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Confartigianato odontotecnici Biella

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Alle aziende odontotecniche della provincia di BIELLA

 "ECM - Educazione Continua in Medicina". Alcune considerazioni in merito.

Gentile Operatrice, Egregio Operatore,

la nostra Organizzazione, pur comprendendo l'importanza qualificante dell'ECM, ha recepito, sinora, contraddittorie interpretazioni in tal senso, almeno per quanto attiene una reale "obbligatorietà" formativa che, da più parti viene mossa nei confronti dell'Odontotecnico artigiano. La nostra valutazione, più propensa "attualmente" ad una "non" obbligatorietà dell'Odontotecnico a partecipare al piano dell'ECM, semmai un approccio alla stessa derivante da una sua spontanea volontà di partecipazione, proviene dall'identificazione e classificazione della professione di Odontotecnico.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265, al Titolo II - "Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie di attività soggette a vigilanza sanitaria" al Capo I dice "E' soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice ed infermiera diplomata. E' anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Si intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico……..". Successivamente, la Legge 26 febbraio 1999 N° 42 (G.U. n° 50 del 22 marzo 1999), all'Art. 1 "Definizione delle professioni sanitarie" dice : 1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 Luglio 1934 n° 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". 2. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974 n° 225, ad eccezione delle disposizioni dal titolo V, il Decreto Presidente Repubblica 07 marzo 1975 n° 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 06 marzo 1968 n° 680 e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle rispettive competenze professionali.

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI:

Ora, alla luce del fatto che non risulta essere stato pubblicato alcun decreto ministeriale istitutivo dell'Albo professionale degli Odontotecnici, ci sentiamo di considerare che l'odontotecnico NON RISULTA ESSERE IN ALCUN MODO PARIFICATO AD UN PROFESSIONISTA DELL'ATTIVITA' SANITARIA e, come tale non riconducibile nel campo dell'obbligatorietà sanitaria in questione. A contrastare questa nostra, riteniamo, oggettiva interpretazione, suffragata semplicemente, come abbiamo voluto dimostrare, dall'esatta considerazione delle figure professionali sanitarie, riceviamo un aggiornamento della nostra sede centrale nazionale, secondo la quale il Ministero della Sanità avrebbe specificato (proprio in questi giorni) che la "Commissione Nazionale ECM", con una propria determinazione, formalizzerà (PER CUI ATTUALMENTE NON OPERATIVA) i termini precisi dell'obbligo per gli Operatori tenuti alla formazione continua. La nota, riferisce ancora che tale determinazione sarà (successivamente = quando?) oggetto di uno specifico "Decreto Ministeriale". L'anticipazione del Ministero fa riferimento al coinvolgimento obbligatorio degli Operatori sanitari in genere, riconducendolo anche agli Odontotecnici.

LE NOSTRE CONCLUSIONI:

Pertanto, alla luce di tali segnali, non ancora definitivi ne tanto meno sufficientemente chiarificatori, riteniamo che la partecipazione a corsi ECM (sovente costosi), destinati all'acquisizione dei cosiddetti "Crediti Formativi", non rivesta, allo stato attuale delle cose, nessuna oggettiva obbligatorietà nei confronti dell'Odontotecnico. Va da se che la scelta odierna di partecipazione a tali corsi apparterrà, esclusivamente, alla sola volontà dell'imprenditore, senza per altro esserne, torniamo a dire, ATTUALMENTE obbligato.

Sarà pertanto nostra cura informarLa su ogni sviluppo successivo, mentre ci poniamo a Sua disposizione per un incontro di approfondimento se Lo riterrà necessario (Segreteria Organizzativa - 015 - 8551711). Con la più viva cordialità.

IL DIRETTORE  (Massimo FOSCALE)

IL PRESIDENTE (Franco PRINA CERAI)