati per impedire per quanto possibile l'emissione
accidentale, a livelli pericolosi, di energia da una
fonte di energia e/o di sostanza.
12.9. Sul dispositivo deve essere chiaramente indicata la
funzione dei comandi e degli indicatori luminosi.
Qualora le istruzioni necessarie per il funzionamento di
un dispositivo o i relativi parametri operativi o di
regolazione vengano forniti mediante un sistema visivo,
le informazioni in questione devono essere comprensibili
per l'utilizzatore e, se del caso, per il paziente.
13. Informazioni fornite dal fabbricante
13.1. Ogni dispositivo deve essere corredato delle necessarie
informazioni per garantirne un'utilizzazione sicura e
per consentire di identificare il fabbricante, tenendo
conto della formazione e delle conoscenze degli utiliz-
zatori potenziali.
Le informazioni sono costituite dalle indicazioni ripor-
tate sull'etichetta e dalle indicazioni contenute nelle
istruzioni per l'uso.
Le informazioni necessarie per garantire un'utilizzazio-
ne sicura del dispositivo devono figurare, se possibile
e opportuno, sul dispositivo stesso e/o sull'imballaggio
unitario o, eventualmente, sull'imballaggio commerciale.
Se l'imballaggio unitario non è fattibile, le istruzioni
devono figurare su un foglio illustrativo che accompagna
uno o più dispositivi.
Tutti i dispositivi devono contenere nell'imballaggio le
istruzioni per l'uso. In via eccezionale tali istruzioni
non sono necessarie per i dispositivi appartenenti alle
classi I e IIa, qualora sia possibile garantire una
un'utilizzazione sicura senza dette istruzioni.
13.2. Se del caso, le informazioni vanno fornite sotto forma
di simboli. I simboli e i colori di identificazione
utilizzati devono essere conformi alle norme armonizza-
te. Se in questo settore non esistono norme, i simboli
e i colori sono descritti nella documentazione che
accompagna il dispositivo.
13.3. L'etichettatura Ðdeve contenere le informazioni seguen-
ti:
a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante.
Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di
esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio
oppure le istruzioni per l'uso contengono, inoltre,
il nome e l'indirizzo della persona responsabile di
cui all'articolo 14, comma 2 o del mandatario del
fabbricante stabilito nella Comunità oppure, se del
caso, dell'importazione stabilito nella Comunità;
b) le indicazioni strettamente necessarie per consentire
all'utilizzatore di identificare il dispositivo e il
contenuto della confezione;
c) se del caso, la parola "STERILE";
d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto
dalla parola "LOTTO" o il numero di serie;
e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il
dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni
di sicurezza, espressa in anno/mese;
f) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è
monouso;
g) per i dispositivi su misura, l'indicazione "disposi-
tivo su misura";
h) per i dispositivi destinati ad indagini cliniche,
l'indicazione "destinato esclusivamente ad indagini
cliniche";
i) le condizioni specifiche di conservazione e/o di
manipolazione;
j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
k) avvertenze e/o precauzioni da prendere;
l) l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi
diversi da quelli di cui alla lettera e).
Questa indicazione può essere inserita nel numero di
lotto o di serie;
m) il metodo di sterilizzazione, se del caso.
13.4. Se la destinazione prevista di un determinato dispositi-
vo non è immediatamente chiara per l'utilizzatore, il
fabbricante deve indicarlo chiaramente sull'etichetta e
nelle istruzioni per l'uso.
13.5. I dispositivi e le parti staccabili devono essere
identificati, eventualmente a livello di lotto, e qua-
lora ciò sia ragionevolmente possibile, in modo da
permettere di intraprendere eventuali azioni che si
rendessero necessarie per identificare rischi potenziali
causati dai dispositivi e dalle parti staccabili.
