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R.D.
31 maggio 1928, n. 1334 (1).
Regolamento
per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina
delle arti ausiliarie
delle
professioni sanitarie (2).
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 1928, n. 154.
(2)
Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, riportato alla voce Sanità pubblica. Vedi gli
artt. 99, comma II, 140-142 e 383-385 del predetto T.U.
1.
Saranno rilasciate, a termine dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n.
1264 (2), distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti
arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
a)
dell'odontotecnico;
b)
dell'ottico;
c)
del meccanico ortopedico ed ernista;
d)
dell'infermiere.
La
licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio generico di
tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore e del capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici.
Le
licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti o
scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i Ministri per
l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale e
saranno vistate dal prefetto della Provincia (3).
I
corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere saranno istituiti in
conformità a quanto è disposto dal R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento relativo
(4).
(2)
Legge trasfusa nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, riportato alla voce Sanità pubblica. Vedi gli
artt. 99, comma II, 140-142 e 383-385 del predetto T.U.
(3)
Ora, Ministri della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e
della previdenza sociale.
(4)
Concernente le scuole convitto professionale per infermiere e le scuole
speciali per assistenti sanitarie visitatrici, ora trasfuso nel T.U.
1934 delle leggi sanitarie. Il regolamento è riportato al n. D/I.
2.
(5).
(5)
Abrogato dall'art. 21, L. 19 luglio 1940, n. 1098, riportata al n. D/IV.
3.
L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è
subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti
articoli o del certificato di abilitazione di cui all'art. 32
all'ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo
abituale esercizio.
L'obbligo
della registrazione del titolo compete anche alle infermiere che abbiano
conseguito il diploma di cui all'art. 8 del R.D.L. 15 agosto 1925, n.
1832 (5/a).
L'ufficio
comunale non potrà procedere alla registrazione se l'aspirante non
presenti il certificato di nascita comprovante che abbia raggiunto
l'età di anni 21 e il certificato penale di data non anteriore a tre
mesi da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni stabilite
dall'art. 18.
Per
coloro, che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui alle
disposizioni transitorie, la registrazione avrà luogo in base alla
presentazione del solo titolo.
(5/a)
Vedi la nota 4 all'art. 1. Al richiamato art. 8, corrisponde l'art. 135,
T.U. 1934 delle leggi sanitarie.
Sull'obbligo
di registrazione del titolo di abilitazione all'esercizio professionale,
vedi, ora, in genere, l'art. 100, co. II, T.U. 1934 delle leggi
sanitarie, ed art. 13 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile
1950, n. 221, riportato al n. A/III.
4.
Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovrà restituire
all'esercente la licenza, il diploma o il titolo di abilitazione dopo
avervi annotata l'avvenuta registrazione e darne notizia al medico
provinciale, che dovrà tenere un registro, aggiornato, di tutti gli
esercenti le singole arti ausiliarie dei Comuni della Provincia.
5.
L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie che si
trasferisce in altro Comune per esercitarvi la propria arte deve far
registrare nuovamente la licenza all'ufficio del Comune nel quale si è
trasferito presentando il titolo originale e un attestato del podestà
del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal
registro di quel Comune.
6.
[Quando l'esercizio delle arti contemplate nel presente regolamento si
effettua mediante la pubblica vendita di strumenti, apparecchi o altri
prodotti speciali, l'ufficio comunale non potrà rilasciare la licenza
di vendita ai sensi del R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 (6) se il
richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all'esercizio
dell'arte ausiliaria, mediante la esibizione del titolo debitamente
registrato, o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della
quale dovrà essere esibito sempre il regolare titolo. In caso di
successiva costituzione dovrà notificarsi parimenti il titolo del nuovo
esercente. Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso
proprietario possieda più esercizi di vendita in uno stesso o in
diversi Comuni] (6/a).
(6)
Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.
(6/a)
Articolo abrogato dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato
alla voce Regioni.
7.
[Nessuna vendita potrà essere effettuata se non direttamente
dall'esercente autorizzato, o almeno alla sua presenza.
Ogni
contravvenzione alla presente disposizione sarà punita a norma di legge
e del presente regolamento; e, in caso che sia stata accertata per più
di due volte, potrà dar luogo alla sospensione dall'esercizio
dell'arte, fino ad un mese, da decretarsi dal prefetto, sentito il
Consiglio provinciale di sanità.
Contro
il decreto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'interno
(6/b) entro quindici giorni dalla notifica.
Il
ricorso ha effetto sospensivo.
