Posizione Direttivo Fe.Na.Od.I - regione Puglia in merito alle E.C.M.
Nel direttivo dell' 8-5-2004 i componenti hanno valutato la
difficoltà delle norme che regolano la obbligatorietà alla EDUCAZIONE
CONTINUA in MEDICINA.
Acquisito il parere legale dell' ufficio legislativo di
Confartigianato sulla normativa ECM, nella figura del Dott. Giuseppe Del
Vecchio (di cui riportiamo a fine lettera ampio stralcio), si evince
dall' impianto complesso normativo che alla categoria professionale
degli odontotecnici in quanto non formalmente ancora riconosciuti nel
quadro della riforma sanitaria, ma soprattutto non avendo ancora
riconosciuto il profilo professionale disciplinato ancora dal noto art.
11 del R.D. 1334/1928.
Considerato che nessuna rappresentanza d'associazioni di categoria è
stata ammessa ad effettuare delle designazioni per la formazione della
Commissione nazionale per la formazione continua.
Accertato che il ministero non applicherà sanzioni (forse perché
dovrebbe pagarle egli stesso?) ai termini dei cinque anni ma
eventualmente darà degli incentivi per completare la mancanza di
crediti formativi.
Ritenuto che gli odontotecnici hanno da sempre effettuato formazione
( a proprie spese) di qualità e non per conseguire punteggi bensì per
tenersi aggiornati costantemente.
Considerato che ormai basta attendere un profilo professionale che
non ci viene riconosciuto da circa 76 anni, basta con le promesse
disattese da Governi e da funzionari ministeriali che puntualmente
cambiano, non completando ma complicando per vari motivi ed interessi di
lobby l'iter dello stesso.
Riteniamo che gli ECM non sono applicabili alla categoria degli
odontotecnici implicando la non obbligatorietà.
Il presidente il Direttivo Fe.Na.Od.I. Puglia
Gennaro Mordenti
Allegato :
Alla luce di quanto espresso dall'ufficio legislativo, emerge che
attualmente la figura professionale dell'odontotecnico risulta ancora
disciplinata dal noto art. 11 del R.D. 1334/1928 in base al quale
l'attività di odontotecnico era stata definita come arte ausiliaria
delle professioni sanitarie, alla stessa stregua degli ortopedici e
degli ottici. Altra norma che sottoponeva tale figura a vigilanza, era
il R.D. n. 1265/34 (T.U. leggi sanitarie), quindi, non è assolutamente
certo l'inquadramento normativo dell'odontotecnico all'interno delle
ultime normative sanitarie e di conseguenza la sua assoggettabilità
all'obbligo ECM.
Dalla vigente situazione normativa emerge che la figura professionale
dell'odontotecnico, non è stata ridefinita né disciplinata da altre
fonti legislative o regolamentari.
In merito va evidenziato che tutto il processo di ampia riforma che ha
coinvolto i settori delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti
ausiliarie delle professioni sanitarie (fra queste, in particolare, la
figura dell'ortopedico), non ha ancora svolto i propri effetti nei
riguardi della figura dell'odontotecnico (oltre che dell'ottico).
La mancata inclusione della figura dell'odontotecnico nell'ambito della
riforma sanitaria, tuttavia, non può (e non deve) essere interpretata
come esclusione legislativa, ma può essere coerentemente spiegata e
motivata sulla base di due ordini di fattori:
1) in primo luogo la presenza di una situazione di conflitto, anche
travagliato, fra gruppi di interesse (lobby dei medici dentisti e degli
odontoiatri).
2) la sopravvenuta questione del riparto delle potestà legislative in
materia sanitaria fra lo Stato e le Regioni che ha precluso ogni
possibilità di definire la "questione odontotecnica" tramite
apposito Decreto Ministeriale in base alla originaria delega (D.Lgs n.
502/92) ed alla successiva legge di riforma delle professioni sanitarie
(L. n. 251/2000).
E' inoltre necessario ricordare che, il percorso normativo mirato
alla nuova definizione della figura dell'odontotecnico, nel quadro della
riforma delle professioni sanitarie, risulta già tracciato in linea di
principio astratto e potrà essere portato a compimento solo a seguito
del completamento della riforma stessa.
Il processo di riforma delle professioni sanitarie avviatosi negli anni
'90 non si è perfezionato e, a causa del nuovo assetto costituzionale
delle potestà legislative, deve essere sottoposto ad una organica
revisione. A seguito di tale revisione la figura professionale
dell'odontotecnico potrà trovare un coerente riconoscimento nel quadro
delle professioni sanitarie.