13.6. Le istruzioni per l'uso devono contenere, ove necessa-
rio, le informazioni seguenti:
a) le indicazioni previste al punto 13.3, tranne quelle
indicate alle lettere d) ed e);
b) le prestazioni previste al punto 3 e gli eventuali
effetti collaterali non desiderati;
c) se un dispositivo deve essere installato o connesso
ad altri dispositivi o impianti per funzionare
secondo la destinazione prevista, le caratteristiche
necessarie e sufficienti per identificare i disposi-
tivi o gli impianti che devono essere utilizzati per
ottenere una combinazione sicura;
d) tutte le informazioni che consentono di verificare se
un dispositivo è installato correttamente e può fun-
zionare in maniera adeguata e sicura, nonché le
informazioni riguardanti la natura e la frequenza
delle operazioni di manutenzione e di taratura neces-
sarie per garantire costantemente il buon funziona-
mento e la sicurezza del dispositivo;
e) se del caso, le informazioni alle quali attenersi
per evitare i rischi connessi con l'impianto del
dispositivo;
f) le informazioni riguardanti i rischi d'interferenze
reciproche dovute alla presenza del dispositivo
durante le indagini o trattamenti specifici;
g) le istruzioni necessarie in caso di danneggiamento
dell'involucro che garantisce la sterilità del
dispositivo e, ove necessario, l'indicazione dei
metodi da seguire per sterilizzare nuovamente il
dispositivo;
h) se un dispositivo è destinato ad essere riutilizzato,
le informazioni relative ai procedimenti appropriati
ai fini della riutilizzazione, compresa la pulizia,
la disinfezione, l'imballaggio e, ove necessario,
il metodo di sterilizzazione se il dispositivo
dev'essere risterilizzato, nonché eventuali restri-
zioni sul numero delle riutilizzazioni possibili.
Qualora vengano forniti dispositivi che devono essere
sterilizzati prima dell'uso, le istruzioni relative
alla pulizia e alla sterilizzazione devono essere
tali, se seguite correttamente, da permettere al
dispositivo di essere sempre conforme ai requisiti di
cui alla parte I;
i) le informazioni necessarie qualora, prima di essere
utilizzato, un dispositivo debba essere soggetto ad
un trattamento o ad una manipolazione specifica (per
esempio sterilizzazione, assemblaggio finale, ecc.);
j) se un dispositivo emette radiazioni a scopo medico,
le informazioni necessarie riguardanti la natura, il
tipo, l'intensità e la distribuzione delle radia-
zioni.
Le istruzioni per l'uso devono inoltre contenere le
eventuali informazioni che possono consentire al
personale sanitario di informare il paziente sulle
controindicazioni e sulle precauzioni da prendere.
Tali informazioni conterranno in particolare gli
elementi seguenti:
k) le precauzioni da prendere in caso di cambiamento
delle prestazioni del dispositivo;
l) le precauzioni da prendere durante l'esposizione, in
condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, a
campi magnetici, ad influenze elettriche esterne,
a scariche elettrostatiche, alla pressione o alle
variazioni della pressione atmosferica, all'accelera-
zione, a fonti termiche di combustione, ecc.;
m) le necessarie informazioni riguardanti la specialità
o le specialità medicinali che il dispositivo in
questione deve somministrare, compresa qualsiasi
restrizione alla scelta delle sostanze da sommini-
strare;
n) le precauzioni da prendere qualora un dispositivo
presenti un rischio imprevisto specifico connesso con
l'eliminazione del dispositivo stesso;
o) le sostanze medicinali costituenti parte integrante
del dispositivo e in esso contenute conformemente al
punto 7.4;
p) il grado di precisione indicato per i dispositivi di
misura.
14. Qualora la conformità con i requisiti essenziali debba
essere basata su dati clinici, come nella fattispecie di
cui al punto 6 della parte I, i relativi dati devono
essere determinati in conformità dell'allegato X.
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ALLEGATO II DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
(Sistema completo di garanzia di qualità)
1. Il fabbricante si accerta che sia applicato il sistema
di qualità approvato per la progettazione, la
fabbricazione e il controllo finale del prodotto in
questione, secondo quanto stabilito al punto 3 ed è
soggetto all'ispezione di cui al punto 3.3 e 4 e alla
sorveglianza CE secondo quanto stabilito al punto 5.
