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Confartigianato odontotecnici Puglia

Per gli odontotecnici della Puglia l'ECM non è un obbligo 

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Posizione Direttivo Fe.Na.Od.I - regione Puglia in merito alle E.C.M.

Nel direttivo dell' 8-5-2004 i componenti hanno valutato la difficoltà delle norme che regolano la obbligatorietà alla EDUCAZIONE CONTINUA in MEDICINA.

Acquisito il parere legale dell' ufficio legislativo di Confartigianato sulla normativa ECM, nella figura del Dott. Giuseppe Del Vecchio (di cui riportiamo a fine lettera ampio stralcio), si evince dall' impianto complesso normativo che alla categoria professionale degli odontotecnici in quanto non formalmente ancora riconosciuti nel quadro della riforma sanitaria, ma soprattutto non avendo ancora riconosciuto il profilo professionale disciplinato ancora dal noto art. 11 del R.D. 1334/1928.

Considerato che nessuna rappresentanza d'associazioni di categoria è stata ammessa ad effettuare delle designazioni per la formazione della Commissione nazionale per la formazione continua.

Accertato che il ministero non applicherà sanzioni (forse perché dovrebbe pagarle egli stesso?) ai termini dei cinque anni ma eventualmente darà degli incentivi per completare la mancanza di crediti formativi.

Ritenuto che gli odontotecnici hanno da sempre effettuato formazione ( a proprie spese) di qualità e non per conseguire punteggi bensì per tenersi aggiornati costantemente.

Considerato che ormai basta attendere un profilo professionale che non ci viene riconosciuto da circa 76 anni, basta con le promesse disattese da Governi e da funzionari ministeriali che puntualmente cambiano, non completando ma complicando per vari motivi ed interessi di lobby l'iter dello stesso.

Riteniamo che gli ECM non sono applicabili alla categoria degli odontotecnici implicando la non obbligatorietà.







Il presidente il Direttivo Fe.Na.Od.I. Puglia

Gennaro Mordenti



Allegato :
Alla luce di quanto espresso dall'ufficio legislativo, emerge che attualmente la figura professionale dell'odontotecnico risulta ancora disciplinata dal noto art. 11 del R.D. 1334/1928 in base al quale l'attività di odontotecnico era stata definita come arte ausiliaria delle professioni sanitarie, alla stessa stregua degli ortopedici e degli ottici. Altra norma che sottoponeva tale figura a vigilanza, era il R.D. n. 1265/34 (T.U. leggi sanitarie), quindi, non è assolutamente certo l'inquadramento normativo dell'odontotecnico all'interno delle ultime normative sanitarie e di conseguenza la sua assoggettabilità all'obbligo ECM.
Dalla vigente situazione normativa emerge che la figura professionale dell'odontotecnico, non è stata ridefinita né disciplinata da altre fonti legislative o regolamentari.
In merito va evidenziato che tutto il processo di ampia riforma che ha coinvolto i settori delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (fra queste, in particolare, la figura dell'ortopedico), non ha ancora svolto i propri effetti nei riguardi della figura dell'odontotecnico (oltre che dell'ottico).
La mancata inclusione della figura dell'odontotecnico nell'ambito della riforma sanitaria, tuttavia, non può (e non deve) essere interpretata come esclusione legislativa, ma può essere coerentemente spiegata e motivata sulla base di due ordini di fattori:

1) in primo luogo la presenza di una situazione di conflitto, anche travagliato, fra gruppi di interesse (lobby dei medici dentisti e degli odontoiatri).
2) la sopravvenuta questione del riparto delle potestà legislative in materia sanitaria fra lo Stato e le Regioni che ha precluso ogni possibilità di definire la "questione odontotecnica" tramite apposito Decreto Ministeriale in base alla originaria delega (D.Lgs n. 502/92) ed alla successiva legge di riforma delle professioni sanitarie (L. n. 251/2000).