Del
provvedimento definitivo sarà data dal prefetto immediata notizia, per
l'esecuzione, al podestà del Comune dove trovasi l'esercizio di
vendita] (6/c).
(6/b)
Ora, al Ministero della sanità.
(6/c)
Articolo abrogato dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato
alla voce Regioni.
8.
L'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte
ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi ed agli abilitati
all'esercizio della odontoiatria, in confronto degli odontotecnici che
prestino abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici.
9.
È vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
nelle pubbliche vie o piazze.
Le
autorità locali di pubblica sicurezza, pertanto, dovranno vietare la
iscrizione dei suddetti esercenti nei registri di cui all'art. 122 del
testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6
novembre 1926, n. 1848 (7), e le autorità comunali non potranno
rilasciare, in favore dei medesimi, permessi di pubblico posteggio.
Tuttavia, soltanto in occasione di feste, fiere, mercati ed altre
pubbliche riunioni, e limitatamente alla loro durata, potranno, da parte
delle suddette autorità, rilasciarsi, sotto opportune condizioni per
assicurare la serietà e dignità della vendita, temporanee licenze e
permessi, sempre che il richiedente comprovi di essere regolarmente
autorizzato all'esercizio della rispettiva arte ausiliaria e non
esistano nel comune negozi di vendita nei quali tale arte venga
abitualmente esercitata.
(7)
Ora, art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n.
773.
10.
A norma dell'art. 5 della legge (8), le contravvenzioni al disposto
degli artt. 3, 6, 8 e 9 saranno punite, ove non costituiscano reati
maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie o da altre leggi, con la sanzione amministrativa
fino a lire 60.000 (9).
In
caso di recidiva la sanzione amministrativa non sarà mai minore di lire
40.000 (10).
(8)
Prevedeva la misura minima (lire 100) e massima (lire 300) dell'ammenda
da irrogare per le
contravvenzioni
alle disposizioni del regolamento.
(9)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con
la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12
luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L.
24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della
stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre
1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire
4.000.
(10)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con
la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689,
riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è
stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata
alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(giurisprudenza)
11.
Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di
protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai
medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della
odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi
È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla
presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria,
alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o
ammalata.
12.
Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al
pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno
che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici
di miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia.
È in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente
al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed
occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le
lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la
riparazione.
È
del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al
Pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche
che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite
dall'acquirente.
13.
Ai meccanici ortopedici ed ernisti è consentito:
a)
il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su
prescrizione del medico;
b)
l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure
e modelli rilevati a norma della lettera a);
c)
l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di
allestimento.
L'applicazione
degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo può essere
eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto dietro collaudo
del medico che li abbia prescritti risultante o dalla presenza di
quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio di una sua
dichiarazione scritta.
14.
È vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o
incruenti, di qualsiasi portata.Sono compresi in tale divieto:
a)
le riduzioni di lussazioni;
b)
le incisioni di ascessi anche superficiali;
c)
le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento;
d)
i cateterismi delle vie genito-primarie, maschili e femminili;
e)
le medicazioni delle cavità nasali auricolari, oculari, orali;
f)
le medicazioni in genere delle ferite (11).
(11)
Sulle mansioni consentite agli infermieri generici, vedi, ora, l'art. 4,
R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, riportato al n. D/III.
15.
Soltanto sotto il controllo del medico curante e consentito agli
infermieri di praticare:
a)
medicazioni di ulceri e piaghe esterne;
b)
medicazioni vaginali e rettali;
c)
massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano (11).
(11)
Sulle mansioni consentite agli infermieri generici, vedi, ora, l'art. 4,
R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, riportato al n. D/III.
16.
Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le
seguenti operazioni:
a)
praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;
b)
praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;
c)
eseguire frizioni;
d)
applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e
coppette semplici;
e)
praticare lavande rettali e vaginali;
f)
somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in
genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli
ammalati (11).
(11)
Sulle mansioni consentite agli infermieri generici, vedi, ora, l'art. 4,
R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, riportato al n. D/III.
17.
È vietato agli esercenti di mestieri di manicure e pedicure di compiere
qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura puramente
estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri della
professione di medico chirurgo.
I
trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge pel reato
di esercizio abusivo di professione sanitaria.
18.
È vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
contemplate dal presente regolamento a coloro che, fatta eccezione della
ipotesi di cui all'art. 1 del R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 1983 (12),
abbiano riportato condanne passate in giudicato a pene restrittive della
libertà personale per la durata di oltre tre mesi pei delitti contro il
buon costume, contro le persone e contro la proprietà di cui,
rispettivamente ai capi 1, 2, 3 del titolo VIII, 1, 2, 4, 5 e 6 del
titolo IX, e 1 e 2 del titolo X del II libro del Codice penale o che,
avendone riportate, non abbiano ottenuto la riabilitazione (13).
Di
ciascuna condanna come sopra riportata da esercenti le arti suddette, le
competenti cancellerie giudiziarie dovranno, appena le relative sentenze
siano divenute esecutorie, dare notizia all'ufficio del Comune nel quale
detti esercenti siano domiciliati.
L'ufficio
del Comune, ricevuta la comunicazione della riportata sentenza,
provvederà al ritiro della licenza o titolo di abilitazione e alla
cancellazione della registrazione di cui all'art. 3, dandone notizia
all'ospedale o luogo di cura presso il quale il condannato sia
eventualmente in servizio e al medico provinciale.
L'esercente
che, inviatovi dall'ufficio comunale, non consegni ai fini del
precedente comma, all'ufficio stesso, nel termine di dieci giorni, la
licenza o titolo di abilitazione sarà punito con la sanzione
amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 (14).
(12)
Concernente l'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle
condanne per reati commessi per fini nazionali.
(13)
Vedi, ora, Libro II, titoli IX, X, XI, capo IV, XII, capo I, XIII, capo
I del c.p. 1930.
(14)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con
la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689,
riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è
stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata
alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
19.
Il prefetto della Provincia, con motivato decreto, sentito il medico
provinciale, ordina con effetti immediati la cancellazione della
registrazione della licenza o del certificato di abilitazione di quegli
esercenti che abbiano riportato più di una condanna passata in
giudicato per esercizio abusivo della professione sanitaria, o risultino
notoriamente e abitualmente dediti all'ubriachezza.
Contro
i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso, entro quindici
giorni dalla notifica, ricorso in via gerarchica al Ministero
dell'interno (15).
Copia
di ciascun provvedimento definitivo emesso in base al presente articolo
dovrà a cura della Prefettura essere comunicata al podestà del Comune
dove il condannato esercitava la sua arte.
(15)
Ora, al Ministero della sanità.
20.
Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che
esplichino la propria attività professionale in locali accessibili al
pubblico, sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel
locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa
dall'esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione, con
l'annotazione dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale.
I
suddetti esercenti inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un quadro
contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del presente
regolamento che determinano i limiti di esercizio dell'arte che
professano.
I
contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa fino a lire
60.000 (16). In caso di recidiva la sanzione amministrativa non potrà
essere inferiore a lire 40.000 (14).
Alla
stessa pena soggiace il proprietario della azienda nella quale l'arte
ausiliaria si eserciti, quando sia persona diversa dall'esercente l'arte
stessa.
(16)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con
la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689,
riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è
stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata
alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto
dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della
sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(14)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con
la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689,
riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è
stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata
alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
21.
I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i funzionari degli uffici
municipali d'igiene, i funzionari ed agenti della forza pubblica possono
entrare in qualsiasi ora del giorno nei locali di cui all'articolo
precedente per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni dettate
dalla legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e dal
presente regolamento.
22.
È vietato a tutti coloro che esercitano le arti contemplate nel
presente regolamento di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi
mezzo, nella indicazione delle arti che professano, di denominazioni e
termini che non siano la rigorosa, letterale riproduzione di quelli
usati, nella designazione delle arti stesse, dal presente regolamento.
È
ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed
aggiunte a tali denominazioni che possano comunque ingenerare errori ed
equivoci sul contenuto della attività professionale cui i medesimi sono
autorizzati in forza del presente regolamento.
Le
disposizioni dei due commi precedenti sono applicabili anche ai
proprietari delle aziende nelle quali si esercitino le arti che vi sono
indicate quando siano persone diverse dagli esercenti le arti stesse. I
contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire
60.000 (16).
In
caso di recidiva la sanzione amministrativa non sarà inferiore a lire
40.000 (14).
(16)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con
la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689,
riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è
stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata
alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto
dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della
sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(14)
La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con
la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689,
riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è
stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata
alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché
dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
23-33.
(17).
(Si
omettono gli allegati).
(17)
Si omettono, perché recanti disposizioni transitorie, da tempo
superate. Cfr. le disposizioni transitorie recate dagli artt. 383-385,
T.U. 1934 delle leggi sanitarie, anche esse superate con l'emanazione
della L. 29 ottobre 1954, n. 1046, riportata al n. E/III. |