2. La dichiarazione di conformità è la procedura in base
alla quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi di
cui al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in
questione si attengono alle disposizioni applicabili
della presente direttiva.
Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto
stabilito dall'articolo 16 e redige una dichiarazione
scritta di conformità. Detta dichiarazione riguarda un
dato numero di prodotti fabbricati ed è conservata dal
fabbricante.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una
domanda di valutazione del sistema di qualità.
La domanda contiene le informazioni seguenti:
- nome e indirizzo del fabbricante, nonché ogni altro
luogo di fabbricazione coperto dal sistema di qualità;
- tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodot-
ti o la categoria di prodotti oggetto della procedura;
- una dichiarazione scritta che non è stata presentata
ad un altro organismo notificato una domanda per lo
stesso sistema di qualità relativo al prodotto;
- la documentazione del sistema di qualità;
- l'impegno ad attenersi agli obblighi derivanti dal
sistema di qualità approvato;
- l'impegno a garantire un funzionamento adeguato ed
efficace del sistema di qualità approvato;
- l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare
regolarmente una procedura sistematica atta a valutare
l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella
fase successiva alla produzione nonché a prevedere un
sistema appropriato cui ricorrere per applicare le
misure correttive eventualmente necessarie, in par-
ticolare nel caso degli incidenti seguenti. Detto
impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di
informare le autorità competenti, non appena egli ne
venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché
qualsiasi carenza delle istruzioni per l'uso di un
dispositivo che possano causare o aver causato la
morte o un peggioramento grave dello stato di
salute del paziente o di un utilizzatore;
ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi
con le caratteristiche o le prestazioni di un
dispositivo per i motivi elencati al punto i), che
hanno portato al ritiro sistematico dal mercato da
parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti
allo stesso tipo.
3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire
la conformità dei prodotti alle disposizioni loro
applicabili della presente direttiva in tutte le fasi,
dalla progettazione al controllo finale. Tutti gli
elementi, requisiti e disposizioni utilizzati dal
fabbricante per garantire il sistema di qualità devono
figurare in una documentazione aggiornata sistematica-
mente e ordinata sotto forma di strategie e di procedure
scritte, quali programmi, piani, manuali e registrazioni
riguardanti la qualità.
Essa comprende un'adeguata descrizione dei seguenti
elementi:
a) gli obbiettivi di qualità del fabbricante;
b) l'organizzazione dell'azienda, in particolare:
- le strutture organizzative, le responsabilità dei
dirigenti e la loro autorità organizzativa in
materia di qualità della progettazione e della
fabbricazione dei prodotti;
- gli strumenti di controllo del funzionamento
efficace del sistema di qualità, in particolare la
capacità dell'azienda di produrre la qualità
prevista nella progettazione dei prodotti, compresa
la sorveglianza dei prodotti non conformi;
c) le procedure di sorveglianza e di controllo della
progettazione dei prodotti, in particolare:
- la descrizione generale del prodotto, comprese le
varianti previste;
- le specifiche di progettazione, comprese le norme
applicate e i risultati delle analisi dei rischi
nonché la descrizione delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali applicabili ai
prodotti, qualora non siano applicate interamente
le norme previste all'articolo 6;
- le tecniche di controllo e di verifica della
progettazione, dei procedimenti e degli interventi
sistematici utilizzati nella progettazione dei
prodotti;
- la prova che, se un dispositivo deve essere colle-
gato con un altro dispositivo per funzionare
secondo la destinazione prevista, la conformità del
primo dispositivo ai relativi requisiti essenziali
è stata dimostrata collegandolo ad un dispositivo,
rappresentativo della categoria dei dispositivi con
i quali sarà collegato, avente le caratteristiche
indicate dal fabbricante;
- una dichiarazione che il dispositivo comprende o
meno come parte integrante una sostanza di cui
all'allegato I, punto 7.4, nonché i dati relativi
alle prove svolte in proposito;
- i dati clinici di cui all'allegato X;
- il progetto di etichettatura ed eventualmente di
istruzioni per l'uso;
d) le tecniche di controllo e di garanzia della qualità
a livello di fabbricazione, in particolare:
- i procedimenti e le procedure utilizzate, in
particolare per la sterilizzazione, gli acquisti e
i documenti necessari;
- le procedure di identificazione del prodotto,
predisposte e aggiornate sulla base di schemi,
specifiche applicabili o altri documenti pertinen-
ti, in tutte le fasi della fabbricazione;
e) gli esami e le prove svolti prima, durante e dopo la
fabbricazione, la frequenza di tali esami e prove e
gli strumenti di prova utilizzati; la calibratura
degli strumenti di prova deve essere fatta in modo da
presentare una rintracciabilità adeguata.
