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Alle aziende odontotecniche della provincia di BIELLA
"ECM - Educazione Continua in Medicina". Alcune
considerazioni in merito.
Gentile Operatrice, Egregio Operatore,
la nostra Organizzazione, pur comprendendo l'importanza qualificante
dell'ECM, ha recepito, sinora, contraddittorie interpretazioni in tal
senso, almeno per quanto attiene una reale "obbligatorietà"
formativa che, da più parti viene mossa nei confronti
dell'Odontotecnico artigiano. La nostra valutazione, più propensa
"attualmente" ad una "non" obbligatorietà
dell'Odontotecnico a partecipare al piano dell'ECM, semmai un approccio
alla stessa derivante da una sua spontanea volontà di partecipazione,
proviene dall'identificazione e classificazione della professione di
Odontotecnico.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265, al Titolo II - "Esercizio delle
professioni e delle arti sanitarie di attività soggette a vigilanza
sanitaria" al Capo I dice "E' soggetto a vigilanza l'esercizio
della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle
professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice ed
infermiera diplomata. E' anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle
arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Si intendono designate con
tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico
ortopedico……..". Successivamente, la Legge 26 febbraio 1999 N°
42 (G.U. n° 50 del 22 marzo 1999), all'Art. 1 "Definizione delle
professioni sanitarie" dice : 1. La denominazione "professione
sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 Luglio 1934 n° 1265, e successive
modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è
sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". 2.
Dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogati il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1974 n° 225, ad eccezione delle disposizioni dal titolo V, il
Decreto Presidente Repubblica 07 marzo 1975 n° 163, e l'articolo 24 del
regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 06
marzo 1968 n° 680 e successive modificazioni. Il campo proprio di
attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, è determinato dai contenuti
dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e
degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma
universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici
deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni
mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto
reciproco delle rispettive competenze professionali.
LE NOSTRE CONSIDERAZIONI:
Ora, alla luce del fatto che non risulta essere stato pubblicato
alcun decreto ministeriale istitutivo dell'Albo professionale degli
Odontotecnici, ci sentiamo di considerare che l'odontotecnico NON
RISULTA ESSERE IN ALCUN MODO PARIFICATO AD UN PROFESSIONISTA
DELL'ATTIVITA' SANITARIA e, come tale non riconducibile nel campo
dell'obbligatorietà sanitaria in questione. A contrastare questa
nostra, riteniamo, oggettiva interpretazione, suffragata semplicemente,
come abbiamo voluto dimostrare, dall'esatta considerazione delle figure
professionali sanitarie, riceviamo un aggiornamento della nostra sede
centrale nazionale, secondo la quale il Ministero della Sanità avrebbe
specificato (proprio in questi giorni) che la "Commissione
Nazionale ECM", con una propria determinazione, formalizzerà (PER
CUI ATTUALMENTE NON OPERATIVA) i termini precisi dell'obbligo per gli
Operatori tenuti alla formazione continua. La nota, riferisce ancora che
tale determinazione sarà (successivamente = quando?) oggetto di uno
specifico "Decreto Ministeriale". L'anticipazione del
Ministero fa riferimento al coinvolgimento obbligatorio degli Operatori
sanitari in genere, riconducendolo anche agli Odontotecnici.
LE NOSTRE CONCLUSIONI:
Pertanto, alla luce di tali segnali, non ancora definitivi ne
tanto meno sufficientemente chiarificatori, riteniamo che la
partecipazione a corsi ECM (sovente costosi), destinati all'acquisizione
dei cosiddetti "Crediti Formativi", non rivesta, allo stato
attuale delle cose, nessuna oggettiva obbligatorietà nei confronti
dell'Odontotecnico. Va da se che la scelta odierna di partecipazione a
tali corsi apparterrà, esclusivamente, alla sola volontà
dell'imprenditore, senza per altro esserne, torniamo a dire, ATTUALMENTE
obbligato.
Sarà pertanto nostra cura informarLa su ogni sviluppo successivo,
mentre ci poniamo a Sua disposizione per un incontro di approfondimento
se Lo riterrà necessario (Segreteria Organizzativa - 015 - 8551711).
Con la più viva cordialità.
IL DIRETTORE (Massimo FOSCALE)
IL PRESIDENTE (Franco PRINA CERAI)
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