Aggiornamento alla GU 27/02/2001 310. SANITA' PUBBLICA B) Disposizioni fondamentali e di carattere generale R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (1). Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (1/a) (1/circ). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O. (1/a) Vedi, ora, la L. 23 dicembre 1978, n. 833, riportata al n. R/I, di istituzione del Servizio sanitario nazionale. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» contenuta nel presente decreto è stata sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» per il disposto dell'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 42, riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - Ministero della sanità: Circ. 12 novembre 1998, n. 100/359.13/10632; - Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 27 maggio 1997, n. 328. È approvato l'unito testo unico delle legge sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine nostro, dal capo del governo; primo Ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per l'interno (2). (2) Emanato in base alla L. 6 luglio 1933, n. 947, che, autorizzando il governo all'emanazione di un testo unico delle leggi sanitarie, conferiva ad esso il potere di coordinare e modificare le norme da riunire. Il presente testo unico ha pertanto efficacia legislativa propria. Testo unico delle legge sanitarie TITOLO I Ordinamento e attribuzioni dell'amministrazione sanitaria (3) Capo I - Organizzazione dei servizi e degli uffici. 1. La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà. I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno (4). (3) In generale, si ricorda che, con D.Lgt. 12 luglio 1945, n. 417, fu istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, al quale vennero trasferite, col D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 446 tutte le attribuzioni già spettanti al Ministero dell'interno in forza del presente testo unico e delle altre disposizioni vigenti, nella materia dell'igiene e della sanità pubblica. A sua volta, l'Alto Commissariato è stato soppresso dall'art. 11, L. 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, i cui artt. 1 e 2 precisano i compiti e le attribuzioni del Ministero. Pertanto, al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità. (4) Reca disposizioni ormai superate: vedi, ora, gli artt. 1, 2, 4 e 5, L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità, e gli artt. 9-19, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III. 2. Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità (5). Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale (6). Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario (7). Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale. (5) Implicitamente abrogato: vedi nota 3 all'epigrafe di questo titolo. (6) Attualmente, le autorità sanitarie, nella provincia, sono il medico e il veterinario provinciali, quali organi periferici del Ministero della sanità: vedi l'art. 4, n. 1, L. 13 marzo 1958, n. 296. Per i poteri che sono rimasti ai prefetti, in materia sanitaria, vedi l'art. 6 della stessa, e l'art. 1, co. II, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III. Pertanto, al prefetto deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il medico o il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni. (7) Vedi ora l'art. 4, co. II, L. 13 marzo 1958, n. 296. 3. I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali. I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere tatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti (8). (8) Sul personale, vedi l'art. 54 del presente testo unico. (giurisprudenza) 4. All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni (9). È fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti. I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta (10), competente per territorio, e approvate dal prefetto. (9) Vedi gli artt. 33-81 del presente testo unico Cfr. anche l'art. 91, lett. c, del T.U. 1934 della legge comunale e provinciale, riportato alla voce Comuni e province. (10) Ora, ordine della professione sanitaria. 5. Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge (11); hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli artt. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi. (11) Vedi gli artt. 82-98 del presente testo unico. Cfr. anche l'art. 144, lett. C, del T.U. 1934 della legge com. e prov., riportato alla voce Comuni e province. Capo II - Della direzione generale della sanità pubblica (12). 6. La direzione generale della sanità pubblica e costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel regno (12). (12) Vedi la nota 3 all'epigrafe di questo titolo. Per l'attuale posizione dell'Istituto superiore di sanità, vedi l'art. 3, u. co., L. 13 marzo 1958, n. 296, e per le funzioni ad esso affidate, l'art. 1, L. 20 giugno 1952, n. 724, riportata alla voce Ministero della sanità. (12) Vedi la nota 3 all'epigrafe di questo titolo. Per l'attuale posizione dell'Istituto superiore di sanità, vedi l'art. 3, u. co., L. 13 marzo 1958, n. 296, e per le funzioni ad esso affidate, l'art. 1, L. 20 giugno 1952, n. 724, riportata alla voce Ministero della sanità. 7. L'istituto di sanità pubblica (13) comprende i seguenti reparti: 1. laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini; 2. laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla salute pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari; 3. laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria; 4. laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria; 5. laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica; 6. indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato; 7. laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali; 8. biblioteca e museo. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati (14). (13) Ora, Istituto superiore di sanità, così mutata l'originaria denominazione dall'art. 1, R.D. 17 ottobre 1941, n. 1265. Sull'attuale struttura e ordinamento dell'Istituto, vedi il R.D. 1° luglio 1937, n. 1543 e la L. 20 giugno 1952, n. 724, provvedimenti riportati alla voce Ministero della sanità. Un laboratorio di microbiologia e uno di parassitologia erano già previsti dall'art. 20, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 811. (14) Seguiva altro comma, soppresso dall'art. 1, R.D.L. 28 febbraio 1935, n. 212. 8. Nell'istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al personale della amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'amministrazione dello Stato (15). (15) Vedi ora, in proposito, la L. 6 dicembre 1964, n. 1331, riportata alla voce Ministero della sanità. Sul conferimento di borse di studio, cfr. la L. 6 dicembre 1964, n. 1332, ivi riportata. 9. I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica (16), sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'istituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica (16) può intervenire ai lavori di detta commissione. Un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica (17), di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario. (16) Ora, Ministro e Ministero della sanità. (16) Ora, Ministro e Ministero della sanità. (17) Ora, un funzionario delle carriere del Ministero della sanità, avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata. 10. Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'istituto di sanità pubblica (17/a), il personale, non appartenente ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa. La misura delle tasse predette è determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. L'importo delle tasse è devoluto all'erario. (17/a) Vedi nota 13 all'art. 7. 11. Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'istituto di sanità pubblica (17/a) da altre amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate e reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato. L'istituto di sanità pubblica (17/a), previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare all'erario a titolo di rimborso di spesa (18). (17/a) Vedi nota 13 all'art. 7. (17/a) Vedi nota 13 all'art. 7. (18) Vedi ora, al riguardo, il D.M. 5 settembre 1947, riportato al n. G/VII. Capo III - Del consiglio superiore di sanità. 12-16. (19). (19) Articoli implicitamente abrogati: vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, riportato alla voce Ministero della sanità e gli artt. 9, 15 e 16, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I. Capo IV - Del consiglio provinciale di sanità. 17-20. (19). (19) Articoli implicitamente abrogati: vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, riportato alla voce Ministero della sanità e gli artt. 9, 15 e 16, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I. Capo V - Disposizioni comuni al consiglio superiore di sanità e ai consigli provinciali di sanità. 21-23. (19). (19) Articoli implicitamente abrogati: vedi, ora, il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, riportato alla voce Ministero della sanità e gli artt. 9, 15 e 16, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I. Capo VI - Dell'ufficio sanitario provinciale (20). Sezione I - Del medico provinciale. 24. Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre: a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari; b) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito; c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati; d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio; e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili; f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica; g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari; h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto; i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali (21); l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia; m) riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale. Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denuncia mediante rapporto (22). (20) Vedi nota 6 all'art. 2 del presente testo unico. (21) Vedi nota L. 12 giugno 1931, n. 924, riportata al numero M/I. (22) Cfr. ora gli artt. 4 e 6, L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità e l'art. 1, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III. Per le innovazioni con essi introdotte, i poteri di proposta e consultivi previsti dall'articolo che si annota sono sostituiti da poteri deliberativi. Vedi inoltre, al riguardo, l'art. 20 del regolamento generale sanitario del 1901, riportato al n. B/I. 25. Nelle province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità (23). (23) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. Per il compenso agli incaricati, vedi L. 18 ottobre 1961, n. 1278, riportata alla voce Ministero della sanità. Cfr. inoltre l'art. 21, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I. Sezione II - Del veterinario provinciale. 26. Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto: a) riceve le denunce delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria; b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali; c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità pubblica; d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per l'applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni; e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio; f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali; g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia (24). (24) Cfr. ora l'art. 1, u. co., D.P.R. 11 febbraio 1961, n.264, riportato al n. C/III. 27. Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantità dal bestiame in essa esistente lo richiedano (24). Nelle province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo e ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanità (25). (24) Cfr. ora l'art. 1, u. co., D.P.R. 11 febbraio 1961, n.264, riportato al n. C/III. (25) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. Vedi anche nota 23 che precede. Sezione III - Dei servizi sanitari per scali marittimi, per le frontiere di terra e per gli aeroporti (26). 28. Nei porti e negli aeroporti del regno, sono stabiliti uffici di sanità. Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità, marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della sanità pubblica. Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi. Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno. (26) Vedi anche i provvedimenti riportati alla voce Sanità di frontiera sulla difesa contro le malattie quarantenarie, il regolamento sanitario internazionale, reso esecutivo in Italia con la L. 31 luglio 1954, n. 861. 29. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima (27). Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso (28). Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358. (27) Approvato con R.D. 29 settembre 1895, n. 636, e riportato alla voce Sanità di frontiera. (28) Vedi ora l'art. 1238 c. nav. 30. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico. Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e sopratassa di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni (29). (29) Vedi ora la L. 9 febbraio 1963, n. 82 riportata alla voce Marina mercantile. 31. Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, che è emanato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per l'aeronautica (30). (30) Approvato con R.D. 2 maggio 1940, n. 1045, e riportato alla voce Sanità di frontiera. (giurisprudenza) 32. Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto (31). Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani. Debbono proibire del pari l'uscita dal regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo. La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico. È fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita. Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel regno ed al pagamento del relativo diritto. I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso (32). Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza (32/a). Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanità con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (32/a). L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali (32/a). (31) Cfr. ora l'art. 8, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III. (32) Vedi gli artt. 45-62 del regolamento di polizia veterinaria, approvato col D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e provvedimenti in materia, riportati alla voce Zootecnia. (32/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 31 gennaio 1969, n. 13 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46). (32/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 31 gennaio 1969, n. 13 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46). (32/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 31 gennaio 1969, n. 13 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1969, n. 46). Capo VII - Dell'ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria nei comuni. Sezione I - Dell'ufficiale sanitario comunale e delle sue attribuzioni. 33. I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi (33). Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi. Ai consorzi, preveduti in questi articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale (34), in quanto non sia provveduto nella sezione IV del presente capo. Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto. Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari (35). (33) Per i servizi di medicina scolastica, in particolare, vedi gli artt. 9-18, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264. (34) Artt. 156-172, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla Comuni e province. Vedi anche gli artt. 1-14, R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I. (35) Tale regolamento non è stato emanato: in materia, vedi il R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I, nelle poche disposizioni che possono ritenersi ancora in vigore. Per l'incarico temporaneo delle funzioni di ufficiale sanitario, in particolare, cfr. l'art. 95 di esso. (giurisprudenza) 34. L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso. Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia (36). Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso (37) (38). Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato trentadue anni (39) di età, e indipendentemente dal limite predetto: a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica; b) gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facoltà di medicina e chirurgia; c) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medicomicrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi (40) (41). (36) Vedi gli artt. 1-28, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. (37) Vedi anche gli artt. 30-33, R.D. 11 marzo 1935, n. 281. (38) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. (39) Su questo limite di età, già elevato a 35 anni da L. 30 dicembre 1958, n. 1174, vedi, ora, L. 5 marzo 1961, n. 201, riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. (40) Sull'esenzione dal limite d'età, vedi anche l'articolo 5, co. III, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, la L. 2 agosto 1957, n. 676, e la L. 21 giugno 1964, n. 466, provvedimenti tutti riportati alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. (41) Comma così sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 219. 35. Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso. Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica. 36. Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi (42). La commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge. È in facoltà della commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o più posti messi a concorso. Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere. In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei. Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto (42/a). (42) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. (42/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. 37. La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorzio interessato ed il consiglio provinciale di sanità, provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione. Il decreto del prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente. Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva. I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti artt. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi. 38. L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. La formula della promessa è la seguente (43). Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento (43): (43) L'attuale formula della promessa e del giuramento, previste dagli artt. 3 e 6, L. 23 dicembre 1946, n. 478, è la seguente: «Prometto (o giuro) di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene». (43) L'attuale formula della promessa e del giuramento, previste dagli artt. 3 e 6, L. 23 dicembre 1946, n. 478, è la seguente: «Prometto (o giuro) di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene». 39. Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dalla autorità sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini (44). (44) Vedi, ora, l'art. 4, n. 2, L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità, e l'art. 2, co. I, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III. (giurisprudenza) 40. L'ufficiale sanitario: a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale; b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestà e al medico provinciale; c) denuncia al podestà e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale; d) riferisce sollecitamente al podestà e al medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti; e) assiste il podestà nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori; f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale (45). (45) Vedi anche l'art. 2, co. II e III, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III. (giurisprudenza) 41. Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10 (46). È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso enti locali. Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale (47). (46) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Per le tabelle attualmente in vigore, vedi il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, ivi riportato. (47) Così sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 1963, n. 151. 42. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato. Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione (48). (48) Comma sostituito agli originari due cpv. dell'articolo, dall'art. 7, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. 43. Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario. La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria. Le somme che eccedono la metà dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli scopi di cui al primo comma. Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme. La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, è fissata nel modo seguente: comuni o consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori; comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori. Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esso attribuibile spetta all'ufficiale sanitario. La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sarà fatta dal comune o consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria (48/a). (48/a) Così sostituito dall'art. 1, L. 20 aprile 1971, n. 309 (Gazz. Uff. 8 giugno 1971, n. 144). 44. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono: a) la censura; b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei; c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi; d) la revoca; e) la destituzione. Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio. 45. Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato previa contestazione degli addebiti all'interessato, è concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe. Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il consiglio provinciale di sanità, dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe. 46. In caso di urgenza o quando la gravità dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto. La sospensione è applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie o dai figli minorenni del sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio. Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare. Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare. La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta. All'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto. L'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena. 47. L'ufficiale sanitario è collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di età (49). Può, inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, per inabilità fisica, incapacità professionale, soppressione di posto o quando ciò sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni. Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il Ministro per l'interno decide sentito il consiglio superiore di sanità. (49) In deroga a tale limite d'età, vedi, oltre all'articolo 364 del presente testo unico, la L. 24 luglio 1954, n. 596, che qui si riporta: «Articolo unico. In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli artt. 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato». Le disposizioni di tale legge sono state estese ad altre categorie di sanitari addetti, agli enti locali, o ad istituzioni da essi dipendenti: 1) Con L. 20 dicembre 1962, n. 1751: ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione, alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla provincia. 2) Con L. 6 ottobre 1964, n. 982: ai sanitari degli ospedali psichiatrici. 3) Con L. 13 luglio 1965, n. 840: ai sanitari degli istituti provinciali per l'infanzia e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge istitutiva degli istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie. Per i sanitari dei consorzi provinciali antitubercolari, vedi la legge interpretativa 3 febbraio 1964, n. 22, riportata nella nota 247 all'art. 278 del presente testo unico. Sul limite d'età degli ufficiali sanitari e dei medici condotti, peraltro, è ora in vigore la L. 7 maggio 1965, n. 459, che qui si riporta: «Articolo unico. Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età». Successivamente l'art. un., L. 2 aprile 1968, n. 517 (Gazz. Uff. 6 maggio 1968, n. 114), interpretando autenticamente la L. 7 maggio 1965, n. 459, ha disposto: «Articolo unico. Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla L. 7 maggio 1965, n. 459, quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età, degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali». Peraltro la Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo- 7 aprile 1988, n. 398 (Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. un., L. 7 maggio 1965, n. 459, nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'art. un., L. 26 dicembre 1962, n. 1751. 48. L'ufficiale sanitario è dichiarato di ufficio dimissionario: a) quando perda la cittadinanza; b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni. È, inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune (50). Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, nel caso preveduto nel precedente comma, può applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dall'impiego. In ogni caso indipendentemente da quanto è disposto nei comma precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, è sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestà o del medico provinciale. (50) Vedi però l'art. 40 della Costituzione. 49. Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podestà o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto. Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto. L'ufficiale sanitario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finché non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare. 50. L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo, può essere dispensato dall'impiego. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe. La dispensa è pronunciata dal prefetto con provvedimento definitivo. 51. Il posto dell'ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorché in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti ricorsi. 52. Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re. 53. Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli artt. 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. 54. La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, è di competenza dell'Amministrazione comunale (51). La promessa solenne e il giuramento del personale immesso in servizio sono prestati dinanzi al sindaco (52). Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podestà (53), salva l'applicazione dell'art. 50 che spetta al prefetto. Per tale personale funziona la commissione di disciplina stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi confronti, non è applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47. Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della giuria provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. In quanto compatibili con le norme del presente articolo, al personale suddetto sono applicabili le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari (54). (51) Per la composizione delle commissioni di concorso, vedi l'art. 11, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, riportato al n. B/III, e per le norme generali sulle materie e programmi d'esame, l'art. 18, co. I, dello stesso. Sui concorsi, vedi inoltre gli artt. 60 e 63, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, e sul limite d'età per l'ammissione ai concorsi, la L. 5 marzo 1961, n. 201, provvedimenti riportati alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. (52) Commi così sostituiti all'originario primo comma dall'art. 10, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. (53) Ora, Consiglio comunale. (54) Comma aggiunto dall'art. 10, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. In particolare, per il collocamento a riposo, vedi l'art. 364 del presente testo unico, e la L. 20 dicembre 1962, n. 1751, riportata nella nota 49 all'art. 47. Sezione II - Dell'assistenza medico-chirurgica e ostetrica. (giurisprudenza) 55. L'assistenza medico-chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici (55) liberi esercenti, è fatta da almeno un medico-chirurgo condotto e da una levatrice (55) condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri (56). Dove risiedono più medici e più levatrici (55), il comune stipendia uno o più medici-chirurghi, una o più levatrici (55), secondo l'importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri. I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti. Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla (57). (55) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico. (55) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico. (56) Quanto alle ostetriche, cfr. anche il regolamento per l'esercizio professionale, approvato con R.D. 26 maggio 1940, n. 1364, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. (55) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico. (55) Ora, ostetriche: vedi la nota 134 all'art. 139 del presente testo unico. (57) Vedi gli artt. 15-25 e 62-71, R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I. Sugli armadi farmaceutici, vedi gli artt. 47-56 dello stesso. 56. I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori; nell'ambito della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne facciano espresso obbligo. 57. Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell'albo dei sanitari della provincia. Il decreto del prefetto contiene l'indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce. Il provvedimento del prefetto è definitivo. L'assunzione dell'incarico è obbligatoria. Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000 (58). Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell'art. 256, le disposizioni prevedute nell'ultimo comma dell'articolo stesso. (58) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 58. Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri e disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio, nei termini preveduti negli artt. 67 e 70. Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte negli artt. 68 e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto riguarda la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo di prova si applicano le disposizioni dell'art. 71 e, nel caso di punizione disciplinare, hanno diritto di ricorrere alla giunta provinciale amministrativa. Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio è mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avocato al comune. Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento stabilito nell'art. 74. Sezione III - Dell'assistenza e vigilanza veterinaria (59). 59. I comuni, nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria. I Comuni hanno l'obbligo di compilare annualmente, secondo le norme del regolamento del servizio veterinario di cui al successivo articolo 346, l'elenco dei possessori di bestiame che hanno diritto all'assistenza zooiatrica gratuita da parte dei veterinari condotti. Nell'elenco sono inclusi in ogni caso tutti i possessori di bestiame iscritti in quello degli aventi diritto all'assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita (60). (59) Cfr. ora gli artt. 3-7, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, riportato al n. C/III. (60) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. 60. Il prefetto (61) ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'art. 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più veterinari, liberi esercenti, inscritti nell'albo dei sanitari della provincia. (61) Ora, veterinario provinciale. (giurisprudenza) 61. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato. Il prefetto (61) entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione (62). (61) Ora, veterinario provinciale. (62) Comma sostituito agli originali due cpv. dall'articolo 9, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. (giurisprudenza) 62. Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto al veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta al veterinario condotto. La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico predetto non può eccedere, durante l'anno, per ciascuno di essi, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo qualsiasi indennità accessoria. Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati (62/a). (62/a) Comma aggiunto dell'art. 2, L. 20 aprile 1971, n. 309 (Gazz. Uff. 8 giugno 1971, n. 144). Sezione IV - Dei consorzi sanitari. 63. I comuni, che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico-chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal prefetto, in deroga a quanto è prescritto nell'articolo 55, ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal modo il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica. Per quanto riguarda il servizio veterinario, i comuni, che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 59 e non sono in grado di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio per assicurare il servizio stesso. 64. Nel caso di modificazione nella costituzione di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilità ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni già consorziati. Quando si verifichi l'unione in consorzio di più condotte, il posto di sanitario è attribuito mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che avevano già conseguito la stabilità (63). Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio da parte del prescelto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano, entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il diritto alla liquidazione di una indennità una volta tanto, pari a tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni del servizio prestato nella condotta, della quale furono titolari, con un minimo di sei mensilità. I sanitari che, per effetto delle disposizioni del comma precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto, durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, di adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa dai limiti di età. Nei casi preveduti nei primi due comma del presente articolo il sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianità di servizio. Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano anche ai consorzi per posti di ufficiale sanitario. (63) Su questo concorso, vedi anche gli artt. 58 e 59, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. 65. La costituzione, l'organizzazione e la cessazione dei consorzi sanitari, volontari od obbligatori, il funzionamento di essi, la tutela e la vigilanza governativa sono regolati dalle norme, sancite nella legge comunale e provinciale, per i consorzi pubblici in genere (64). (64) Vedi gli artt. 156-172, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province. Vedi anche gli artt. 1-14, R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I. Sezione V - Disposizioni comuni ai sanitari condotti. 66. Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione (65). (65) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 15 febbraio 1963, n. 151. (giurisprudenza) 67. Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanità con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge (66). In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (67), e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi della predetta tabella. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali. Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale e dal veterinario provinciale (67/a). (66) Vedi il D.M. 22 giugno 1964, riportato al n. C/IV. (67) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Per le tabelle attualmente vigenti, vedi il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, ivi riportato. (67/a) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 15 febbraio 1963, n. 151. 68. La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà (68), o dalla rappresentanza consorziale in seguito a pubblico concorso. Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della relativa professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni di età (69). Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso i sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio con nomina divenuta definitiva. Il prefetto (70) indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia. (68) Ora, consiglio comunale, per l'art. 131, n. 2, R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, riportato alla voce Comuni e province. (69) Sul limite d'età attualmente in vigore, vedi le note 39 e 40 all'art. 34. Per le ostetriche condotte, vedi anche la L. 20 novembre 1942, n. 1670, riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. (70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296. 