3.3. L'organismo designato esegue una revisione del sistema
di qualità per stabilire se esso risponde ai requisiti
previsti al punto 3.2. Esso presuppone la conformità ai
requisiti per i sistemi di qualità che applicano le
norme armonizzate corrispondenti.
Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno
una persona che possieda un'esperienza di valutazione
della tecnologia in questione. La procedura di
valutazione comprende una visita presso la sede del
fabbricante e, in casi debitamente giustificati, presso
la sede dei fornitori del fabbricante e/o dei
subappaltatori, per controllare i procedimenti di
fabbricazione.
La decisione è comunicata al fabbricante. Essa contiene
le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha
approvato il sistema di qualità ogni eventuale progetto
di adeguamento importante del sistema di qualità o della
gamma di prodotti contemplati. L'organismo designato
valuta le modifiche proposte e verifica se il sistema di
qualità modificato risponde ai requisiti stabiliti al
punto 3.2; esso comunica la decisione al fabbricante.
Detta decisione contiene le conclusioni del controllo e
una valutazione motivata.
4. Esame della progettazione del prodotto
4.1. Oltre agli obblighi previsti al punto 3, il fabbricante
deve presentare all'organismo designato una domanda di
esame del fascicolo di progettazione del prodotto che
sarà fabbricato e che rientra nella categoria di cui al
punto 3.1.
4.2. La domanda contiene una descrizione della progettazione,
della fabbricazione e delle prestazioni del prodotto.
Essa comprende i documenti necessari previsti al punto
3.2, lettera c) che consentono di valutare la conformità
del prodotto ai requisiti della presente direttiva.
4.3. L'organismo designato esamina la domanda e, se il
prodotto è conforme alle disposizioni ad esso applicabi-
li del presente decreto esso rilascia al richiedente un
certificato di esame CE della progettazione. L'organismo
designato può chiedere che la domanda sia completata da
prove o esami complementari per consentirgli di valutar-
ne la conformità ai requisiti della presente direttiva.
Il certificato contiene le conclusioni dell'esame,
le condizioni di validità, i dati necessari per
l'indicazione della progettazione approvata, e, ove
necessario, la descrizione della destinazione del
prodotto. Per i dispositivi di cui al punto 7.4 del-
l'allegato I, prima di prendere una decisione, l'orga-
nismo designato consulta una delle autorità competenti
designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva
65/65/CEE per quanto riguarda gli aspetti contemplati in
detto paragrafo.
Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene
nel debito conto le opinioni in occasione di tale
consultazione e trasmette la decisione finale al
Ministero della sanità.
4.4. Le modifiche della progettazione approvata sono soggette
ad un'approvazione complementare da parte dell'organismo
designato che ha rilasciato il certificato di esame CE
della progettazione, qualora dette modifiche possano
influire sulla conformità ai requisiti essenziali della
presente direttiva o sulle condizioni stabilite per
l'utilizzazione del prodotto. Il richiedente comunica
all'organismo notificato che ha rilasciato il certifica-
to di esame CE della progettazione ogni eventuale
modifica della progettazione approvata. L'approvazione
complementare è rilasciata sotto forma di aggiunta al
certificato di esame CE della progettazione.
5. Sorveglianza
5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante sod-
disfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema
di qualità approvato.