La natura di "professione sanitaria" dell'attività di
odontotecnico
Al fine di dimostrare la coerenza della tesi volta a considerare
l'attività odontotecnica come professione sanitaria, nel quadro della
riforma in atto, si possono svolgere alcune brevi considerazioni.
In primo luogo possono essere ricordati alcuni passaggi significativi
(anche se poco argomentati) dello schema di D.M. del Ministero della
Sanità, laddove si fa riferimento alle "caratteristiche
professionali generali della nuova professione" di odontotecnico e
si afferma che in virtù del nuovo profilo la figura dell'odontotecnico,
da arte ausiliaria delle professioni sanitarie, si eleva a professione
sanitaria, come le altre figure individuate in base al D.Lgs. n. 502/92
.
Ciò che può essere evidenziato è che il concetto stesso di attività
odontotecnica come "arte ausiliaria delle professioni
sanitarie" si è gradualmente evoluto perdendo gradualmente la
propria originaria connotazione giuridica assai restrittiva di
"arte" imperniata essenzialmente sulla produzione del
manufatto protesico e sull'assolvimento di una competenza ausiliaria di
supporto rispetto alle figure del medico dentista e, successivamente,
dell'abilitato all'odontoiatria, per acquisire progressivamente un
ampliamento di fatto del proprio ruolo professionale sia nei confronti
del medico per gli aspetti di assistenza tecnica.
Questo ampliamento del ruolo professionale, tuttavia, si è verificato
SOLO nella pratica, anche in relazione all'innalzamento del livello
formativo acquisito dagli operatori ed al consolidamento della loro
presenza nell'organizzazione dei servizi sanitari, SENZA che questo
portasse al conseguente riconoscimento giuridico.
L'aspetto senza dubbio di grande significato nella suddetta evoluzione
legislativa è proprio l'aver voluto ridefinire il profilo professionale
di varie attività secondo criteri innovativi ed unificanti, anche con
riferimento ad attività che in origine erano definite come arti
ausiliarie delle professioni sanitarie: ne costituisce esempio
sintomatico l'attività di ortopedico, originariamente definita nel
medesimo R.D. 1334/1928 come arte ausiliaria delle professioni sanitarie
ed oggi, in base al nuovo ordinamento, ridefinita come professione
sanitaria nell'area tecnico-assistenziale (tecnico ortopedico).
L'applicazione del programma E.C.M.
Con l'articolo 16-bis del D.Lgs. 502/1992, come introdotto dal D.Lgs.
19.06.1999 n. 229 (nuove norme per la razionalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale), viene previsto che la formazione continua debba
comprendere sia l'aggiornamento professionale che la formazione
permanente.
La formazione continua (art. 16-bis, comma 2) consiste in un'attività
di qualificazione specifica per i diversi profili professionali,
attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da
istituzioni pubbliche o private appositamente accreditate, nonché
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad
attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione
continua deve essere sviluppata sia secondo percorsi formativi
autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario
Regionale nelle forme e secondo le modalità indicate da una apposita
commissione.
In base all'art. 16-ter del medesimo D.Lgs. 502/1992 (come introdotto
dal D.Lgs. 19.06.1999 n. 229), viene prevista l'istituzione della
Commissione nazionale per la formazione continua, composta da diversi
membri designati, fra gli altri, dagli ordini e dalle federazioni
professionali, nonché dalle "associazioni delle professioni
dell'area della riabilitazione", "dell'area tecnico
sanitaria" e "dell'area della prevenzione" di cui,
rispettivamente, agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 251/2000, con il
compito di definire "gli obiettivi formativi di interesse
nazionale", "i crediti formativi", "i criteri e gli
strumenti di riconoscimento e valutazione delle esperienze
formative" e di "requisiti per l'accreditamento dei soggetti
pubblici e privati che svolgono le attività formative".
In base all'art. 16-quater del medesimo D.Lgs. 502/1992, si prevede che
la partecipazione all'attività di formazione continua debba costituire
il requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale in
qualità di dipendente o di libero professionista per conto delle
aziende ospedaliere, delle Università, delle unità sanitarie locali e
delle strutture sanitarie private.
Vale precisare che le suddette categorie sanitarie risultano obbligate a
partecipare al programma E.C.M. solo qualora svolgano la loro attività
professionale in rapporto con il SSN e non anche, necessariamente, in
qualità libero-professionale.
|