69. Il prefetto (70) nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi. Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso. La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei è approvata e pubblicata dal prefetto (70), il quale, in relazione all'ordine della graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei vincitori al sindaco e alla rappresentanza consorziale, per la nomina. Ai concorsi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quinto e sesto comma dell'art. 36 del presente testo unico. I provvedimenti del prefetto (70) adottati ai sensi del presente e del precedente articolo, sono definitivi, salvo per quanto riguarda il riparto delle spese del concorso (71) (72). (70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296. (70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296. (70) Ora, medico o veterinario provinciale, secondo le competenze dei rispettivi uffici, per l'art. 6, L. 13 marzo 1958, n. 296. (71) Per altre disposizioni sui concorsi, vedi gli artt. 34-56, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. (72) Così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. 70. Il sanitario condotto, all'atto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedeltà e, dopo conseguita la stabilità, il giuramento, preveduti nell'art. 38. Egli acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni. Il servizio interinale seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova. Il periodo di prova è ridotto a un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di sanitari condotti con nomina definitiva. 71. La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podestà o dal presidente del consorzio, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve essere motivata genericamente. Contro la deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re. 72. Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova. 73. Nel caso di unificazione di due o più condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito, mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle condotte medesime che abbiano conseguito la stabilità (73). Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia acquistato la stabilità ha diritto di scegliere una delle nuove condotte. Nei casi preveduti nei precedenti comma si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 64. (73) Su questo concorso, vedi anche gli artt. 58 e 59, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. 74. Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari stabilite nell'art. 44. Esse sono inflitte dal podestà o dal presidente del consorzio con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe. Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentita la commissione di disciplina per i sanitari condotti, composta del vice-prefetto, presidente, del medico provinciale o del veterinario provinciale nel caso che l'incolpato sia un veterinario, di un componente del consiglio provinciale di sanità designato dal prefetto, di un rappresentante nominato dal podestà o dalla rappresentanza consorziale e di un rappresentante designato dalla rispettiva associazione sindacale, giuridicamente riconosciuta (74), competente per territorio. Le disposizioni, prevedute nella legge comunale e provinciale, relative alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni (75), si applicano anche ai sanitari condotti. (74) Ora, Ordine dei medici o dei veterinari. (75) Vedi l'art. 249, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province. 75. Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti disciplinari. Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della commissione di disciplina. Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il sanitario condotto, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare. Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre mesi o di revoca o di destituzione è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al consiglio stesso. 76. Il sanitario condotto è collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di età (76). Può inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilità fisica, incapacità professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni. Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del consiglio provinciale di sanità. Le disposizioni contenute negli artt. 48, 49, 50 e 51 si applicano anche ai sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nell'art. 50, sono di competenza del podestà o della rappresentanza consorziale. (76) Vedi l'art. 364 del presente testo unico, e le leggi 24 luglio 1954, n. 596 e 7 maggio 1965, n. 459, riportate nella nota 49 all'art. 47. 77. Il Consiglio di Stato, nelle controversie riguardanti i sanitari condotti, può, quando lo ritenga necessario, chiedere che sia sentito prima della decisione il parere del consiglio superiore di sanità. 78. L'ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante, nonché con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'ufficio o col decoro di esso. 79. Gli stipendi dei sanitari condotti sono pagati a rate mensili posticipate. Quando il pagamento non segua alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando ne sia il caso i provvedimenti d'ufficio della giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la giunta provinciale amministrativa, udito il comune, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno siano soddisfatte direttamente dall'esattore. 80. L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di diritto di percepire a carico del comune l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate. L'obbligo predetto è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore. Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione, firmata dal podestà e dal tesoriere, comprovante la mancanza di danaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione. L'esattore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento emesso a favore dei sanitari condotti, è soggetto alle sanzioni prevedute nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette. L'ammontare delle indennità di mora è però devoluto a beneficio della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. 81. Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni relative alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (77). (77) Vedi i provvedimenti relativi, riportati alla voce Pensioni civili, militari e di guerra. Sull'opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, vedi la L. 7 luglio 1901, n. 306, e il D.Lgt. 17 maggio 1917, n. 1058, riportati ai nn. O/I e O/II. Capo VIII - Dei servizi di assistenza e profilassi demandati alla provincia. 82. L'amministrazione provinciale provvede all'impianto e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia. Il laboratorio può avere una o più sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità, tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica. Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della popolazione (78). (78) Vedi anche, al riguardo, il R.D. 16 gennaio 1927, n. 155, riportato al n. C/II. 83. Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti: l'uno medico-micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro chimico. Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della provincia. Al laboratorio sovraintende il medico provinciale, il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e indirizza le attività dei due reparti. Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale. 84. Il rettorato provinciale (79) delibera il regolamento (80) e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il laboratorio provinciale. Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o più coadiutori, uno o più assistenti. Gli assistenti sono nominati dal preside (79) in seguito a pubblico concorso. Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal rettorato provinciale (79) per promozione in seguito a concorso interno; il primo, fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non può farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio sfavorevole della commissione giudicatrice del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso. (79) Ora, Consiglio provinciale. (80) Sul regolamento, è obbligatorio il parere del Comitato provinciale di sanità: vedi l'art. 11, n. 6, D.P.R. 10 11 febbraio 1961, n. 257. (79) Ora, Consiglio provinciale. (79) Ora, Consiglio provinciale. 85. La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spetta all'Amministrazione provinciale (81). In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dall'art. 36 (82). Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialità, coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni d'età (83). Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi: 1° gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le università e gli istituti di istruzione superiore; 2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici; a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso. (81) Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, vedi gli artt. 15 e 19, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, riportato al n. B/III; per altre disposizioni su tali concorsi, vedi l'art. 18, co. I, dello stesso e gli artt. 67-78, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. (82) Commi sostituiti all'originario primo comma dall'art. 14, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. (83) Il limite d'età, già elevato a 35 anni dall'articolo unico, L. 2 febbraio 1960, n. 41, è ora quello fissato dalla L. 5 marzo 1961, n. 201, riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. Sul titolo di studio, vedi la L. 21 giugno 1964, n. 465, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. 86. Il personale tecnico dei laboratori, all'atto della assunzione in servizio presta la promessa solenne di fedeltà, e, dopo aver conseguito la stabilità, il giuramento dinanzi al presidente della Giunta provinciale (84). Detto personale acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova. Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio con mansioni pari a quelle del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro laboratorio comunale, provinciale o di Stato. (84) Comma così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. 87. Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto. Al detto personale è, inoltre, vietato: a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica; b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato; c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee. (giurisprudenza) 88. Per le indagini di interesse privato eseguite nel laboratorio provinciale, è dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti. Le indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto. Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, su proposta dell'Amministrazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, i casi in cui i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione (85). La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse. (85) Commi sostituiti all'originario comma II dall'art. 17, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. (giurisprudenza) 89. Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio, detratto il cinquanta per cento che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio. La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria. 90. Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le disposizioni degli artt. 74, 75 e 76. Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell'art. 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dell'amministrazione provinciale. La commissione di disciplina per detto personale è composta del viceprefetto, presidente, di due membri del consiglio provinciale di sanità designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia (86) e di un rappresentante designato dall'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta (87), competente per territorio. Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli artt. 79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico-micrografico, e alla cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica (88). (86) Ora, presidente della giunta provinciale. (87) Ora, ordine professionale. (88) Sul limite d'età per il collocamento a riposo, vedi inoltre la L. 20 dicembre 1962, n. 1751, riportata nella nota 49 all'art. 47. (giurisprudenza) 91. I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia. La nomina è fatta dal preside stesso ed è approvata con decreto del prefetto. Essi: a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi; b) compiono, alla dipendenza dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati; c) vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive; d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuiti ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai vigili comunali. Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore. 92. Le province hanno facoltà di integrare i servizi sanitari comunali d'igiene e profilassi, istituendo o sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali. Se particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il prefetto, sentiti il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi indicati nel comma precedente, se e in quanto i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano. Nei casi preveduti nel precedente comma, le spese occorrenti, quando non venga diversamente disposto con leggi speciali, vanno per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni interessati in ragione della popolazione di ciascuno di essi. Tuttavia il prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia. Il decreto indica la qualità dei servizi sanitari integrativi, i comuni a vantaggio dei quali debbono essere adottati e i comuni eventualmente esonerati dal contributo. Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato (89). (89) Cfr. l'art. 5 del presente testo unico. 93. Le province hanno facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione. Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dell'art. 259, il prefetto, intesi il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di integrare o sostituire l'opera dei comuni stessi determinandone la estensione, sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi. Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato. Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati (89). (89) Cfr. l'art. 5 del presente testo unico. 94. L'amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che essa può stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalità sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare (90) per il ricovero degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di povertà, salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di assicurati contro la tubercolosi, a termini dell'art. 281 del presente testo unico. Provvede inoltre al trattamento gratuito negli istituti e negli ambulatori antirabbici, per le persone ammesse all'assistenza gratuita, a norma dell'art. 55 (89). (90) Vedi gli artt. 269 e segg. del presente testo unico. (89) Cfr. l'art. 5 del presente testo unico. 95. Ai servizi indicati negli artt. 92, 93 e 94, le province possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale (91). (91) Artt. 156-172, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province. 96. Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli artt. 92 e 93, si applicano le norme stabilite nell'art. 54 relativamente al personale medico degli uffici-sanitari comunali (92). (92) Per le disposizioni sui concorsi, vedi gli artt. 20 e 21, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, riportato al n. B/III, e l'art. 80, R.D. 11 marzo 1935, n. 281, riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. Sul limite d'età per l'ammissione ai concorsi, vedi la L. 5 marzo 1961, n. 201, riportata alla voce Impiegati e salariati degli enti locali, e su quello per il collocamento a riposo, la L. 20 dicembre 1962, n. 1751, riportata nella nota 49 all'art. 47. 97. Salva la competenza amministrativa del preside (92/a) o del presidente del consorzio, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari della provincia, indicati nel presente capo, sovraintende il medico provinciale. (92/a) Ora, presidente della giunta provinciale. 98. Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia. Il programma è deliberato dal preside della provincia ed è approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il consiglio provinciale di sanità. TITOLO II Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria Capo I - Dell'esercizio delle professioni sanitarie. 99. È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice (93), assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata (94). È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo (95). La vigilanza si estende: a) all'accertamento del titolo di abilitazione; b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette. (93) Vedi la nota 134 all'epigrafe della sez. II, capo III, titolo II. (94) Sugli ordini e collegi professionali, vedi il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nonché la L. 29 ottobre 1954, n. 1049, provvedimenti riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. Sugli onorari medici, vedi la L. 21 febbraio 1963, n. 244, e la tariffa approvata col D.P.R. 28 dicembre 1965, numero 1763, riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. (95) Per le arti di maniscalco e castrino, vedi il R.D. 25 novembre 1937, n. 2653; per quella di puericultrice, gli artt. 12-14, L. 19 luglio 1940, n. 1098; per quella di tecnico di radiologia medica, la L. 4 agosto 1965, n. 1103, provvedimenti tutti riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. (giurisprudenza) 100. Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni (96). Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale (97) (97/a). Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurgi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari (97/b). Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (97/c) (97/d). (96) Per i medici, veterinari e farmacisti, cfr. il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, ed i provvedimenti sugli esami di abilitazione, riportati alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. Per le professioni ausiliarie, vedi gli artt. 130-138 del presente testo unico, ed i provvedimenti sulle scuole e collegi-convitto, riportati alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. (97) Per la tassa di concessione, vedi il n. 204 della tabella alleg. A al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle). Vedi, anche, gli artt. 65 e 66, R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, riportato al n. B/I. (97/a) L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente comma, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento di registrazione, presso l'ufficio comunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge. (97/b) L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente comma, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento di registrazione, presso l'ufficio comunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge. (97/c) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. (97/d) L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente comma, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento di registrazione, presso l'ufficio comunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge. 101. Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia dell'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa. 102. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie. I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 (97/c). (97/c) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. 103. Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso (98); b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicati dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale (99); c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme (100); d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente; e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica; f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea. La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento (99) (101). Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (102). L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato. (98) Vedi gli artt. 1-3, R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, riportato alla voce Polizia mortuaria. (99) Le lettere b) ed f) sono state soppresse dall'art. 11, L. 22 maggio 1978, n. 194, riportata alla voce Maternità ed infanzia. (100) Vedi il R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. (99) Le lettere b) ed f) sono state soppresse dall'art. 11, L. 22 maggio 1978, n. 194, riportata alla voce Maternità ed infanzia. (101) Lettera aggiunta dalla L. 12 marzo 1942, n. 427. (102) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Capo II - Del servizio farmaceutico (103). Sezione I - Dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia (103). (giurisprudenza) 104. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune. 2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma (104) (104/cost). (103) Vedi, ora, la L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. (103) Vedi, ora, la L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. (104) Così sostituito dall'art. 2, L. 8 novembre 1991, n. 362, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. (104/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 4 (Gazz. Uff. 17 gennaio 1996, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, come modificato dall'art. 2 della L. 8 novembre 1991, n. 362, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione. 105. (104/a). (104/a) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. 106. (104/a). (104/a) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. 107. (104/a). (104/a) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. 108. L'apertura e l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico (105). Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dell'autorizzazione. Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza. In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute. La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'art. 116. (105) Vedi, ora, il n. 15 della tabella alleg. A al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle). 109. Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione è valevole solo per la detta sede. Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto. (104/a). I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi (106). (104/a) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. (106) Sui trasferimenti, vedi, anche, gli artt. 23-28, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, riportato alla voce Farmacie e farmacisti. (giurisprudenza) 110. L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio. La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni. (giurisprudenza) 111. L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio (107). (107) Cfr. l'art. 46, R.D. 19 luglio 1906, n. 446, riportato al n. C/I. (giurisprudenza) 112. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona. Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso. (giurisprudenza) 113. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli artt. 108 e 111: a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del codice di commercio (108); b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110; c) per volontaria rinuncia dell'autorizzato; d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica; f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti; g) per perdita della cittadinanza italiana; h) per morte dell'autorizzato. La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunciata, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità. (108) Vedi ora l'art. 131, u. co., della legge fallimentare, approvata con R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 114. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico. La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del medico provinciale: a) per la fine dell'ente e della istituzione; b) per volontaria rinuncia; c) per abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente (109). (109) Così modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1960, n. 519. Per la gestione di farmacie da parte dei comuni, vedi la nota 102 all'epigrafe di questa sezione. (giurisprudenza) 115. Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso. La predetta indennità può essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila (110) (111). L'indennità di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue (110), è determinata dalla commissione indicata nell'art. 105 sentito il podestà del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno. L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104. Le disposizioni relative alla misura e alle modalità di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennità ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze (112). (110) Cfr. ora, l'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1107 e l'art. 1, L. 12 agosto 1962, n. 1352, riportate alla voce Farmacie e farmacisti. (111) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 23 dicembre 1940, n. 1868. (110) Cfr. ora, l'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1107 e l'art. 1, L. 12 agosto 1962, n. 1352, riportate alla voce Farmacie e farmacisti. (112) Vedi il R.D. 14 febbraio 1935, n. 344, ora superato dalla L. 22 novembre 1954, n. 1107 e dalla L. 12 agosto 1962, n. 1352, provvedimenti riportati alla voce Farmacie e farmacisti. Vedi, in particolare, la L. 8 marzo 1968, n. 221, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. 116. Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, può autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell'anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l'azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata. Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo. 117. L'autorizzazione preveduta nel precedente articolo, è conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli artt. 105 e seguenti del presente testo unico. Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura. Qualora, però, nel comune esista un'unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso fra i titolari delle farmacie della provincia (113). Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione o luogo di cura. (113) Vedi, anche, gli artt. 29-63, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, riportato alla voce Farmacie e farmacisti. In particolare, sugli armadi farmaceutici, vedi gli artt. 47 e 48 del predetto, nonché gli artt. 47-56, R.D. 19 luglio 1906, n. 466, riportato al n. C/I. 118. Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti nell'art. 120. La decadenza pronunciata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale. (113/a). (113/a) Seguiva un comma abrogato dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. Sezione II - Dell'esercizio della farmacia. (giurisprudenza) 119. Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale. (113/a) È demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformità delle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia (114). Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 400.000 (114/a). (113/a) Seguiva un comma abrogato dall'art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475, riportata alla voce Farmacie e farmacisti. (114) Comma aggiunto dall'art. 22, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, che ha anche soppresso, correlativamente, le parole «e gli orari», originariamente contenute nel primo comma. (114/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. 