E' inoltre necessario ricordare che, il percorso normativo mirato alla nuova definizione della figura dell'odontotecnico, nel quadro della riforma delle professioni sanitarie, risulta già tracciato in linea di principio astratto e potrà essere portato a compimento solo a seguito del completamento della riforma stessa.
Il processo di riforma delle professioni sanitarie avviatosi negli anni '90 non si è perfezionato e, a causa del nuovo assetto costituzionale delle potestà legislative, deve essere sottoposto ad una organica revisione. A seguito di tale revisione la figura professionale dell'odontotecnico potrà trovare un coerente riconoscimento nel quadro delle professioni sanitarie.

La natura di "professione sanitaria" dell'attività di odontotecnico

Al fine di dimostrare la coerenza della tesi volta a considerare l'attività odontotecnica come professione sanitaria, nel quadro della riforma in atto, si possono svolgere alcune brevi considerazioni.
In primo luogo possono essere ricordati alcuni passaggi significativi (anche se poco argomentati) dello schema di D.M. del Ministero della Sanità, laddove si fa riferimento alle "caratteristiche professionali generali della nuova professione" di odontotecnico e si afferma che in virtù del nuovo profilo la figura dell'odontotecnico, da arte ausiliaria delle professioni sanitarie, si eleva a professione sanitaria, come le altre figure individuate in base al D.Lgs. n. 502/92 .
Ciò che può essere evidenziato è che il concetto stesso di attività odontotecnica come "arte ausiliaria delle professioni sanitarie" si è gradualmente evoluto perdendo gradualmente la propria originaria connotazione giuridica assai restrittiva di "arte" imperniata essenzialmente sulla produzione del manufatto protesico e sull'assolvimento di una competenza ausiliaria di supporto rispetto alle figure del medico dentista e, successivamente, dell'abilitato all'odontoiatria, per acquisire progressivamente un ampliamento di fatto del proprio ruolo professionale sia nei confronti del medico per gli aspetti di assistenza tecnica.
Questo ampliamento del ruolo professionale, tuttavia, si è verificato SOLO nella pratica, anche in relazione all'innalzamento del livello formativo acquisito dagli operatori ed al consolidamento della loro presenza nell'organizzazione dei servizi sanitari, SENZA che questo portasse al conseguente riconoscimento giuridico.
L'aspetto senza dubbio di grande significato nella suddetta evoluzione legislativa è proprio l'aver voluto ridefinire il profilo professionale di varie attività secondo criteri innovativi ed unificanti, anche con riferimento ad attività che in origine erano definite come arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ne costituisce esempio sintomatico l'attività di ortopedico, originariamente definita nel medesimo R.D. 1334/1928 come arte ausiliaria delle professioni sanitarie ed oggi, in base al nuovo ordinamento, ridefinita come professione sanitaria nell'area tecnico-assistenziale (tecnico ortopedico).

L'applicazione del programma E.C.M.

Con l'articolo 16-bis del D.Lgs. 502/1992, come introdotto dal D.Lgs. 19.06.1999 n. 229 (nuove norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), viene previsto che la formazione continua debba comprendere sia l'aggiornamento professionale che la formazione permanente.
La formazione continua (art. 16-bis, comma 2) consiste in un'attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private appositamente accreditate, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua deve essere sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale nelle forme e secondo le modalità indicate da una apposita commissione.
In base all'art. 16-ter del medesimo D.Lgs. 502/1992 (come introdotto dal D.Lgs. 19.06.1999 n. 229), viene prevista l'istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua, composta da diversi membri designati, fra gli altri, dagli ordini e dalle federazioni professionali, nonché dalle "associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione", "dell'area tecnico sanitaria" e "dell'area della prevenzione" di cui, rispettivamente, agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 251/2000, con il compito di definire "gli obiettivi formativi di interesse nazionale", "i crediti formativi", "i criteri e gli strumenti di riconoscimento e valutazione delle esperienze formative" e di "requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono le attività formative".
In base all'art. 16-quater del medesimo D.Lgs. 502/1992, si prevede che la partecipazione all'attività di formazione continua debba costituire il requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale in qualità di dipendente o di libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
Vale precisare che le suddette categorie sanitarie risultano obbligate a partecipare al programma E.C.M. solo qualora svolgano la loro attività professionale in rapporto con il SSN e non anche, necessariamente, in qualità libero-professionale.