5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato a
svolgere tutte le ispezioni necessarie e gli mette a
disposizione tutte le informazioni utili, in partico-
lare:
- la documentazione del sistema di qualità;
- i dati previsti nella parte del sistema di qualità
relativa alla progettazione, quali risultati di ana-
lisi, prove di calcolo, ecc.;
- i dati previsti nella parte del sistema di qualità
relativa alla fabbricazione, quali relazioni di
ispezioni, prove, tarature e qualifica del personale
impiegato, ecc.
5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente ispezioni e
valutazioni per accertarsi che il fabbricante applichi
il sistema di qualità approvato e presenta al fabbrican-
te una relazione di valutazione.
5.4. L'organismo notificato può inoltre recarsi presso il
fabbricante per una visita imprevista.
In occasione di tali visite, l'organismo notificato può
svolgere o fare svolgere delle prove per accertarsi del
buon funzionamento del sistema di qualità. Esso presenta
al fabbricante una relazione di ispezione e, se vi è
stata prova, una relazione di prova.
6. Disposizioni amministrative
6.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità
nazionali, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima
fabbricazione del prodotto, i seguenti documenti:
- la dichiarazione di conformità;
- la documentazione prevista al punto 3.1, quarto
trattino;
- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;
- la documentazione prevista al punto 4.2;
- le decisioni e le relazioni dell'organismo designato
previste ai punti 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 e 5.4.
6.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri
organismi designati e del Ministero della sanità, su
richiesta, le informazioni necessarie riguardanti le
approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate, rifiuta-
te o ritirate.
6.3. Per quanto riguarda i dispositivi soggetti alla proce-
dura di cui alla precedente sezione 4, qualora né il
fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano
stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tener a disposi-
zione la documentazione tecnica spetta al responsabile
dell'immissione in commercio del dispositivo nella
Comunità oppure all'importatore di cui all'allegato I,
punto 13.3, lettera a).
7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle classi IIa
e IIb
Il presente allegato può applicarsi, secondo il disposto
dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, ai prodotti apparte-
nenti alle classi IIa e IIb. Il punto 4 non si applica
ai prodotti appartenenti alle classi IIa e IIb.
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ALLEGATO III CERTIFICAZIONE CE
1. La procedura in base alla quale un organismo designato
constata e certifica che un esemplare rappresentativo di
una determinata produzione soddisfa le disposizioni in
materia del presente decreto è definita "certificazione
CE".
2. La domanda contiene i dati seguenti:
- nome e indirizzo del fabbricante, nonché nome e
indirizzo del mandatario qualora la domanda sia
presentata da quest'ultimo;
- La documentazione prevista al punto 3, necessaria
ai fini della valutazione della conformità del-
l'esemplare rappresentativo della produzione prevista,
qui di seguito denominato "tipo", ai requisiti del
presente decreto. Il richiedente mette a disposizione
dell'organismo designato un "tipo". L'organismo desi-
gnato può chiedere, ove necessario, altri esemplari;
- una dichiarazione scritta che non è stata presentata
ad un altro organismo notificato una domanda per il
medesimo tipo.
3. La documentazione fornita deve consentire di valutare la
progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del
prodotto. La documentazione consta in particolare degli
elementi seguenti:
- una descrizione generale del tipo, comprese le
varianti previste;
- gli schemi di progettazione, i metodi di fabbrica-
zione previsti, in particolare quelli relativi alla
sterilizzazione, gli schemi delle parti, pezzi,
circuiti ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per
interpretare gli schemi e disegni summenzionati e per
valutare altresï il funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme previste all'articolo 5, appli-
cate interamente o parzialmente, nonché la descrizione
delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti
essenziali quando le norme previste all'articolo 5 non
siano state applicate interamente;
- i risultati dei calcoli di progettazione, dell'analisi
dei rischi, degli esami e delle prove tecniche svolte
ecc.;
- una dichiarazione che il dispositivo comprende o meno
come parte integrante una sostanza di cui all'allegato
I, punto 7.4, nonché i dati relativi alle prove svolte
in proposito;
- i dati clinici previsti all'allegato X;
- se necessario, il progetto di etichettatura e, se del
caso, di istruzioni per l'uso.
