|
Qui puoi scaricare
la versione
stampabile di Word
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224
Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari;
Vista la direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, indicata
nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 2 maggio 1988, ai termini dell'art.
15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare
norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, è stato
inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e
dell'ambiente;
Emana il seguente decreto:
1. Responsabilità del produttore.
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da
difetti del suo prodotto.
2. Prodotto.
1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni
bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
3. Produttore.
1. Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una
sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti
agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia,
rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore .
3. Si considera produttore anche chi si presenti come tale
apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o
sulla sua confezione.
4. È sottoposto alla stessa responsabilità del produttore
chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, importi nella Comunità
europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o
qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come
importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro
segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
4. Responsabilità del fornitore.
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto
alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al
danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il
domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve
indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole
approssimazione, il tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in
visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio
non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può
effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla
prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo
giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per
la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore
può essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 del codice di
procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la
persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi
prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al
rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al
prodotto importato nella Comunità europea, quando non sia individuato
l'importatore, anche se sia noto il produttore.
5. Prodotto difettoso.
1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza
che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze,
tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in
circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le
istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono
ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in
circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il
solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo
messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza
offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
6. Esclusione della responsabilità.
1. La responsabilità è esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in
circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva
quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la
vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo
ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a
una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al
momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non
permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte
componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla
concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o
alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha
utilizzata.
7. Messa in circolazione del prodotto.
1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia
consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi,
anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la
consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o
all'utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in
circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato
specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario
all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e
depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici
giorni dal pignoramento stesso.
8. Prova.
1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la
connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere
la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 6. Ai fini
dell'esclusione da responsabilità prevista nell'art. 6, lettera b), è
sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che
il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo
in circolazione.
3. Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un
difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza
tecnica siano anticipate dal produttore.
9. Pluralità di responsabili.
1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno,
tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli
altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a
ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle
conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti
uguali.
10. Colpa del danneggiato.
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del
danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227
del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia
stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e
nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di
questa è parificata alla colpa del danneggiato.
11. Danno risarcibile.
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente
decreto:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa
dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o
consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che
ecceda la somma di lire settecentocinquantamila.
12. Clausole di esonero da responsabilità.
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti
preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista
dal presente decreto.
13. Prescrizione.
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal
giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del
danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non
comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe
dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare
l'esercizio di un'azione giudiziaria.
14. Decadenza.
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di
dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità
europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale,
salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in
una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del
responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno
dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
15. Responsabilità secondo altre disposizioni di legge.
1. Le disposizioni del presente decreto non escludono né
limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre
1962, n. 1860 (3), e successive modificazioni.
16. Disposizione transitoria.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
prodotti messi in circolazione prima della data della sua entrata in vigore e
comunque prima del 30 luglio 1988.
|