120. Il farmacista, autorizzato all'esercizio della succursale ai termini dell'art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale è tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa è aperta, a norma del decreto di autorizzazione. La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale. L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore. 121. Le farmacie delle istituzioni pubbliche, prevedute nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell'albo professionale (115). Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia. Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo. Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato (116). (115) Modificato, con la soppressione delle parole «di assistenza e beneficienza» dall'art. 2, L. 20 maggio 1960, n. 519. (116) Sui direttori delle aziende farmaceutiche comunali, vedi alla nota 102 all'epigrafe della sezione I di questo titolo. (giurisprudenza) 122. La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento (117) non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima. Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore. Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000 (114/a). (117) Vedi anche, in materia, l'Accordo internazionale per l'unificazione della formula dei medicamenti eroici, stipulato a Bruxelles il 21 agosto 1929, e reso esecutivo in Italia col R.D. 14 novembre 1929, n. 2350 riportato al n. A/I. (114/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. 123. Il titolare della farmacia deve curare: a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale (118); b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali; c) che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia all'acquirente che la domandi. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 400.000 (118/a). Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall'articolo 443 del codice penale. Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113, lettera e). (118) Vedi la tabella II, allegata alla Farmacopea ufficiale (VII ed.), approvata col D.M. 28 luglio 1965. (118/a) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. 124. Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale (119). A questa sono allegati: a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali (120); b) l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali (120) (120/a). (119) Cfr. ora la L. 9 novembre 1961, n. 1242, riportata alla voce Ministero della sanità. Attualmente, è in vigore la Farmacopea ufficiale (VII edizione) approvata col D.M. 28 luglio 1965: per l'entrata in vigore, vedi il D.M. 3 novembre 1965, riportato al n. E/IV. (120) Vedi, ora, gli elenchi, allegati A e B, al D.M. 15 luglio 1965, riportato al n. E/III. (120) Vedi, ora, gli elenchi, allegati A e B, al D.M. 15 luglio 1965, riportato al n. E/III. (120/a) Così sostituito dalla L. 7 novembre 1942, n. 1528. (giurisprudenza) 125. Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali (121), sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti (122). La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto (123). Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta (124). È vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta. Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel terzo comma (124/a). Il Ministro per la sanità (125), con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti (126). Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 400.000 (126/a) e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. Indipendentemente dall'azione penale il prefetto può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113 (127). (121) Vedi, ora, la tariffa approvata con D.M. 15 giugno 1966, riportato al n. E/V. (122) Così ulteriormente sostituiti i primi due commi, sostituiti all'originario comma primo col R.D.L. 13 aprile 1944, n. 119, dalla L. 9 ottobre 1964, n. 990. (123) Vedi l'art. 11, D.M. 15 giugno 1966, riportato al n. E/V. (124) Una maggiorazione generale dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali è stata effettuata, in relazione alla svalutazione monetaria, con i decreti dell'A.C.I.S. 16 ottobre 1945 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1945, n. 126) ed 8 febbraio 1947 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1947, n. 49). (124/a) Attualmente, secondo comma: vedi la nota 122. (125) Così modificato dalla L. 9 ottobre 1964, n. 990. (126) Vedi il D.A.C.I.S. 23 maggio 1955, riportato al n. E/I. In materia, vedi, anche, l'art. 4, L. 4 agosto 1955, n. 692, riportata alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le), e il D.A.C.I.S. 18 novembre 1955, riportato al n. E/II. (126/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. (127) Articolo sostituito dall'art. 1, L. 1° maggio 1941, n. 422. 126. Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facoltà di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro. 127. Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie. Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto. Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronuncia la decadenza dall'autorizzazione (128). (128) Vedi, anche, gli artt. 50 e 51, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, riportato alla voce Farmacie e farmacisti. 128. I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico. La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'art. 116. La riscossione della tassa ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto (129). (129) Cfr. gli artt. 52-55, R.D. 30 settembre 1938, n. 1706. (giurisprudenza) 129. In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza. Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto. I provvedimenti del prefetto sono definitivi. Capo III - Delle professioni sanitarie. Sezione I - Delle infermiere diplomate (130). 130. Le università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e sentito il consiglio superiore di sanità, a istituire scuole-convitto professionali per infermiere. Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici. Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale (131). (130) Vedi, anche, la L. 19 luglio 1940, n. 1098, recante disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice, riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. Per la determinazione delle mansioni, vedi il R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, riportato alla stessa voce. (131) Cfr. il R.D. 21 novembre 1929, n. 2330, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. 131. Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere. Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l'interno, sentiti il consiglio superiore di sanità ed il consiglio di Stato. 132. Il Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, di concerto con quello per l'educazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime (132). (132) Approvati i programmi con D.M. 30 settembre 1938, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. 133. Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilità di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo-sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell'ospedale. Qualora, in una determinata località, non sia possibile istituire scuole-convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, può autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purché rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente. 134. Nelle scuole-convitto professionali per infermiere l'insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo-sala. La direzione delle scuole-convitto deve essere affidata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiano il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del regno. (giurisprudenza) 135. Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente (133). Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio. Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera. Presso le scuole-convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive. Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione. (133) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 dicembre 1956, n. 1420. Veramente, tale legge fa riferimento all'art. 8, R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832, sull'istituzione di scuole-convitto professionali per infermiere, ma il decreto è stato interamente trasferito nel presente testo unico, e all'art. 8 di quello corrisponde esattamente l'art. 135 di questo. Vedi, anche, l'art. 20, R.D. 21 novembre 1929, n. 2330, riportato alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie. 136. Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l'esercizio della professione di infermiera. Esse compiono un corso annuale che comprende: a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti; b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un'assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica. Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice. 137. Il diploma per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito ai