4. L'organismo designato:
4.1. esamina e valuta la documentazione, verifica che il
tipo sia stato fabbricato secondo detta documentazione,
controlla anche gli elementi progettati secondo le
disposizioni applicabili delle norme previste all'arti-
colo 5, nonché gli elementi la cui progettazione non è
basata sulle disposizioni pertinenti di dette norme;
4.2. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove
necessarie per verificare se le soluzioni adottate
dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali del
presente decreto, qualora non siano state applicate le
norme previste all'articolo 5; se un dispositivo deve
essere collegato con un altro dispositivo per funzio-
nare secondo la destinazione conferitagli, deve essere
verificata la conformità del primo dispositivo ai
requisiti essenziali, grazie ad un dispositivo rappre-
sentativo da collegare, che possieda le caratteristiche
indicate dal fabbricante;
4.3. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove
necessarie per verificare che, qualora il fabbricante
abbia optato per la fabbricazione secondo le norme
pertinenti, queste ultime siano state effettivamente
applicate;
4.4. stabilisce insieme al richiedente il luogo nel quale
saranno svolti i controlli e le prove necessarie.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto
l'organismo designato rilascia al richiedente un
attestato di certificazione CE. Detto attestato contiene
nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni del
controllo, le condizioni di validità dell'attestato e i
dati necessari per identificare il tipo approvato. Le
parti principali della documentazione sono allegate
all'attestato e l'organismo designato ne conserva una
copia.
Per i dispositivi di cui al punto 7.4 dell'allegato I,
prima di prendere una decisione, l'organismo designato
consulta una delle autorità competenti designate dagli
Stati membri ai sensi della direttiva 65/65/CEE per
quanto riguarda gli aspetti contemplati in detto
paragrafo.
Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene
nel debito conto le opinioni espresse in occasione di
tale consultazione e trasmettere la decisione finale al
Ministero della sanità.
6. Il richiedente comunica all'organismo designato che
ha rilasciato l'attestato di certificazione CE ogni
eventuale importante modifica del prodotto approvato.
Le modifiche del prodotto approvato devono formare
oggetto di una nuova approvazione da parte del-
l'organismo designato che ha rilasciato l'attestato di
certificazione CE, qualora esse possono influire sulla
conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni
di utilizzazione previste per il prodotto. La nuova
approvazione è rilasciata eventualmente sotto forma di
completamento all'attestato iniziale di certificazione
CE.
7. Disposizioni amministrative
7.1. Tutti gli organismi designati mettono a disposizione
degli altri organismi designati su richiesta, le
informazioni necessarie relative agli attestati di
certificazione CE e ai complementi rilasciati, rifiutati
o ritirati.
7.2. Gli altri organismi designati possono farsi rilasciare
copia degli attestati di certificazione CE e/o dei
rispettivi complementi. Gli allegati degli attestati
sono tenuti a disposizione degli altri organismi desi-
gnati su domanda debitamente motivata e dopo averne
informato il fabbricante.
7.3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con
la documentazione tecnica, copia degli attestati di
certificazione CE e dei loro complementi per almeno
cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del
dispositivo.
7.4. Qualora né il fabbricante né il suo rappresentante
autorizzato siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di
tenere a disposizione la documentazione tecnica spetta
al responsabile dell'immissione in commercio del
dispositivo nella Comunità oppure all'importatore di cui
all'allegato I, punto 13.3, lettera a).
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ALLEGATO IV VERIFICA CE
1. La verifica CE è la procedura con la quale il fabbri-
cante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
garantisce e dichiara che i prodotti soggetti alle
disposizioni del punto 4 sono conformi al tipo descritto
nell'attestato di certificazione CE e rispondono ai
requisiti applicabili del presente decreto.
2. Il fabbricante prende le misure necessarie affinché il
procedimento di fabbricazione garantisca la conformità
dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di certi-
ficazione CE e ai requisiti applicabili del presente
decreto. Prima della fabbricazione egli predispone una
documentazione che definisce i processi di fabbrica-
zione, se del caso i processi di sterilizzazione, nonché
tutte le disposizioni già prestabilite e sistematiche
che saranno attuate per garantire l'omogeneità della
produzione ed eventualmente la conformità dei prodotti
al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e
ai requisiti applicabili del presente decreto. Egli
appone il marchio CE secondo quanto stabilito al-
l'articolo 7 e predispone una dichiarazione di confor-
mità.
Inoltre, per i prodotti commercializzati allo stato
sterile e per i soli aspetti della fabbricazione che
riguardano il raggiungimento di tale stato ed il
relativo mantenimento, il fabbricante applica le
disposizioni dell'allegato V, punti 3 e 4.
3. Il fabbricante s'impegna ad istituire e ad aggiornare
regolarmente una procedura sistematica atta a valutare
l'esperienza acquisita nell'uso di dispositivi nella
fase successiva alla produzione nonché a prevedere un
sistema appropriato cui ricorrere per applicare le
misure correttive eventualmente necessarie, in parti-
colare nel caso degli incidenti seguenti. Detto impegno
comprende per il fabbricante l'obbligo di informare il
Ministero della sanità non appena egli ne venga a
conoscenza, circa gli incidenti seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle carat-
teristiche e/o delle prestazioni, nonché carenze
dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di
un dispositivo che possono causare o avere causato
la morte o un grave peggioramento dello stato di
salute del paziente o di un utilizzatore;
ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con
le caratteristiche o le prestazioni di un disposi-
tivo per i motivi elencati al punto i), che hanno
portato al ritiro sistematico dal mercato da parte
del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo
stesso tipo.
4. L'organismo designato svolge gli esami e le prove
necessarie per verificare la conformità del prodotto ai
requisiti del presente decreto, sia mediante controllo e
prova di ogni prodotto come specificato al punto 5, sia
mediante prova dei prodotti su base statistica come
specificato al punto 6, a scelta del fabbricante.
Le verifiche summenzionate non si applicano agli aspetti
della fabbricazione che riguardano il raggiungimento
dello stato sterile.
5. Verifica per controllo e prova di ogni prodotto
5.1. Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e vengono
eseguite le prove necessarie, definite nella o nelle
norme applicabili dell'articolo 6, oppure prove equiva-
lenti, per verificarne la conformità, se del caso, al
tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai
requisiti applicabili del presente decreto.
5.2. L'organismo designato appone o fa apporre il numero di
identificazione su ogni prodotto approvato e redige un
certificato scritto di conformità per le prove svolte.
6. Verifica statistica
6.1. Il fabbricante presenta i prodotti fabbricati sotto
forma di lotti omogenei.
6.2. Da ogni lotto viene prelevato un campione a caso. I
prodotti che formano il campione sono esaminati singo-
larmente e sono svolte le prove definite nella o nelle
norme applicabili previste all'articolo 6, oppure prove
equivalenti, per verificare la conformità dei campioni,
se del caso, al tipo descritto nell'attestato di
certificazione CE e ai requisiti applicabili al presente
decreto in modo da stabilire l'accettazione o il rifiuto
del lotto.
6.3. Il controllo statistico del prodotto è fatto mediante
attribuzioni che prevedono un piano di campionamento che
garantisca una qualità limite corrispondente ad una
probabilità di accettazione del 5% con una percentuale
di non conformità compresa tra 3 e 7%. Il metodo
di campionamento è definito dalle norme armonizzate
previste all'articolo 5, tenuto conto delle caratte-
ristiche specifiche delle categorie dei prodotti in
questione.
6.4. L'organismo designato appone il numero di identifica-
zione su ogni prodotto dei lotti accertati e redige un
certificato scritto di conformità relativo alle prove
svolte. Tutti i prodotti del lotto possono essere
immessi in commercio, ad eccezione dei prodotti del
campione per i quali sia stato constatato che non erano
conformi.
Qualora un lotto sia respinto, l'organismo designato
competente prende le misure necessarie per evitarne
l'immissione in commercio. In caso di frequente rifiuto
dei lotti, l'organismo designato può sospendere la
verifica statistica.
Sotto la responsabilità dell'organismo designato il
fabbricante può apporre il numero di identificazione di
quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.
7. Disposizioni amministrative
Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione
delle autorità nazionali, per almeno cinque anni dal-
l'ultima data di fabbricazione del prodotto:
- la dichiarazione di conformità;
- la documentazione prevista al punto 2;
- i certificati previsti ai punti 5.2 e 6.4;
- se del caso, l'attestato di certificazione CE di cui
all'allegato III.
8. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa
Secondo quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 2,
il presente allegato può applicarsi ai prodotti
appartenenti alla classe IIa, fatte salve le deroghe
seguenti:
8.1. in deroga ai punti 1 e 2 il fabbricante garantisce e
dichiara con la dichiarazione di conformità che i
prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati
secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3
dell'allegato VII e rispondono ai requisiti applicabili
del presente decreto;
8.2. in deroga ai punti 1, 2, 5 e 6 le verifiche svolte
dall'organismo designato riguardano la conformità dei
prodotti appartenenti alla classe IIa alla documentazio-
ne tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII.
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ALLEGATO V DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
(Garanzia di qualità della produzione)
1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema
di qualità approvato per la fabbricazione e svolge
l'ispezione finale dei prodotti come specificato al
punto 3; egli è inoltre soggetto alla sorveglianza CE
come specificato al punto 4.
2. La dichiarazione di conformità è l'elemento procedurale
con il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi
specificati al punto 1, garantisce e dichiara che i
prodotti in questione sono conformi al tipo descritto
nell'attestato di certificazione CE e soddisfano le
disposizioni applicabili della presente direttiva.
Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto
specificato all'articolo 16 e redige una dichiarazione
scritta di conformità. Tale dichiarazione riguarda un
dato numero di esemplari identificati di prodotti
fabbricati ed è conservata dal fabbricante.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo designato una
domanda di valutazione del sistema di qualità.
La domanda contiene le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del fabbricante;
- tutte le informazioni necessarie relative ai prodotti
o alla categoria di prodotti oggetto della procedura;
- una dichiarazione scritta secondo cui non è stata
presentata ad un altro organismo designato una domanda
per i medesimi prodotti;
- la documentazione del sistema di qualità;
- l'impegno ad attenersi agli obblighi previsti dal
sistema di qualità approvato;
- l'impegno a mantenere un funzionamento adeguato ed
efficace del sistema di qualità approvato;
- ove necessario, la documentazione tecnica per i tipi
approvati e una copia degli attestati di certifica-
zione CE;
- l'impegno del fabbricante di istituire ed aggiornare
regolarmente una procedura sistematica atta a valutare
l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella
fase successiva alla produzione nonché a prevedere un
sistema appropriato cui ricorrere per applicare le
misure correttive eventualmente necessarie, in par-
ticolare nel caso degli incidenti seguenti. Detto
impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di
informare il Ministero della sanità non appena egli
ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché
qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle
istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano
causare o che hanno causato la morte o un grave
peggioramento dello stato di salute del paziente o
di un utilizzatore;
ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario
connessi con le caratteristiche o le prestazioni
di un dispositivo per i motivi elencati al punto
i) che inducono il fabbricante a ritirare sistema-
ticamente dal mercato i dispositivi appartenenti
allo stesso tipo.
3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire la
conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato
di certificazione CE.
Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati
dal fabbricante per il sistema di qualità devono figu-
rare in una documentazione classificata in maniera
sistematica ed ordinata sotto forma di strategie e
procedure scritte. La documentazione del sistema di
qualità deve consentire un'interpretazione uniforme del-
le strategie e procedure seguite in materia di qualità,
per esempio i programmi, piani e manuali e registrazioni
relative alla qualità.
Essa comprende una descrizione adeguata degli elementi
seguenti:
a) gli obiettivi di qualità del fabbricante;
b) l'organizz |